Trib. Modena, sentenza 07/01/2025, n. 13

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 07/01/2025, n. 13
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 13
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1717/2021 R. G. vertente
tra
RE EM, (avv. Enrico Della Capanna e Gianni Franzoni)
-ATTORE-
e
CHERRY BANK SPA, (avv. Francesco Curti ed Antonello Veneziano)
-INTERVENUTA quale cessionaria del credito, in luogo dell'originaria convenuta Siena NPL 2018 srl


Siena NPL 2018 srl, quale cessionaria di Monte dei Paschi di Siena spa, ha ottenuto nei confronti di
RE MB (ed altri) ingiunzione di pagamento per l'importo di €.386.238,66 oltre interessi dalla domanda, dovuto della debitrice principale COIM Costruzioni srl. Ciò, in forza di fidejussione omnibus stipulata dall'ingiunto (con Banca Agricola Mantovana spa, dante causa di MPS) in favore di tale società in data 5 ottobre 2006, successivamente modificata limitatamente all'importo massimo garantito, pari in fine ad €.1.200.000.
L'ingiunto ha proposto opposizione.
L'opposta, costituita, ha resistito;
e così pure la parte successivamente intervenuta in causa, quale cessionaria del credito ingiunto.
Delle ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, senza attività istruttoria la causa, scaduti in data 31 gennaio 2024 i termini per il deposito delle difese conclusive delle parti, è stata riservata in decisione monocratica.
Le parti hanno così concluso:
RE MB:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezioni, deduzione rejetta,
Nel merito
In via principale:
1) Accertare e dichiarare l'integrale e radicale nullità della fidejussione omnibus stipulata in data
5 ottobre 2006 dall'opponente e da Banca Agricola Mantovana S.p.a., poi Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., successivamente modificata in data 5 giugno 2008 ed in data 12 gennaio 2009 nel solo importo massimo garantito, in quanto contraddistinta da clausole essenziali di cui all'art. 1 commi secondo e terzo e di cui all'art. 7, provviste di contenuto contrario e comportante chiara violazione dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990 n. 287;

2) accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le domande spiegate in giudizio da parte opposta nei confronti del Sig. MB RE e, conseguentemente;

3) dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo
n. 91/2021 emesso dall'adito Tribunale in data 13 gennaio 2021, non provvisoriamente esecutivo, non essendo parte opponente tenuta, stante l'integrale e radicale nullità dell'invocata fidejussione omnibus per cui è causa, a dover pagare all'opposta gli importi pretesi in sede monitoria, con ogni conseguente pronunzia in punto di rito e nel merito.
In via subordinata:
In relazione all'ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse che dall'accertata natura anticoncorrenziale delle censurate clausole contrattuali contenute nella stipulata fidejussione omnibus per cui è causa, dovesse discendere la sola nullità delle singole disposizioni negoziali e non dell'intero contratto,
4) accertare e dichiarare, oltre alla nullità delle clausole contenute nell'art. 1 commi secondo e terzo della fidejussione omnibus stipulata in data 5 ottobre 2006 dall'opponente e da Banca
Agricola Mantovana S.p.a., poi Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., successivamente modificata in data 5 giugno 2008 ed in data 12 gennaio 2009 nel solo importo massimo garantito, la nullità anche dell'intero art. 7 di detta fidejussione omnibus, in quanto contraddistinto da contenuto contrario e comportante chiara violazione dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990 n. 287;

5) accertare e dichiarare che parte opposta è decaduta ex art. 1957 c.c. dal diritto di invocare nei confronti dell'opponente l'operatività
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