Trib. Foggia, sentenza 12/02/2024, n. 430
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Testo completo
N.R.G. 353/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 353/2019 promossa da:
F.LLI CROCE E CAPUANO S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. PIETRO SCHIAVONE, giusta procura in atti;
ricorrente contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -
CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA, in persona del Capitano pro tempore, a mezzo di funzionario delegato;
resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 12.2.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Fratelli CR e Capuano s.r.l. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 207/2018, emessa dal Capo del Compartimento Marittimo di Manfredonia e notificata il 18.12.2018, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 30.000,00 e sospeso l'esercizio commerciale per la violazione dell'art. 10 comma 2 lett. a) e b) D. Lgs. 4/2012. In particolare, a fondamento dell'opposizione, ha dedotto: 1) che CR EN, nella sua qualità di legale rappresentante della odierna società opponente, era stato condannato dal Tribunale di Foggia alla pena di € 4.000,00 di ammenda per il reato di pagina 1 di 6
cui all'art. 7 comma 1 lett. a) e b) e all'art. 8 comma 1 D. Lgs. 4/2012;
2) che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26261/2018, aveva annullato senza rinvio la sentenza, stante la intervenuta depenalizzazione del reato, e trasmesso gli atti alla competente autorità amministrativa;
3) che, a fronte della precedente condanna di € 4.000,00 di ammenda, all'odierna opponente per i medesimi fatti è stata applicata una sanzione amministrativa superiore nonché la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale, in violazione del d. lgs. 7/2016 e del d. lgs. 8/2016 e del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, tenuto conto del carattere afflittivo della sanzione irrogata.
Ha dunque concluso chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, di annullarlo. Vinte le spese.
Si è costituita la Capitaneria di Porto di Manfredonia, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del 12.2.2024 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. Premesso che non è in contestazione la sussistenza della violazione contestata, documentalmente provata, in punto di diritto mette conto osservare che a seguito delle modifiche apportate dalla L. 28 luglio 2016, n. 154, art. 39, comma 1, lett. a), al
D. Lgs. n. 4 del 2012, art. 7, le condotte di detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto, commercializzazione e somministrazione di “novellame” non sono più previste dalla legge come reato, integrando l'illecito amministrativo previsto dal D. Lgs. n. 4 del
2012, art. 10, comma 2 e art. 11, comma 5 (con la conseguenza, in detta specie, che gli atti relativi alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 154 devono essere trasmessi all'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con provvedimento irrevocabile: così Cass. n. 35571/2017).
Risulta dagli atti di causa che in data 22.8.2013 veniva accertato che CR
EN, nella qualità di legale rappresentante della odierna opponente, deteneva prodotti ittici sottomisura;
gli veniva dunque contestata la violazione del D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, art. 7, comma 1 lett. a) e b), in forza del quale “al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di: a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici”. In proposito, il successivo art. 8, comma 1, prescriveva che “chiunque viola i
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 353/2019 promossa da:
F.LLI CROCE E CAPUANO S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. PIETRO SCHIAVONE, giusta procura in atti;
ricorrente contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -
CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA, in persona del Capitano pro tempore, a mezzo di funzionario delegato;
resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 12.2.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Fratelli CR e Capuano s.r.l. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 207/2018, emessa dal Capo del Compartimento Marittimo di Manfredonia e notificata il 18.12.2018, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 30.000,00 e sospeso l'esercizio commerciale per la violazione dell'art. 10 comma 2 lett. a) e b) D. Lgs. 4/2012. In particolare, a fondamento dell'opposizione, ha dedotto: 1) che CR EN, nella sua qualità di legale rappresentante della odierna società opponente, era stato condannato dal Tribunale di Foggia alla pena di € 4.000,00 di ammenda per il reato di pagina 1 di 6
cui all'art. 7 comma 1 lett. a) e b) e all'art. 8 comma 1 D. Lgs. 4/2012;
2) che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26261/2018, aveva annullato senza rinvio la sentenza, stante la intervenuta depenalizzazione del reato, e trasmesso gli atti alla competente autorità amministrativa;
3) che, a fronte della precedente condanna di € 4.000,00 di ammenda, all'odierna opponente per i medesimi fatti è stata applicata una sanzione amministrativa superiore nonché la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale, in violazione del d. lgs. 7/2016 e del d. lgs. 8/2016 e del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, tenuto conto del carattere afflittivo della sanzione irrogata.
Ha dunque concluso chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, di annullarlo. Vinte le spese.
Si è costituita la Capitaneria di Porto di Manfredonia, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del 12.2.2024 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. Premesso che non è in contestazione la sussistenza della violazione contestata, documentalmente provata, in punto di diritto mette conto osservare che a seguito delle modifiche apportate dalla L. 28 luglio 2016, n. 154, art. 39, comma 1, lett. a), al
D. Lgs. n. 4 del 2012, art. 7, le condotte di detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto, commercializzazione e somministrazione di “novellame” non sono più previste dalla legge come reato, integrando l'illecito amministrativo previsto dal D. Lgs. n. 4 del
2012, art. 10, comma 2 e art. 11, comma 5 (con la conseguenza, in detta specie, che gli atti relativi alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 154 devono essere trasmessi all'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con provvedimento irrevocabile: così Cass. n. 35571/2017).
Risulta dagli atti di causa che in data 22.8.2013 veniva accertato che CR
EN, nella qualità di legale rappresentante della odierna opponente, deteneva prodotti ittici sottomisura;
gli veniva dunque contestata la violazione del D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, art. 7, comma 1 lett. a) e b), in forza del quale “al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di: a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici”. In proposito, il successivo art. 8, comma 1, prescriveva che “chiunque viola i
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