Trib. Roma, sentenza 04/11/2024, n. 16723

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 04/11/2024, n. 16723
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 16723
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3122 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
1.06.1974, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Priscilla Baroncelli, giusta procura in atti;

-ricorrente-
E
- C.F. nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
9.02.1978, rappresentato e difeso dall'avv. Iazzi Maria Alessandra, giusta procura in atti;

-resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege–
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni per l'udienza del 29.05.2024.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione udienza, la signora chiedeva la pronuncia della separazione dal Controparte_1 coniuge con il quale aveva contratto matrimonio concordatario Controparte_2 in Roma, il 13.05.2011 (atto n. 00140 parte II, serie A03, anno 2011) per il venir meno dell'affectio coniugalis e intollerabilità della convivenza, essendosi manifestati insanabili contrasti e gravi mancanze. ER La ricorrente esponeva che: dall'unione erano nati i figli (Roma, 13.09.2010) ed
(Roma, 18.04.2012);
la casa coniugale era in Roma, Via Felice Nerini n. 7, ER2 acquistata in comunione pro-indiviso e gravata da un mutuo ipotecario di circa 600,00 ER euro mensili;
la figlia , sin dalla nascita, era affetta da “Trisomia 21”;
ella lavorava presso la società del marito (laboratorio di pasticceria Training Accademy srl), rapporto
1
di lavoro interrotto a seguito della crisi coniugale. Tanto premesso, chiedeva venisse ER pronunciata la separazione personale, l'affido condiviso dei figli e con ER2 collocamento presso di sé nella casa familiare, di cui chiedeva l'assegnazione, un assegno a carico del sig. per il suo mantenimento di € 600 e per il mantenimento dei CP_2 figli di € 600 (€ 300 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta, il sig. aderiva alla Controparte_2 domanda di separazione e alla domanda di affido condiviso dei figli, contestando di contro tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, chiedendo il collocamento ER di ed presso di sé, con assegnazione della casa coniugale, la previsione che ER2 ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento e direttamente a quello dei figli nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, con collocamento paritario e spese straordinarie al 50%.
Con provvedimento del 07.07.2020 il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli ad entrambi i genitori, collocandoli presso la madre alla quale assegnava la casa coniugale (Roma, Via Felice Nerini n. 7), incaricava il Servizio sociale territorialmente competente di una valutazione sulla condizione del nucleo, sull'idoneità genitoriale delle parti e sulla situazione dei minori;
disponeva infine che il padre ER corrispondesse alla madre per il mantenimento dei figli ed la somma ER2 mensile di € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instaurata la fase istruttoria il G.I., assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.;
ammetteva la prova per testi articolata dal (capi 1,2,4,5,6 delle CP_2 memorie ex art. 183 co. 6 n. 2), rigettando la prova per testi di parte CP_1
In corso di causa venivano instaurati subprocedimenti ex art. 709 ter c.p.c., all'esito dei quali, con ordinanza del 23.04.2021, Il GI definiva il contrasto tra i genitori sull'iscrizione ER scolastica di , disponendo che la figlia venisse iscritta alla scuola secondaria pubblica
“I.C. Guicciardini, plesso Bonghi”;
con successiva ordinanza il G.I. onerava entrambe le parti a richiedere nuovi documenti di identità e di riconoscimento della invalidità se non in possesso di quelli precedenti, disponendo che le telefonate con il genitore non presente avvenissero nel numero di massimo due al giorno (fascia oraria 14,00-15,00 e 19,00-
20,00);
disponeva altresì che le ore diurne in tutti i giorni senza frequentazione scolastica e in cui i bambini abbiano pernottato presso l'altro genitore fossero suddivise tra le parti in ragione del 50%;
infine, sollecitava il Servizio sociale incaricato ad effettuare una valutazione in merito al miglior regime di affido, collocamento e visita, oltre ad indirizzare le parti ad intraprendere un percorso psicologico individuale.
In data 7.06.2022 il Servizio sociale (Municipio I), nelle persone delle psicologhe, dott.ssa e dott.ssa nonchè dell'assistente sociale, dott.ssa Persona_3 Persona_4 [...]
depositava relazione sul nucleo. Con riguardo alla valutazione delle Tes_1 competenze genitoriali, il Servizio osservava che i genitori si erano mostrati disponibili e collaborativi rispetto al percorso valutativo (“disponibili alla narrazione e al confronto clinico”), riferendo entrambi che il principale punto di contrasto riguardava le scelte per i figli. Con riguardo invece all'analisi socio-ambientale, il Servizio evidenziava che entrambi i genitori risultavano adeguati e competenti nel proprio ruolo, entrambi capaci ed in grado di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli, non emergendo né per la ER né per il un inquadramento psicopatologico;
inoltre, i figli ed CP_1 CP_2
si mostrano sereni e legati ad entrambe le figure. In conclusione, gli esperti ER2
2
deducevano che la conflittualità insistente tra i genitori non incideva sul benessere psico- fisico dei minori, non riscontrandosi elementi ostativi all'affido condiviso dei figli ad entrambi, confermando quindi le modalità di collocamento e frequentazione in essere.
Alla udienza del 06.07.2023, il GI riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie. Alla data del 28.09.2023 il Servizio sociale provvedeva a depositare relazione di aggiornamento evidenziando che i contrasti tra i genitori avevano alimentato situazioni disfunzionali per i figli, con il coinvolgimento anche delle forze dell'ordine, che necessitavano di ulteriore approfondimento istruttorio.
Con istanza del 03.10.2023, la ricorrente evidenziava che il marito aveva interrotto i ER rapporti con la logopedista, dott.ssa incaricata da anni di seguire la figlia , ER5 nonché aveva interrotto arbitrariamente l'attività ricreativa svolta dalla figlia presso la ONLUS “L'arte nel cuore” e chiedeva fosse disposto l'intervento del Servizio riguardo agli episodi descritti, e una CTU riguardo al rapporto genitoriale.
Con il deposito dei propri scritti conclusivi, il resistente, aderendo alla domanda di rimessione della causa sul ruolo, contestava le ricostruzioni della moglie, e chiedeva in via preliminare fosse disposta CTU volta ad accertare le ragioni della conflittualità esistente ed i possibili strumenti per attenuare il conflitto insistente tra le parti, nonché l'idoneità delle stesse a svolgere il ruolo di genitori, valutando quale fosse la collocazione, i tempi e le modalità di visita più congeniali agli interessi dei minori.
Con provvedimento del 30.10.2023 il Collegio, letti gli atti e le relazioni del Servizio sociale depositate (26.07.2023 e 28.09.2023), dalle quali emergeva una persistente e disfunzionale relazione tra i genitori, rimetteva la causa sul ruolo invitando le parti ad esprimere l'assenso alla nomina di un esperto ex art. 473 bis.26 cpc
Con ordinanza del 10.11.2024 il GI nuovamente interveniva su ulteriori questioni di ER contrasto tra i due genitori, autorizzando la dr.ssa a partecipare al GLO di ER5 autorizzando il padre ad attivare il SAISH e autorizzando entrambi i genitori ad iscrivere ER
al corso di teatro;
disponendo che entrambi i genitori avessero con sé una copia della carta di identità di cui i figli devono necessariamente disporre;
nominando quale ausiliario ex art. 473 bis.26 cpc la dr.ssa Loretta Ubaldi.
In data 16.04.2024 il Servizio sociale depositava relazione di aggiornamento nella quale evidenziava che nelle more del procedimento le parti avevano progressivamente risolto ER alcuni nodi cruciali in merito alla gestione dei figli, in modo particolare di , anche grazie all'intervento dell'esperta;
nella specie, la madre riferiva che la situazione era più
rilassata e in via di miglioramento”. La criticità ancora sollevata dalla restava CP_1 quella dell'esiguità degli spazi a disposizione dei figli nella casa del padre, a suo dire inidonei per lo studio dei bambini. Il Servizio concludeva evidenziando l'importanza di proseguire il percorso intrapreso, mantenendo uno spazio dedicato alla gestione della loro conflittualità al fine di proteggere i minori.
In data 17.05.2024 la CTU dr.ssa Ubaldi provvedeva a depositare il proprio elaborato peritale con riguardo alla situazione della coppia concludendo che: “Entrambi i genitori hanno mostrato partecipazione attiva agli incontri, auspicando la volontà di arrivare ad una soluzione che pacificasse la vita di ciascuno, che rendesse più fluida la
3 comunicazione e facilitasse la relazione … e , separatamente siano CP_2 CP_1 genitori sufficientemente capaci, tuttavia l'interazione non funziona perché non hanno nella mente la rappresentazione degli stessi figli;
ciascuno li immagina secondo un ER criterio personale che poco corrisponde alla realtà. La madre “vede” ed ER2 secondo un proprio criterio di osservazione/valutazione, secondo obiettivi personali che
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