Trib. Palmi, sentenza 18/03/2024, n. 344
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott. Ssa Maria D.
Romeo all'esito dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte, depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1711/2022 del ruolo generale affari contenziosi vertente:
TRA
AC SC, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'Avv. Eugenio Speranza, giusta procura in atti;
ricorrente
E
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Capodagli, giusta procura in atti;
resistente E
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
FORENSE, in persona del Presidente e L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Morabito.
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 Giugno 2022, regolarmente notificato, RA SC, chiedeva l'annullamento del ruolo portato dall'intimazione di pagamento n.
09420229004143483000 notificata a mezzo pec in data
08.06.2022, in relazione alle cartelle di pagamento n.
9420120001486509000;
n. 09420120027601313000;
n.
09420140031847230000 e n. 09420160030318958000.
Il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la nullità dell'atto opposto e per l'effetto delle sottese cartelle di pagamento, in quanto, oggetto di istanze di sospensione a fronte delle quali non avrebbe avuto alcuna comunicazione, deduceva, inoltre,
l'intervenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo, nonchè di aver presentato per la cartella n. 909420160030318958000 istanza in autotutela num. 170309094237ED4BE8, evidenziando di aver già effettuato il pagamento delle somme dovute, a titolo di contributi previdenziali.
2
Si costituiva in giudizio ADER contestando l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e deducendo l'attualità del credito.
Si costituiva pure Cassa Forense, che, chiedeva il rigetto del ricorso ed in via subordinata, qualora venisse accertata la prescrizione, chiedeva la condanna di Agenzia Delle Entrate
Riscossione al risarcimento del danno pari alla somma dichiarata prescritta.
All'odierna udienza sulle conclusioni di cui alle note scritte delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
L'opposizione è infondata per quanto di seguito si esporrà.
Quanto alla sollevata illegittimità della pretesa di Cassa
Forense, per il mancato rispetto della procedura di cui alla l. n.
228 del 24/12/2012 art. 1, commi da 537 a 544, a seguito della presentazione delle istanze di sospensione, del ricorrente all'Agenzia delle Entrate, nelle
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott. Ssa Maria D.
Romeo all'esito dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte, depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1711/2022 del ruolo generale affari contenziosi vertente:
TRA
AC SC, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'Avv. Eugenio Speranza, giusta procura in atti;
ricorrente
E
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Capodagli, giusta procura in atti;
resistente E
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
FORENSE, in persona del Presidente e L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Morabito.
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 Giugno 2022, regolarmente notificato, RA SC, chiedeva l'annullamento del ruolo portato dall'intimazione di pagamento n.
09420229004143483000 notificata a mezzo pec in data
08.06.2022, in relazione alle cartelle di pagamento n.
9420120001486509000;
n. 09420120027601313000;
n.
09420140031847230000 e n. 09420160030318958000.
Il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la nullità dell'atto opposto e per l'effetto delle sottese cartelle di pagamento, in quanto, oggetto di istanze di sospensione a fronte delle quali non avrebbe avuto alcuna comunicazione, deduceva, inoltre,
l'intervenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo, nonchè di aver presentato per la cartella n. 909420160030318958000 istanza in autotutela num. 170309094237ED4BE8, evidenziando di aver già effettuato il pagamento delle somme dovute, a titolo di contributi previdenziali.
2
Si costituiva in giudizio ADER contestando l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e deducendo l'attualità del credito.
Si costituiva pure Cassa Forense, che, chiedeva il rigetto del ricorso ed in via subordinata, qualora venisse accertata la prescrizione, chiedeva la condanna di Agenzia Delle Entrate
Riscossione al risarcimento del danno pari alla somma dichiarata prescritta.
All'odierna udienza sulle conclusioni di cui alle note scritte delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
L'opposizione è infondata per quanto di seguito si esporrà.
Quanto alla sollevata illegittimità della pretesa di Cassa
Forense, per il mancato rispetto della procedura di cui alla l. n.
228 del 24/12/2012 art. 1, commi da 537 a 544, a seguito della presentazione delle istanze di sospensione, del ricorrente all'Agenzia delle Entrate, nelle
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