Trib. Brindisi, sentenza 17/09/2024, n. 1119

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brindisi, sentenza 17/09/2024, n. 1119
Giurisdizione : Trib. Brindisi
Numero : 1119
Data del deposito : 17 settembre 2024

Testo completo


Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G 498/2021
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 17/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
RA MO, rappresentato e difeso dall'Avv.to DI STEFANO STEFANIA;
ricorrente contro
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BAUER
RAIMUND e LEONE FABIOLA;
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 12 febbraio 2021 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe emarginata ha convenuto in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quale gestore del Fondo di Garanzia ex art. 2 della L. n. 297/82 e art. 2 del D. Lgs. n. 80/92, davanti al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, al fine di ottenere, nei confronti del resistente Istituto, la declaratoria del diritto al pagamento in suo favore delle somme relative al TFR ed alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro intercorso con la società “Cooperativa Sociale Indaco" e, quindi, il pagamento della somma complessiva € 4.420,83, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con surroga del Fondo stesso nella posizione del ricorrente.
In particolare, l'odierno istante deduceva di aver lavorato continuativamente, con contratto a tempo indeterminato e qualifica di impiegato di livello D2, per la società Cooperativa Sociale Indaco, dal
02.11.2017 sino al 31.10.2018 data in cui veniva licenziato senza, purtuttavia, percepire crediti per
€. 3.525,82 a titolo di retribuzioni e per € 895,01 per il TFR maturato, e così, complessivamente,
l'importo di € 4.420,83 e di aver ottenuto, per tali somme, decreto ingiuntivo n. 1376/18 con cui azionava la procedura esecutiva in danno del datore di lavoro, purtroppo, con esito negativo.
Soggiungeva che, in data 25.09.2019 depositava istanza di fallimento presso il Tribunale di Taranto ma che, in data 21.11.2019, la Indaco Service veniva ammessa alla sospensione dei termini per due anni ex art. 20 comma 7 L.44/99 con conseguente inibizione, per analogo termine, di qualsiasi attività esecutiva in danno.
Pertanto, in data 18.02.2020, il ricorrente presentava domanda di intervento al Fondo di Garanzia, diretta a ottenere le prestazioni sopra indicate, respinta dall'Inps sede di Brindisi, con lettera del
20.04.2020, sull'assunto che “IL TRIBUNALE CON PROVVEDIMENTO 11/12/2019 NON HA
ACCERTATO NATURA COMMERCIALE DELL' ATTIVITA' E NON HA ESCLUSO L'
ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI LCA PERTANTO LA DOMANDA DI
FALLIMENTO ED IL CONSEGUENTE RIGETTO, NON SONO SUFFICIENTI A FONDARE LA
DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA”.
Evidenziava ancora il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sede Inps di Brindisi,
l'INPS di Martina Franca, territorialmente competente per le domande di altri lavoratori ex Indaco residenti a [...]e provincia, aveva accolto integralmente le loro istanze ed erogato le relative spettanze.
Assumendo, pertanto, l'illegittimità del provvedimento di reiezione dell'INPS di Brindisi il sig.
ST, in data 27.05.2020, proponeva ricorso innanzi al Comitato Provinciale INPS - sede di
Brindisi - rimasto privo di riscontro.
Seguiva l'introduzione del presente giudizio ove il ricorrente, sulla scorta di tale narrativa, rassegnava le seguenti conclusioni: “− Accertare il diritto del ricorrente di ottenere l'intervento del
Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto ex L. n. 297/82 e per la liquidazione dei crediti di lavoro ex artt.

1-2 D.lgs.80/92
. − Conseguentemente condannare INPS – Sede di Brindisi, in persona del l.r.p.t. attraverso il proprio Fondo di Garanzia, al pagamento in favore del sig.
ST CO delle somme dovute a titolo di TFR ed ultime tre mensilità come accertate in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con surroga del Fondo stesso nella posizione del ricorrente;
− con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”
Avverso tale pretesa resisteva il convenuto Istituto che, richiamata la normativa di riferimento, opponeva l'infondatezza dell'avversa domanda attesa, sostanzialmente, la correttezza del proprio operato in mancanza della verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa ovvero della prova che il datore di lavoro non è soggetto alle procedure concorsuali;
eccepiva, altresì, la mancata produzione da parte del ricorrente del titolo esecutivo in originale ed, infine, l'intervenuta prescrizione del diritto alla prestazione dei crediti diversi dal TFR relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D. Lgs. n. 80/92;
instava, quindi, per il rigetto, chiedendo, in estremo
subordine, “ridursi l'ammontare di quanto richiesto dal ricorrente nel limite di tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, e con ulteriore decurtazione degli oneri previdenziali (pari al
9,19/9,49%) e delle ritenute IRPEF, per un massimo di € 2.744,89, nonché riconoscersi gli interessi
e la rivalutazione a partire dalla data della domanda al Fondo e con divieto di cumulo ex L.
412/91”.
Istruita la causa con le sole produzioni documentali offerte dalle parti, all'odierna udienza il
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