Trib. Palermo, sentenza 08/11/2024, n. 4513
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. F M ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 170/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. A T;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), nella qualità di titolare della ditta CP_1 C.F._2
(p.i. ) parte Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti P M e M M;
- parte resistente –
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. G B;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 08/11/2024.
Motivazione
Con ricorso depositato l'11 gennaio 2021 ha chiesto che Parte_1 CP_1
nella qualità di titolare della ditta individuale Trattoria d C d S
[...]
N, venga condannato al pagamento di € 2.412,13 per differenze retributive, di € 1.004,85 a titolo di ANF e dell'ulteriore somma di € 264,59 per TFR, oltre accessori. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per la ditta
1
convenuta dal 3 ottobre al 10 dicembre 2018 svolgendo le mansioni di aiuto cuoco (ascrivibili al VI livello del CCNL turismo e pubblici esercizi) dal martedì alla domenica (con orario 11-16 e 19-23), di aver ricevuto soltanto una retribuzione settimanale di € 150,00 (corrispondente a circa € 600,00 mensili) e di non aver mai percepito né gli assegni familiari, né il TFR (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate). Con la memoria di costituzione depositata il 16 novembre 2021 , CP_1 nella qualità di titolare della ditta individuale , ha Parte_2 chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che il avrebbe lavorato soltanto dalle ore Pt_1
11.20 alle 15 e dalle 19.30 alle 22.30 ricevendo una retribuzione settimanale di € 300,00 (per un importo mensile netto di circa € 1.230,00), che il ricorrente non gli avrebbe mai consegnato la domanda di pagamento degli assegni familiari e, infine, che il lavoratore avrebbe regolarmente ricevuto il TFR al termine del rapporto (cfr. memoria). Con ordinanza del 22 dicembre 2021 questo giudice, in relazione alla domanda degli ANF, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2
Con la memoria di costituzione depositata l'1 luglio 2022 l' ha chiesto CP_2
l'accoglimento di una domanda di regolarizzazione contributiva del rapporto che, però, non è stata proposta dal ricorrente. Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, vanno esaminate partitamente le singole questioni controverse. Mansioni di lavoro. E' pacifico che il veniva assunto con la mansione di aiuto cuoco. I testi Pt_1
(cfr. verbale del 7 febbraio 2024) e (cfr. verbale del 20 marzo 2024), inoltre, Tes_1 Tes_2 hanno confermato il concreto svolgimento di tali mansioni da parte del Pt_1
Orario di lavoro. La prima controversia riguarda l'orario di lavoro osservato dal visto che Pt_1 quest'ultimo ha dedotto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. F M ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 170/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. A T;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), nella qualità di titolare della ditta CP_1 C.F._2
(p.i. ) parte Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti P M e M M;
- parte resistente –
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. G B;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 08/11/2024.
Motivazione
Con ricorso depositato l'11 gennaio 2021 ha chiesto che Parte_1 CP_1
nella qualità di titolare della ditta individuale Trattoria d C d S
[...]
N, venga condannato al pagamento di € 2.412,13 per differenze retributive, di € 1.004,85 a titolo di ANF e dell'ulteriore somma di € 264,59 per TFR, oltre accessori. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per la ditta
1
convenuta dal 3 ottobre al 10 dicembre 2018 svolgendo le mansioni di aiuto cuoco (ascrivibili al VI livello del CCNL turismo e pubblici esercizi) dal martedì alla domenica (con orario 11-16 e 19-23), di aver ricevuto soltanto una retribuzione settimanale di € 150,00 (corrispondente a circa € 600,00 mensili) e di non aver mai percepito né gli assegni familiari, né il TFR (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate). Con la memoria di costituzione depositata il 16 novembre 2021 , CP_1 nella qualità di titolare della ditta individuale , ha Parte_2 chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che il avrebbe lavorato soltanto dalle ore Pt_1
11.20 alle 15 e dalle 19.30 alle 22.30 ricevendo una retribuzione settimanale di € 300,00 (per un importo mensile netto di circa € 1.230,00), che il ricorrente non gli avrebbe mai consegnato la domanda di pagamento degli assegni familiari e, infine, che il lavoratore avrebbe regolarmente ricevuto il TFR al termine del rapporto (cfr. memoria). Con ordinanza del 22 dicembre 2021 questo giudice, in relazione alla domanda degli ANF, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2
Con la memoria di costituzione depositata l'1 luglio 2022 l' ha chiesto CP_2
l'accoglimento di una domanda di regolarizzazione contributiva del rapporto che, però, non è stata proposta dal ricorrente. Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, vanno esaminate partitamente le singole questioni controverse. Mansioni di lavoro. E' pacifico che il veniva assunto con la mansione di aiuto cuoco. I testi Pt_1
(cfr. verbale del 7 febbraio 2024) e (cfr. verbale del 20 marzo 2024), inoltre, Tes_1 Tes_2 hanno confermato il concreto svolgimento di tali mansioni da parte del Pt_1
Orario di lavoro. La prima controversia riguarda l'orario di lavoro osservato dal visto che Pt_1 quest'ultimo ha dedotto
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