Trib. Napoli, sentenza 07/11/2024, n. 560
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Testo completo
n. 1852/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa A S Presidente rel/est
2) Dott.ssa M G L Giudice
3) Dott.ssa F S G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1852 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. A Q c.f. , presso il cui studio in San Marcellino (CE), via C.F._2
G. Manica n. 22, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto, e
, nata a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. L S c.f. , presso il cui studio in C.F._4
Giugliano in Campania (NA), Corso Campano n. 299, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 07.11.2024, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate con le precisazioni indicate nel verbale di udienza quanto al diritto di visita del padre. pagina 1 di 5
Il PM apponeva il visto in data 16.05.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 07.05.2024, i ricorrenti e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio civile in Giugliano in Campania (NA) il Controparte_1
03.05.2011, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione nascevano due figli: (a CP_2
Napoli il 19.03.2012) ed (a Napoli il 31.03.2015) dedotta una crisi coniugale tale da rendere Per_1
impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano al Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 07.11.2024, i ricorrenti presenti di persona ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso precisando a verbale le modalità di visita del padre ed il GD riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi