Trib. Perugia, sentenza 09/12/2024, n. 1651
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 3579/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Mariella Roberti Presidente Gaia Muscato Giudice relatrice Ilenia Micciche' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3579/2020 r.g. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Parte_1 C.F._1
Felicetti e dall'avv. Francesca Piorico, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso le predette avvocate
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Monica Raichini CP_1 C.F._2 giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione quale nuovo difensore ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso l'avv. Monica Raichini
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3.7.2024 le parti chiedevano emettersi sentenza non definitiva in ordine allo status.
Conclusioni del pubblico ministero: conclude per l'accoglimento della domanda sullo status.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 3.9.2020, conveniva in giudizio la coniuge ed Parte_1 esponeva: di avere contratto con lei matrimonio concordatario il giorno 8.9.1994 e che dall'unione erano nati i figli (il 17.10.1995) e (il 24.1.2005);
che in data 5.6.2015 il tribunale di Per_1 Per_2
UG aveva omologato la separazione consensuale;
che il figlio era divenuto Per_1 economicamente autosufficiente, essendosi laureato in Beni culturali ed essendo stato assunto presso l'azienda Brunello Cucinelli s.p.a., da cui percepiva uno stipendio mensile di € 1.200,00;
di lavorare come consulente informatico presso la Engineering con sede a Siena;
che il proprio stipendio si era ridotto negli ultimi tempi, in quanto era venuta meno l'attività di trasferta che prima svolgeva a Milano;
di guadagnare ora la somma di circa € 2.000,00 mensili (in luogo della somma di € 3.000,00 percepita in precedenza);
che la moglie era proprietaria dell'agenzia “Identità Terra” s.r.l.s., operante nel settore del turismo;
che la moglie era
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Mariella Roberti Presidente Gaia Muscato Giudice relatrice Ilenia Micciche' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3579/2020 r.g. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Parte_1 C.F._1
Felicetti e dall'avv. Francesca Piorico, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso le predette avvocate
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Monica Raichini CP_1 C.F._2 giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione quale nuovo difensore ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso l'avv. Monica Raichini
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3.7.2024 le parti chiedevano emettersi sentenza non definitiva in ordine allo status.
Conclusioni del pubblico ministero: conclude per l'accoglimento della domanda sullo status.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 3.9.2020, conveniva in giudizio la coniuge ed Parte_1 esponeva: di avere contratto con lei matrimonio concordatario il giorno 8.9.1994 e che dall'unione erano nati i figli (il 17.10.1995) e (il 24.1.2005);
che in data 5.6.2015 il tribunale di Per_1 Per_2
UG aveva omologato la separazione consensuale;
che il figlio era divenuto Per_1 economicamente autosufficiente, essendosi laureato in Beni culturali ed essendo stato assunto presso l'azienda Brunello Cucinelli s.p.a., da cui percepiva uno stipendio mensile di € 1.200,00;
di lavorare come consulente informatico presso la Engineering con sede a Siena;
che il proprio stipendio si era ridotto negli ultimi tempi, in quanto era venuta meno l'attività di trasferta che prima svolgeva a Milano;
di guadagnare ora la somma di circa € 2.000,00 mensili (in luogo della somma di € 3.000,00 percepita in precedenza);
che la moglie era proprietaria dell'agenzia “Identità Terra” s.r.l.s., operante nel settore del turismo;
che la moglie era
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi