Trib. Savona, sentenza 12/02/2025, n. 96

TRIB Savona
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Savona
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Savona, sentenza 12/02/2025, n. 96
Giurisdizione : Trib. Savona
Numero : 96
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1332/2023 tra le seguenti parti:
- LA RG DOMENICO, C.F. [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Pruzzo, come da procura versata in atti;

- Opponente -
Contro
- EDILMARE COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA 01805130091, in persona del legale rappresentante p.t. Halit Biba, con sede in Savona (SV), alla Via Garassino n. 9R, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Vincenzi e Claudia Damato come da procura versata in atti;

- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore: “piaccia all'On.le Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione: IN VIA PRELIMINARE: adotti il Giudice adito i provvedimenti ritenuti opportuni;
- l'opponente ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c. il documento prodotto da controparte in comparsa di costituzione e risposta con il n. 6 denominato “conteggi del 20 ottobre 2022 a firma La RG”, giacché in primis la sottoscrizione in calce al sedicente documento non appartiene all'esponente, e secondariamente circa l'autenticità del documento, in quanto lo stesso non è genuino e il risultato di un grossolano collage e comunque integralmente prodotto in fotocopia;
con riserva di disconoscimento anche dell'originale del documento di cui sopra ove depositato da parte del convenuto opposto per il quale si insisterà, in via istruttoria, nella richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c." - rigettare, ove eventualmente richiesta, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. N°321/2023 del 4.4.2023 R.G. 872/2023 emesso dal Tribunale di Savona giacché in primis il decreto impugnato è stato emesso in assenza delle condizioni di legge e, in ogni caso, essendo la presente opposizione ampiamente fondata su prova scritta con richiamo all'art. 648 c.p.c.; IN VIA PRINCIPALE - revocare, dichiarandolo invalido e/o illegittimo e/o inefficace, il decreto ingiuntivo n. N°321/2023 del 4.4.2023 R.G. 872/2023 emesso dal Tribunale Civile di Savona;

- rigettare tutte le domande eventualmente proposte nei confronti dell'odierno attore in opposizione;

- Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, in via principale, disattendere integralmente e rigettare le domande dell'attore in opposizione in quanto tardive, inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto e non provate;
per l'effetto,

1 rigettata l'opposizione per cui è giudizio, condannare il debitore a corrispondere quanto ancora effettivamente dovuto ovvero euro 4.213,55; oltre interessi moratori dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. In via di subordine, alla luce dell'istruttoria espletata e della CTU, rigettata l'opposizione per cui è giudizio, condannare comunque il debitore a corrispondere in favore della società MA la somma non inferiore ad euro 1.412,55. Oltre interessi moratori dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con spese di CTU a carico dell'opponente. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, oltre oneri previdenziali e fiscali dovute sia della fase di negoziazione assistita che per il presente giudizio. Sentenza esecutiva.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato La RG OM si opponeva al decreto ingiuntivo n. 321/2023, pronunciato nei suoi confronti in data 4.4.23 dal Tribunale di Savona. Il provvedimento opposto era emesso su ricorso di MA Costruzioni S.r.l., la quale azionava il credito, pari a €
10.670,00, oltre interessi moratori e spese di procedura, relativo ai lavori edili svolti nell'immobile sito in
Bergeggi alla via Na Valle n. 18, di proprietà del La RG stesso. Il debitore ingiunto contestava la debenza di parte dell'importo ingiunto eccependo, rispetto alle lavorazioni dettagliate nella fattura prodotta nel procedimento monitorio, la mancata esecuzione di alcune opere e l'inadeguata esecuzione di altre lavorazioni. Il La RG produceva, altresì, documentazione attestante l'avvenuta corresponsione, in favore della società convenuta, di € 5.869,50 più IVA (pari a € 6,456,45), importo ritenuto dal debitore ingiunto effettivamente dovuto a MA Costruzioni S.r.l., al netto delle contestazioni e dei costi di ripristino.
Si costituiva in giudizio MA Costruzioni S.r.l., la quale eccepiva, in via preliminare, la tardività della denunzia dei vizi delle opere, ai sensi dell'art. 1667 c.c.; nel merito, affermava di avere esattamente adempiuto l'incarico ricevuto dal La RG e sosteneva la conformità alle regole dell'arte delle lavorazioni effettuate.
All'udienza dell'11.9.23 veniva formulata una proposta conciliativa consistente nell'abbandono del giudizio di opposizione, con compensazione delle sole spese relative a quella fase. Tale proposta era rifiutata dall'opponente mentre il creditore, che invece vi accedeva, chiedeva che il contegno di controparte fosse oggetto di valutazione in sede di regolamentazione delle spese di lite.
La causa era istruita documentalmente e mediante l'audizione del teste VI OR, nominato dal La RG direttore dei lavori inerenti all'appalto di cui in causa;
era infine licenziata consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di verificare l'esattezza dell'adempimento.
Il procedimento instaurato con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione, avente a oggetto la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria (da ultimo, Cass.
Civile sez. I, 13/11/2024 n. 29294). La circostanza che tale giudizio sia incardinato successivamente a un rito speciale, qual è il procedimento monitorio, non altera le ordinarie regole in punto di riparto dell'onere probatorio, gravanti sul
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