Trib. Napoli, sentenza 09/02/2024, n. 505
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Testo completo
R.G. 10394/2021
REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNLE DI NPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. R S ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in base al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10394/2021 R.G. LAVORO
TRA
n. a NPOLI (N) il 02/12/1966 Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. D'A ARTURO e FABRIZIO FILIPPO D'A, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
sottoposta alla misura della confisca definitiva ex art. 12 – sexies Legge n. 356 del 1992 1 con sede legale in Arpaia - Provincia di Benevento alla Via Roma n. 203 (pec: - Email_1
cod. fisc. e p. iva , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
l'amministratore unico Dr. Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. GARZILLI MASSIMO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29/09/2021 il ricorrente ha esposto:
- di essere impiegato nell'ambito del servizio di igiene ambientale del Comune di Sant'Antimo dal mese di Agosto 2014, con qualifica di operatore ecologico e inquadramento nel livello 2B del
CCNL di categoria;
- di essere stato originariamente assunto dalla , e di essere successivamente transitato, Parte_2
senza soluzione di continuità, alle dipendenze delle varie società succedutesi nello svolgimento del servizio appaltato dal ultima delle quali era la CP_3 CP_1
- che a decorrere dal mese di Settembre 2019 aveva maturato il quinquennio di servizio nella posizione parametrale B, decorso il quale il CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, applicato al rapporto di lavoro, prevede l'automatico passaggio alla posizione parametrale superiore;
- che, pertanto, essendo stato assunto per la prima volta nel comparto in data 12 Agosto 2014, aveva maturato il quinquennio occorrente all'avanzamento parametrico a decorrere dal mese di Settembre
2019 e, per quanto impegna la dalla data dell'affidamento dell'appalto;
CP_1
- che nonostante le sue formali richieste e diffide la società resistente quale ultima datrice di lavoro non aveva riconosciuto l'avanzamento alla posizione economica superiore, né aveva adeguato la retribuzione mensilmente corrisposta.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio la chiedendo di: “…accertare e dichiarare CP_1
nei confronti della come in atti rapp.ta e dom.ta, il diritto del ri-corrente ad CP_1 CP_1
essere promosso, in forza del combinato disposto degli artt. 15 e 6 del C.C.N.L. della categoria, al livello orizzontale <<2 A>>, avendo maturato un quinquennio di anzianità lavorativa nel comparto alla data del 12 Agosto 2020.
~ per gli effetti, condannare la , in persona del rapp.te legale p.t., ut supra Controparte_1 dom.to, ad inquadrare l'epigrafato ricorrente, ut supra generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to al livello 2 A della vigente contrattazione di categoria, con retroattività dal mese di Gennaio 2020
(data dell'insediamento nell'appalto di Sant'Antimo della convenuta Impresa);
~ voglia, altresì, condannare la predetta al ristoro in favore del ricorrente Controparte_1
lavoratore delle differenze retributive venute a maturazione tra il sa-lario di un operatore ecologico inquadrato al livello contrattuale 2 B e quello di un operatore ecologico inquadrato al livello 2 A del C.C.N.L. della categoria, nel-la misura di Euro
181,03 mensili per ogni retribuzione, comprese quelle aggiun-tive (13ma e 14ma) incidenti dal 1°
Gennaio 2020 all'effettivo soddisfo, oltre interessi pattizi, previsti in caso di mancato/ritardato pagamento di spettanze retri-butive dall'art. 30 del C.C.N.L. (cfr. il testo in atti sub doc. n. 9) nella misura del 3% in aggiunta al tasso ufficiale di sconto, oltre rivalutazione come per Legge;
~ condannare la soccombente Impresa ad adeguare presso gli Enti di Stato a ciò preposti la posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, in ragione delle somme che saranno giudicate spettare all'esito di questo giudizio, nonché a conformare opportunamente l'importo accantonato a titolo di T.F.R.”.
Si è ritualmente costituita la eccependo
REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNLE DI NPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. R S ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in base al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10394/2021 R.G. LAVORO
TRA
n. a NPOLI (N) il 02/12/1966 Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. D'A ARTURO e FABRIZIO FILIPPO D'A, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
sottoposta alla misura della confisca definitiva ex art. 12 – sexies Legge n. 356 del 1992 1 con sede legale in Arpaia - Provincia di Benevento alla Via Roma n. 203 (pec: - Email_1
cod. fisc. e p. iva , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
l'amministratore unico Dr. Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. GARZILLI MASSIMO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29/09/2021 il ricorrente ha esposto:
- di essere impiegato nell'ambito del servizio di igiene ambientale del Comune di Sant'Antimo dal mese di Agosto 2014, con qualifica di operatore ecologico e inquadramento nel livello 2B del
CCNL di categoria;
- di essere stato originariamente assunto dalla , e di essere successivamente transitato, Parte_2
senza soluzione di continuità, alle dipendenze delle varie società succedutesi nello svolgimento del servizio appaltato dal ultima delle quali era la CP_3 CP_1
- che a decorrere dal mese di Settembre 2019 aveva maturato il quinquennio di servizio nella posizione parametrale B, decorso il quale il CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, applicato al rapporto di lavoro, prevede l'automatico passaggio alla posizione parametrale superiore;
- che, pertanto, essendo stato assunto per la prima volta nel comparto in data 12 Agosto 2014, aveva maturato il quinquennio occorrente all'avanzamento parametrico a decorrere dal mese di Settembre
2019 e, per quanto impegna la dalla data dell'affidamento dell'appalto;
CP_1
- che nonostante le sue formali richieste e diffide la società resistente quale ultima datrice di lavoro non aveva riconosciuto l'avanzamento alla posizione economica superiore, né aveva adeguato la retribuzione mensilmente corrisposta.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio la chiedendo di: “…accertare e dichiarare CP_1
nei confronti della come in atti rapp.ta e dom.ta, il diritto del ri-corrente ad CP_1 CP_1
essere promosso, in forza del combinato disposto degli artt. 15 e 6 del C.C.N.L. della categoria, al livello orizzontale <<2 A>>, avendo maturato un quinquennio di anzianità lavorativa nel comparto alla data del 12 Agosto 2020.
~ per gli effetti, condannare la , in persona del rapp.te legale p.t., ut supra Controparte_1 dom.to, ad inquadrare l'epigrafato ricorrente, ut supra generalizzato, rapp.to, difeso e dom.to al livello 2 A della vigente contrattazione di categoria, con retroattività dal mese di Gennaio 2020
(data dell'insediamento nell'appalto di Sant'Antimo della convenuta Impresa);
~ voglia, altresì, condannare la predetta al ristoro in favore del ricorrente Controparte_1
lavoratore delle differenze retributive venute a maturazione tra il sa-lario di un operatore ecologico inquadrato al livello contrattuale 2 B e quello di un operatore ecologico inquadrato al livello 2 A del C.C.N.L. della categoria, nel-la misura di Euro
181,03 mensili per ogni retribuzione, comprese quelle aggiun-tive (13ma e 14ma) incidenti dal 1°
Gennaio 2020 all'effettivo soddisfo, oltre interessi pattizi, previsti in caso di mancato/ritardato pagamento di spettanze retri-butive dall'art. 30 del C.C.N.L. (cfr. il testo in atti sub doc. n. 9) nella misura del 3% in aggiunta al tasso ufficiale di sconto, oltre rivalutazione come per Legge;
~ condannare la soccombente Impresa ad adeguare presso gli Enti di Stato a ciò preposti la posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, in ragione delle somme che saranno giudicate spettare all'esito di questo giudizio, nonché a conformare opportunamente l'importo accantonato a titolo di T.F.R.”.
Si è ritualmente costituita la eccependo
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