Trib. Udine, sentenza 07/12/2024, n. 1113

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 07/12/2024, n. 1113
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 1113
Data del deposito : 7 dicembre 2024

Testo completo

n. 2351/2021 R.C.F.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IN, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
dott.ssa Marta Diamante - Giudice est.
dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2351/21 R.C.F., promossa con ricorso depositato in data 6.7.2021
D A
, con il proc. e dom. avv. Marzinotto Natascia Parte_1

- ricorrente -

CONTRO
, con il proc. dom. avv. Pesce Filippo Controparte_1
-resistente -
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IN,
- intervenuto -
OGGETTO: divorzio
C O N C L U S I O N I
Per la ricorrente
1


affidarsi le figlie minori, (18/06/2009) e (19/03/2014), in Per_1 Per_2
via condivisa ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare sita in Mortegliano, via Arborea n14;

- i week end, dal venerdì pomeriggio dopo scuola sino al lunedì mattina, saranno alternati tra i genitori. Nella settimana che si chiude col week end di spettanza della madre, il padre terrà con sé le figlie tre giorni consecutivi con pernottamento dal martedì al giovedì. Nella settimana che si chiude con il week end di spettanza del padre, la madre terrà con sé le figlie il mercoledì e il giovedì. Il giorno di lunedì di ogni settimana, le figlie staranno con la madre e il martedì sempre con il padre.
Per quanto concerne le festività di Natale, Pasqua e le vacanze estive rimarranno fermi gli accordi presi in sede di separazione ossia
“ il padre potrà tenere con sé le figlie e ad anni alterni nelle Per_1 Per_2 giornate di Natale e domenica di Pasqua ….Il padre potrà tenere con sé le figlie e durante: - le vacanze natalizie per metà periodo Per_1 Per_2
alternato di anno in anno, salvo diverse intese tra i genitori;
-le vacanze pasquali in via alternata spetteranno a ciascun genitore di anno in anno salve diverse intese;
le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi.
I genitori provvederanno a comunicarsi reciprocamente per iscritto almeno un mese prima di ogni anno il periodo es il luogo prescelto per le vacanze estive. Per le altre festività da calendario (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno…) i genitori si alterneranno;
( sul punto si veda l'accordo raggiunto dalle parti avanti il presidente all'udienza del 23/11/22);

- obbligarsi il sig. a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
in via anticipata entro il 10 di ogni mese, l'importo Parte_1
complessivo di € 400,00 ( euro duecento /00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici Istat, a titolo di
2
contributo al mantenimento per le figlie minori, e , e ciò a far Per_3 Per_2
data dal 24 novembre 2022, data del provvedimento provvisorio del
Presidente del Tribunale di IN, non essendo mutate le condizioni di reddito del sig. Controparte_1
- obbligarsi, altresì, il sig. a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
il 50% delle spese straordinarie che dovessero affrontarsi Parte_1 nell'interesse delle minori, spese per la cui individuazione, con specificazione o meno delle necessità del consenso, ci si richiama al
Protocollo dell'Osservatorio sul diritto di famiglia del Tribunale di IN. I versamenti andranno effettati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui coordinate sono già note al Parte_1
resistente;

- l'assegno unico universale a favore delle figlie sarà suddiviso a metà tra i genitori;

- nulla per assegni tra i coniugi in quanto economicamente indipendenti ed avendo già compiutamente regolato ogni aspetto economico e patrimoniale che li riguarda in sede di separazione consensuale;

- spese e competenze di causa integralmente rifuse
Per il resistente confermarsi quanto introdotto con il provvedimento presidenziale datato
24/11/2022;
quanto al mantenimento, stante la riduzione del reddito del sig.
a far data dal 23/11/2022 e stante il collocamento paritario, disporsi CP_1
il mantenimento ordinario diretto e porsi a carico di ciascun genitore la quota del 50% delle spese straordinarie. Chiede che siano liquidate le spese del reclamo. Spese rifuse.
Per il Pubblico Ministero: come da provvedimento presidenziale
3
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 6.7.2021 e regolarmente notificato,
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio il 19.8.2002 Parte_1
con e che dalla loro unione sono nate le figlie Controparte_1
(18.6.2009) e (19.3.2014), chiedeva la pronuncia di Per_1 Per_2
cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale.
In particolare, riferiva che il Tribunale di IN, con decreto del 22.10.2020, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al Presidente del
Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Oltre alla pronuncia di divorzio, la ricorrente chiedeva altresì una rivisitazione delle condizioni di visita paterne - fermo l'affido condiviso - nell'interesse esclusivo delle figlie che, di fatto, avevano manifestato il proprio disagio a recarsi dal padre. Chiedeva un concorso paterno nel mantenimento delle figlie di euro 600,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva , che si dichiarava remissivo alla Controparte_1
pronuncia di divorzio ma formulava domande diverse da quelle della ricorrente, segnatamente il collocamento paritario delle figlie e, anche alla luce della riduzione stipendiale a seguito del proprio mutamento di mansioni, il mantenimento ordinario diretto delle stesse da parte dei genitori.
Esperito inutilmente il tentativo
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