Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2024, n. 1783

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2024, n. 1783
Giurisdizione : Trib. Tivoli
Numero : 1783
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3777/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3777/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RAIMONDO PIETRO
ricorrente e difeso ex art 417 bis c.p.c. Controparte_1
resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver stipulato numerosi contratti
a tempo determinato senza fruire del beneficio di Euro 500,00 previsto dall'art. 1 legge 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, ha convenuto in giudizio il in epigrafe indicato al fine di ottenere tale CP_1
beneficio per gli anni scolastici dal 2019/2020,2020/2021,2021/2022 e 2022/2023.
Si è costituito il contestando il ricorso e chiedendo il rigetto della CP_1


domanda.
All'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa sulla base dei seguenti motivi.
Preliminarmente deve ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario.
L'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 prevede, infatti, come: “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
La giurisdizione del giudice del lavoro, quindi, viene certamente in considerazione in presenza di un atto di gestione del rapporto di lavoro, rispetto al quale l'amministrazione opera le “con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro”, atto direttamente incidente sul diritto soggettivo del lavoratore.
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto al riconoscimento del beneficio della carta docente, fondando la domanda sulla previsione contenuta nell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
E' evidente, pertanto, che il diniego di tale beneficio rientra tra gli atti assunti dal con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato e non è CP_1
l'esercizio di un potere autoritativo discrezionale, sicché alcun dubbio può esservi in
ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate
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