Trib. Napoli, sentenza 09/02/2024, n. 505
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Testo completo
R.G. 10394/2021
REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNLE DI NPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. R S ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in base al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10394/2021 R.G. LAVORO
TRA
n. a NPOLI (N) il 02/12/1966 Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. D'A ARTURO e FABRIZIO FILIPPO D'A, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
sottoposta alla misura della confisca definitiva ex art. 12 – sexies Legge n. 356 del 1992 1 con sede legale in Arpaia - Provincia di Benevento alla Via Roma n. 203 (pec: - Email_1
cod. fisc. e p. iva , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
l'amministratore unico Dr. Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. GARZILLI MASSIMO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29/09/2021 il ricorrente ha esposto:
- di essere impiegato nell'ambito del servizio di igiene ambientale del Comune di Sant'Antimo dal mese di Agosto 2014, con qualifica di operatore ecologico e inquadramento nel livello 2B del
CCNL di categoria;
- di essere stato originariamente assunto dalla , e di essere successivamente transitato, Parte_2
senza soluzione di continuità, alle dipendenze delle varie società succedutesi nello svolgimento del servizio appaltato dal ultima delle quali era la CP_3 CP_1
- che a decorrere dal mese di Settembre 2019 aveva maturato il quinquennio di servizio nella posizione parametrale B, decorso il quale il CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, applicato al rapporto di lavoro, prevede l'automatico passaggio alla posizione parametrale superiore;
- che, pertanto, essendo stato assunto per la prima volta nel comparto in data 12 Agosto 2014, aveva maturato il quinquennio occorrente all'avanzamento parametrico a decorrere dal mese di Settembre
2019 e, per quanto impegna la dalla data dell'affidamento dell'appalto;CP_1
- che nonostante le sue formali richieste e diffide la società resistente quale ultima datrice di lavoro non aveva riconosciuto l'avanzamento alla posizione economica superiore, né aveva adeguato la retribuzione mensilmente corrisposta.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio la chiedendo di: “…accertare e dichiarare CP_1
nei confronti della come in atti rapp.ta e dom.ta, il diritto del ri-corrente ad CP_1 CP_1
essere promosso, in forza del combinato disposto degli artt. 15 e 6 del C.C.N.L. della categoria, al livello orizzontale <<2 A>>, avendo maturato un quinquennio di anzianità lavorativa nel comparto alla data del 12 Agosto 2020.
~ per gli effetti, condannare la , in persona del rapp.te legale p.t., ut supra Controparte_1 dom.to, ad inquadrare l'epigrafato ricorrente, ut supra generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to al livello 2 A della vigente contrattazione di categoria, con retroattività dal mese di Gennaio 2020
(data dell'insediamento nell'appalto di Sant'Antimo della convenuta Impresa);
~ voglia, altresì, condannare la predetta al ristoro in favore del ricorrente Controparte_1
lavoratore delle differenze retributive venute a maturazione tra il sa-lario di un operatore ecologico inquadrato al livello contrattuale 2 B e quello di un operatore ecologico inquadrato al livello 2 A del C.C.N.L. della categoria, nel-la misura di Euro
181,03 mensili per ogni retribuzione, comprese quelle aggiun-tive (13ma e 14ma) incidenti dal 1°
Gennaio 2020 all'effettivo soddisfo, oltre interessi pattizi, previsti in caso di mancato/ritardato pagamento di spettanze retri-butive dall'art. 30 del C.C.N.L. (cfr. il testo in atti sub doc. n. 9) nella misura del 3% in aggiunta al tasso ufficiale di sconto, oltre rivalutazione come per Legge;
~ condannare la soccombente Impresa ad adeguare presso gli Enti di Stato a ciò preposti la posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, in ragione delle somme che saranno giudicate spettare all'esito di questo giudizio, nonché a conformare opportunamente l'importo accantonato a titolo di T.F.R.”.
Si è ritualmente costituita la eccependo l'improponibilità/inammissibilità della CP_1 domanda in considerazione del disposto dell'art. 55, d.lgs. 159/2011, essendo attualmente sottoposta alla misura della confisca;nel merito, ha rappresentato di aver provveduto ad adeguare il livello retributivo del ricorrente a quello rivendicato, corrispondendo altresì l'importo maturato medio tempore a titolo di differenze retributive, e ha conseguentemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
All'esito dell'udienza odierna – svoltasi mediante lo scambio di note scritte depositate all'interno del fascicolo telematico, giusta quanto previsto dall'art. 221, comma 4 del d.l. 19 maggio 2020, n.
34, conv. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 – la causa, istruita sulla base della documentazione in atti, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorrente, pacificamente impiegato dal 12.8.2014 nel servizio di igiene urbano appaltato dal di Sant'Antimo alle dipendenze delle varie società succedutesi nell'appalto, inquadrato CP_3 all'atto della prima assunzione come operaio (operatore ecologico) nel livello 2B del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali rivendica nei Org_1 confronti della – sua attuale datrice di lavoro – il proprio diritto all'inquadramento Controparte_1
nella posizione parametrale A a decorrere dal mese di Gennaio 2021 (come precisato nelle note di trattazione scritta della odierna udienza il riferimento contenuto nel ricorso al Gennaio 2020 è da intendersi come mero errore materiale), in virtù dell'avvenuto compimento di un quinquennio di anzianità nella posizione parametrale B.
A sostegno della domanda invoca l'art. 15 del CCNL, che al punto 10 e ss. espressamente prevede che “Le posizioni parametrali di tipo B sono attribuite al personale neoassunto nonché in ogni caso di accesso al superiore livello professionale. 11. Alle posizioni parametrali di tipo A si accede da quelle di tipo B dello stesso livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di servizio, durante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche nell'espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente inferiore. 12. Il decorso dei 5 anni di servizio utile al passaggio alla superiore posizione parametrale A è esclusivamente quello maturato nella posizione parametrale B del medesimo livello professionale. In ogni caso di variazione di livello professionale di inquadramento, ai fini del passaggio alla superiore posizione parametrale A a nulla rilevano le frazioni temporali di servizio maturate nel livello professionale precedentemente rivestito. Conseguentemente, il periodo di 5 anni inizia a decorrere con l'attribuzione della posizione parametrale iniziale B del nuovo livello professionale assegnato. 13. Ai fini della maturazione del periodo di 5 anni di cui sopra ovvero dei 30 mesi di cui al comma 8 del presente articolo, sono considerati utili esclusivamente i periodi di servizio comunque retribuiti a termini di legge o di contratto, i periodi di infermità per malattia o infortunio non sul lavoro e i periodi di infortunio sul lavoro indennizzati dai competenti istituti assicurativi, i periodi di cui all'art. 42, comma 2, del presente c.c.n.l.. Sono considerati altresì utili come mese intero le frazioni di mese per aspettativa non retribuita e/o per giornate comunque non retribuite o non indennizzate a termini di legge o di contratto, che, all'atto del computo finale dei 5 anni, ovvero dei 30 mesi, di cui al comma 8 del presente articolo, richiesti, risultino di durata complessiva almeno pari a 15 giorni.
Analogamente, in caso di assunzione le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni calendariali sono considerati come mese intero. In tutti i casi di cui sopra non sono computabili le frazioni di mese inferiori a 15 giorni. 14. L'attribuzione della posizione parametrale di tipo A decorre dal mese immediatamente successivo a quello nel quale sono stati maturati i 5 anni di servizio”.
L'art. 6, punto 9 del CCNL precisa, altresì, che in caso di cessazione e riassunzione ai sensi della medesima norma, in caso di avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi, l'azienda subentrante tenga conto del periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B, ai fini del passaggio alla posizione parametrale A nel medesimo livello professionale, alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
Ebbene, dalla documentazione in atti si evince che il lavoratore, assunto il 12.8.2014 e inquadrato nel livello 2B, non è mai transitato alla posizione parametrale A, nonostante abbia maturato il quinquennio di anzianità nel suddetto livello, sommando i periodi di lavoro alle dipendenze delle varie appaltatrici, il 12.8.2019 (cfr. modello C2 storico;contratti;buste paga rilasciate dalle varie datrici di lavoro).
Sussiste pertanto il diritto del ricorrente a essere inquadrato, a far data dal 20.1.2021 (data effettiva di insediamento della resistente nell'appalto di Sant'Antimo), nel livello 2A, e a percepire il corrispondente trattamento retributivo.
Del resto la nel costituirsi, non solo non ha inteso contrastare la pretesa del lavoratore, CP_1
ma ha rappresentato di aver provveduto ad adeguare il livello di inquadramento e a corrispondere le correlate differenze retributive, così sostanzialmente riconoscendo il suo diritto a quanto richiesto.
Ciò posto, la società ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, in virtù dell'avvenuto adeguamento del livello e del pagamento delle differenze retributive arretrate;nelle note di trattazione scritta il lavoratore ha convenuto sulla cessazione della materia del contendere, evidenziando come a fronte della somma di 2.172,36 € riconosciuta a titolo di arretrati con la busta paga di novembre 2021 non residui alcun credito a titolo di ulteriori differenze retributive e insistendo, pertanto, nella richiesta di condanna della resistente al pagamento dei soli interessi maturati su tale somma in virtù di quanto previsto dall'art. 30 del CCNL di categoria, nonché al pagamento delle spese.
La cessazione della materia del contendere “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr. Cass. Sent.
n. 10553 del 07/05/2009;ord. n. 5188 del 16/03/2015), e il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, senza che vi osti la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr.
Cass. Sez. 3, Sent. n. 14775 del 02/08/2004).
In considerazione dell'avvenuto adeguamento del livello assegnato al ricorrente e delle conclusioni conformi rassegnate sul punto dalle parti, va – conseguentemente – dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle richieste di adeguamento dell'inquadramento e della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, nonché con riguardo alle conseguenti differenze retributive.
Ed, invero, la società, con un cedolino separato emesso nel mese di novembre 2021 (cfr. cedolino in prod. , ha liquidato gli arretrati corrispondenti alle differenze mensili fra la retribuzione CP_1 del livello 2B e quella del livello 2A, così come richiesto dall'istante.
A tale importo, già riconosciuto dalla società resistente, si aggiungono gli interessi nella misura del
3% in aggiunta al tasso ufficiale di sconto, ai sensi dell'art. 30.1 del CCNL, al pagamento dei quali la società va condannata.
A tale pronuncia non osta il disposto dell'art. 55, d.lgs. 159/2011, che prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive dopo il provvedimento di sequestro, in quanto la norma opera esclusivamente sul piano delle azioni esecutive e non preclude le azioni di cognizione volte alla precostituzione di un titolo.
Per il principio della soccombenza – anche tenuto conto del fatto che prima di depositare il ricorso il lavoratore ha chiesto formalmente l'adeguamento del livello retributivo – la deve CP_1
essere condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore minimo, stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e la minima attività processuale espletata.
REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNLE DI NPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. R S ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in base al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10394/2021 R.G. LAVORO
TRA
n. a NPOLI (N) il 02/12/1966 Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. D'A ARTURO e FABRIZIO FILIPPO D'A, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
sottoposta alla misura della confisca definitiva ex art. 12 – sexies Legge n. 356 del 1992 1 con sede legale in Arpaia - Provincia di Benevento alla Via Roma n. 203 (pec: - Email_1
cod. fisc. e p. iva , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
l'amministratore unico Dr. Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. GARZILLI MASSIMO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29/09/2021 il ricorrente ha esposto:
- di essere impiegato nell'ambito del servizio di igiene ambientale del Comune di Sant'Antimo dal mese di Agosto 2014, con qualifica di operatore ecologico e inquadramento nel livello 2B del
CCNL di categoria;
- di essere stato originariamente assunto dalla , e di essere successivamente transitato, Parte_2
senza soluzione di continuità, alle dipendenze delle varie società succedutesi nello svolgimento del servizio appaltato dal ultima delle quali era la CP_3 CP_1
- che a decorrere dal mese di Settembre 2019 aveva maturato il quinquennio di servizio nella posizione parametrale B, decorso il quale il CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, applicato al rapporto di lavoro, prevede l'automatico passaggio alla posizione parametrale superiore;
- che, pertanto, essendo stato assunto per la prima volta nel comparto in data 12 Agosto 2014, aveva maturato il quinquennio occorrente all'avanzamento parametrico a decorrere dal mese di Settembre
2019 e, per quanto impegna la dalla data dell'affidamento dell'appalto;CP_1
- che nonostante le sue formali richieste e diffide la società resistente quale ultima datrice di lavoro non aveva riconosciuto l'avanzamento alla posizione economica superiore, né aveva adeguato la retribuzione mensilmente corrisposta.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio la chiedendo di: “…accertare e dichiarare CP_1
nei confronti della come in atti rapp.ta e dom.ta, il diritto del ri-corrente ad CP_1 CP_1
essere promosso, in forza del combinato disposto degli artt. 15 e 6 del C.C.N.L. della categoria, al livello orizzontale <<2 A>>, avendo maturato un quinquennio di anzianità lavorativa nel comparto alla data del 12 Agosto 2020.
~ per gli effetti, condannare la , in persona del rapp.te legale p.t., ut supra Controparte_1 dom.to, ad inquadrare l'epigrafato ricorrente, ut supra generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to al livello 2 A della vigente contrattazione di categoria, con retroattività dal mese di Gennaio 2020
(data dell'insediamento nell'appalto di Sant'Antimo della convenuta Impresa);
~ voglia, altresì, condannare la predetta al ristoro in favore del ricorrente Controparte_1
lavoratore delle differenze retributive venute a maturazione tra il sa-lario di un operatore ecologico inquadrato al livello contrattuale 2 B e quello di un operatore ecologico inquadrato al livello 2 A del C.C.N.L. della categoria, nel-la misura di Euro
181,03 mensili per ogni retribuzione, comprese quelle aggiun-tive (13ma e 14ma) incidenti dal 1°
Gennaio 2020 all'effettivo soddisfo, oltre interessi pattizi, previsti in caso di mancato/ritardato pagamento di spettanze retri-butive dall'art. 30 del C.C.N.L. (cfr. il testo in atti sub doc. n. 9) nella misura del 3% in aggiunta al tasso ufficiale di sconto, oltre rivalutazione come per Legge;
~ condannare la soccombente Impresa ad adeguare presso gli Enti di Stato a ciò preposti la posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, in ragione delle somme che saranno giudicate spettare all'esito di questo giudizio, nonché a conformare opportunamente l'importo accantonato a titolo di T.F.R.”.
Si è ritualmente costituita la eccependo l'improponibilità/inammissibilità della CP_1 domanda in considerazione del disposto dell'art. 55, d.lgs. 159/2011, essendo attualmente sottoposta alla misura della confisca;nel merito, ha rappresentato di aver provveduto ad adeguare il livello retributivo del ricorrente a quello rivendicato, corrispondendo altresì l'importo maturato medio tempore a titolo di differenze retributive, e ha conseguentemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
All'esito dell'udienza odierna – svoltasi mediante lo scambio di note scritte depositate all'interno del fascicolo telematico, giusta quanto previsto dall'art. 221, comma 4 del d.l. 19 maggio 2020, n.
34, conv. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 – la causa, istruita sulla base della documentazione in atti, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorrente, pacificamente impiegato dal 12.8.2014 nel servizio di igiene urbano appaltato dal di Sant'Antimo alle dipendenze delle varie società succedutesi nell'appalto, inquadrato CP_3 all'atto della prima assunzione come operaio (operatore ecologico) nel livello 2B del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali rivendica nei Org_1 confronti della – sua attuale datrice di lavoro – il proprio diritto all'inquadramento Controparte_1
nella posizione parametrale A a decorrere dal mese di Gennaio 2021 (come precisato nelle note di trattazione scritta della odierna udienza il riferimento contenuto nel ricorso al Gennaio 2020 è da intendersi come mero errore materiale), in virtù dell'avvenuto compimento di un quinquennio di anzianità nella posizione parametrale B.
A sostegno della domanda invoca l'art. 15 del CCNL, che al punto 10 e ss. espressamente prevede che “Le posizioni parametrali di tipo B sono attribuite al personale neoassunto nonché in ogni caso di accesso al superiore livello professionale. 11. Alle posizioni parametrali di tipo A si accede da quelle di tipo B dello stesso livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di servizio, durante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche nell'espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente inferiore. 12. Il decorso dei 5 anni di servizio utile al passaggio alla superiore posizione parametrale A è esclusivamente quello maturato nella posizione parametrale B del medesimo livello professionale. In ogni caso di variazione di livello professionale di inquadramento, ai fini del passaggio alla superiore posizione parametrale A a nulla rilevano le frazioni temporali di servizio maturate nel livello professionale precedentemente rivestito. Conseguentemente, il periodo di 5 anni inizia a decorrere con l'attribuzione della posizione parametrale iniziale B del nuovo livello professionale assegnato. 13. Ai fini della maturazione del periodo di 5 anni di cui sopra ovvero dei 30 mesi di cui al comma 8 del presente articolo, sono considerati utili esclusivamente i periodi di servizio comunque retribuiti a termini di legge o di contratto, i periodi di infermità per malattia o infortunio non sul lavoro e i periodi di infortunio sul lavoro indennizzati dai competenti istituti assicurativi, i periodi di cui all'art. 42, comma 2, del presente c.c.n.l.. Sono considerati altresì utili come mese intero le frazioni di mese per aspettativa non retribuita e/o per giornate comunque non retribuite o non indennizzate a termini di legge o di contratto, che, all'atto del computo finale dei 5 anni, ovvero dei 30 mesi, di cui al comma 8 del presente articolo, richiesti, risultino di durata complessiva almeno pari a 15 giorni.
Analogamente, in caso di assunzione le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni calendariali sono considerati come mese intero. In tutti i casi di cui sopra non sono computabili le frazioni di mese inferiori a 15 giorni. 14. L'attribuzione della posizione parametrale di tipo A decorre dal mese immediatamente successivo a quello nel quale sono stati maturati i 5 anni di servizio”.
L'art. 6, punto 9 del CCNL precisa, altresì, che in caso di cessazione e riassunzione ai sensi della medesima norma, in caso di avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi, l'azienda subentrante tenga conto del periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B, ai fini del passaggio alla posizione parametrale A nel medesimo livello professionale, alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
Ebbene, dalla documentazione in atti si evince che il lavoratore, assunto il 12.8.2014 e inquadrato nel livello 2B, non è mai transitato alla posizione parametrale A, nonostante abbia maturato il quinquennio di anzianità nel suddetto livello, sommando i periodi di lavoro alle dipendenze delle varie appaltatrici, il 12.8.2019 (cfr. modello C2 storico;contratti;buste paga rilasciate dalle varie datrici di lavoro).
Sussiste pertanto il diritto del ricorrente a essere inquadrato, a far data dal 20.1.2021 (data effettiva di insediamento della resistente nell'appalto di Sant'Antimo), nel livello 2A, e a percepire il corrispondente trattamento retributivo.
Del resto la nel costituirsi, non solo non ha inteso contrastare la pretesa del lavoratore, CP_1
ma ha rappresentato di aver provveduto ad adeguare il livello di inquadramento e a corrispondere le correlate differenze retributive, così sostanzialmente riconoscendo il suo diritto a quanto richiesto.
Ciò posto, la società ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, in virtù dell'avvenuto adeguamento del livello e del pagamento delle differenze retributive arretrate;nelle note di trattazione scritta il lavoratore ha convenuto sulla cessazione della materia del contendere, evidenziando come a fronte della somma di 2.172,36 € riconosciuta a titolo di arretrati con la busta paga di novembre 2021 non residui alcun credito a titolo di ulteriori differenze retributive e insistendo, pertanto, nella richiesta di condanna della resistente al pagamento dei soli interessi maturati su tale somma in virtù di quanto previsto dall'art. 30 del CCNL di categoria, nonché al pagamento delle spese.
La cessazione della materia del contendere “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr. Cass. Sent.
n. 10553 del 07/05/2009;ord. n. 5188 del 16/03/2015), e il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, senza che vi osti la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr.
Cass. Sez. 3, Sent. n. 14775 del 02/08/2004).
In considerazione dell'avvenuto adeguamento del livello assegnato al ricorrente e delle conclusioni conformi rassegnate sul punto dalle parti, va – conseguentemente – dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle richieste di adeguamento dell'inquadramento e della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, nonché con riguardo alle conseguenti differenze retributive.
Ed, invero, la società, con un cedolino separato emesso nel mese di novembre 2021 (cfr. cedolino in prod. , ha liquidato gli arretrati corrispondenti alle differenze mensili fra la retribuzione CP_1 del livello 2B e quella del livello 2A, così come richiesto dall'istante.
A tale importo, già riconosciuto dalla società resistente, si aggiungono gli interessi nella misura del
3% in aggiunta al tasso ufficiale di sconto, ai sensi dell'art. 30.1 del CCNL, al pagamento dei quali la società va condannata.
A tale pronuncia non osta il disposto dell'art. 55, d.lgs. 159/2011, che prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive dopo il provvedimento di sequestro, in quanto la norma opera esclusivamente sul piano delle azioni esecutive e non preclude le azioni di cognizione volte alla precostituzione di un titolo.
Per il principio della soccombenza – anche tenuto conto del fatto che prima di depositare il ricorso il lavoratore ha chiesto formalmente l'adeguamento del livello retributivo – la deve CP_1
essere condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore minimo, stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e la minima attività processuale espletata.
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