Trib. Vicenza, sentenza 07/11/2024, n. 1863

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 07/11/2024, n. 1863
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 1863
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 4210/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4210/2022 promossa da:

NO AR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ACCEBBI
DANIELE elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. ACCEBBI DANIELE
ATTORE contro
EP NT ED con il patrocinio degli avv.ti BIGLIERI SARA e
PUPESCHI ANDREA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CASTEGNARO
FRANCESCA
CONVENUTO

Oggetto: responsabilità extracontrattuale da prodotto difettoso.

Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 17 maggio 2024, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.

Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Si espone quanto segue in mero punto di fatto e diritto, in ossequio alla nuova formulazione dell'art.
132 c.p.c.
.
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. depositato in data 4.8.2022, IN AR (d'ora in avanti, per brevità, anche solo “AR”) conveniva in giudizio la società EP NA ED (d'ora in
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avanti, per brevità, anche solo “EP”) affinché fosse accertata la sua responsabilità esclusiva in relazione al difetto di fabbricazione e produzione della protesi d'anca ASR impiantata sul medesimo nel mese di gennaio 2008 (segnatamente, il 9.1.2008) presso l'O.C. di Este (PD) e resa oggetto di successiva revisione chirurgica in data 13.1.2016 presso il Presidio Ospedaliero di VO (PD), per la sopravvenuta insorgenza di osteolisi periprotesica e sindrome algo-disfunzionale da metallosi.
Chiedeva quindi condannarsi EP al risarcimento di tutti i relativi danni, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi nella complessiva somma di euro 67.765,25, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale (previa devalutazione al 9.1.2008) dal dovuto al saldo effettivo. Oltre alla rifusione di spese e competenze di causa, anche relativamente al procedimento per accertamento tecnico preventivo ante causam iscritto al n. RG 1939/2021 del Tribunale di Vicenza.
In fatto ed in diritto, AR esponeva di esser affetto da coxoartrosi destra e di essersi sottoposto in data 9.1.2008 presso l'O.C. di Este (PD) ad intervento chirurgico di artroprotesi totale di anca destra non cementata, con utilizzo di impianto protesico ASR “Metal on Metal” (MoM) fabbricato dalla società EP e distribuito in Italia da Johnson & Johnson Medical S.p.A.. L'impianto protesico in questione presentava un rivestimento ottenuto dall'accoppiamento dei metalli cromo e cobalto.
AR riferiva che a seguito dell'intervento chirurgico aveva iniziato a lamentare un'intensa sindrome algo-disfunzionale a carico dell'anca protesizzata e che dagli esami ematochimici effettuati erano emersi elevati livelli di ioni cromo e cobalto nel sangue e nelle urine, ovverossia era emerso un fenomeno di metallosi da ricondursi all'azione di sfregamento connessa al tipico movimento articolare dell'anca trattata. Rappresentava, quindi, di essersi sottoposto ad ulteriore intervento di revisione protesica per “osteolisi periprotesica in ASR a destra con incremento cromo e cobalto dolore gluteo - revisione (tutto
Zimmer)”, effettuato in data 13.1.2016 presso il Presidio Ospedaliero di VO (PD), con contestuale innesto di osso morcellizato, cui seguivano controlli periodici, sia strumentali che di laboratorio, sino a stabilizzazione dei postumi.
Le protesi ASR della casa produttrice EP venivano ritirate dal mercato nel mese di agosto 2010 a causa delle elevate percentuali di fallimento (ad esempio, per allentamento dell'impianto e fenomeni di osteolisi) registrate a livello nazionale ed internazionale.
Ritenuta la responsabilità del produttore EP nella causazione del danno evento, stante l'esito negativo dei tentativi di componimento della lite, AR depositava in data 26.3.2021 avanti all'intestato Tribunale ricorso ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. rubricato al n. RG 1939/2021, che si concludeva con un accertamento tecnico dell'ausiliario nominato, dott. Matteo Bolcato, circa la difettosità intrinseca della protesi riconducibile ad un suo deficit costruttivo, con conseguente diminuzione della durata della medesima rispetto alla vita media delle protesi standard. Il perito nominato aveva, inoltre, riconosciuto al paziente un danno biologico permanente “determinato iatrogenicamente attraverso un differenziale di 7 punti percentuali a partire da una base del 15%, determinata dalla situazione di base non conseguente alle protesi EP”, oltre a un danno biologico temporaneo di sei giorni al 100%, comprensivo dei periodi di ospedalizzazione per il secondo intervento (12.1.2016-27.1.2016), di trenta giorni al 75%, comprensivo del periodo di necessaria convalescenza e difficoltà motoria dopo l'intervento chirurgico e di trenta giorni al 50% e di ulteriori trenta giorni al 25%.
Sulla base di quanto relazionato dal dott. Bolcato, ferma la differenza tra responsabilità pagina 2 di 11
extracontrattuale del produttore consumeristica e quella codicistica generale da fatto illecito, AR allegava, pertanto, la sussistenza di tutti i requisiti fondanti la responsabilità del produttore EP, per i danni causalmente riconducibili alla protesi d'anca difettosa, quantificando il danno patrimoniale subito in complessivi euro 67.765,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con comparsa di risposta depositata in data 27.2.2023 si costituiva in giudizio EP chiedendo, nel merito, di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione di ogni diritto del ricorrente, con rigetto di tutte le domande avversarie. In via di subordine, chiedeva di disporre la conversione del rito in ordinario, affinché fosse effettuata ulteriore consulenza tecnica d'ufficio rispetto alcuni profili dell'elaborato peritale ritenuti contraddittori. Oltre alla vittoria di spese e competenze di causa.
EP eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza delle domande avversarie volte all'accertamento della difettosità della protesi ASR, stante il superamento del termine decennale previsto all'art. 126 d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), corrente dalla messa in circolazione del prodotto. Dava atto, in effetti, che l'attore si era sottoposto all'intervento chirurgico di artroprotesi nel mese di gennaio 2008 e che solo nel mese di marzo 2021 veniva promosso il procedimento per accertamento tecnico preventivo di cui sopra.
Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione per essere decorso anche il termine quinquennale previsto per il risarcimento del danno da fatto illecito ai sensi dell'art. 2947 c.c., corrente dal richiamo volontario delle protesi dal mercato avvenuto nell'anno 2010 o, al più tardi, dall'intervento chirurgico di revisione della protesi del 13.1.2016.
EP eccepiva il difetto di prova in ordine all'asserita difettosità del prodotto, nonché rispetto ai danni patiti ed al nesso di causa, contestando a riguardo la documentazione medico-clinica depositata da
AR. Richiamava, a tal proposito, la definizione di prodotto difettoso come prevista ai sensi dell'art.
117 Codice del Consumo
, con particolare riferimento alle “istruzioni e le avvertenze fornite” di cui al relativo comma 1, lett. a), dando atto del fatto che l'intervento chirurgico del 2008 era stato effettuato utilizzando componenti di diverse case produttrici (in particolare, coppa e testa ASR EP in combinazione con uno stelo Zimmer) in palese violazione delle istruzioni ed avvertenze fornite dalla società convenuta, che per ragioni di sicurezza aveva raccomandato l'utilizzo esclusivo di sole componenti di propria produzione.
La convenuta evidenziava, inoltre, che il richiamo volontario delle protesi dal mercato del mese di agosto 2010 doveva reputarsi irrilevante ai fini del decidere, siccome la decisione era stata presa in via prudenziale e volontaria, senza alcun ordine ministeriale o dell'autorità di vigilanza di nessun paese. A sostegno dei propri argomenti, depositava arresti giurisprudenziali afferenti a contenziosi instaurati dai danneggiati in relazione alle predette protesi ASR, del tutto simili, ma conclusisi nel senso del rigetto delle domande proposte.
Evidenziava poi che la maggior parte degli interventi di protesizzazione d'anca effettuati con le protesi
ASR risultavano essere andati a buon fine, con la conseguenza che le problematiche di AR emerse dovevano imputarsi a fattori estrinseci indipendenti dalle caratteristiche progettuali della protesi, tra cui, come detto, l'utilizzo in sede di intervento chirurgico di componenti protesiche appartenenti a produttori differenti, come lo stelo Zimmer CLS.
Precisava, inoltre, che la lega cromo e cobalto (accoppiamento componenti metallo-metallo) era pagina 3 di 11
pienamente conforme agli standard di sicurezza internazionali, sicché utilizzata da diversi modelli di protesi attualmente in commercio;
peraltro, le protesi EP erano state commercializzate in Italia in conformità a legge e regolamenti applicabili. Inoltre, la metallosi dovuta allo sfregamento delle superfici di contatto delle componenti protesiche realizzate in metallo veniva considerata dalla scienza medica un fenomeno del tutto prevedibile ed inevitabile, come confermato dalla stessa FDA americana
e, come tale, indipendente da difettosità del prodotto. Produceva altresì i certificati di conformità CE delle protesi ASR, regolarmente ottenuti nel 2003 e nel 2009, attestanti la conformità dei prodotti protesici allo stato dell'arte, della scienza e della tecnologia all'epoca esistenti, oltre ai numerosi test scientifici eseguiti tra il 2002 e il 2008 dal dipartimento di ricerca e sviluppo della casa produttrice, invocando, se del caso, l'applicazione di quanto disposto ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. e) Codice del Consumo.
In via di subordine, EP contestava le conclusioni del consulente tecnico di ufficio rese nel procedimento di accertamento tecnico ante causam (dott. Bolcato) opponendosi altresì alla quantificazione del danno come determinato nell'elaborato peritale, insistendo affinché fosse escluso ogni profilo di responsabilità della EP ovvero fosse disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio
o ancora affinché fosse disposta la chiamata a chiarimenti dell'ausiliario dott. Bolcato.
Da ultimo, contestava la quantificazione avversaria del danno non patrimoniale, ritenuta esorbitante, ingiustificata e comunque non sorretta da prova ed insisteva per il ristoro di tutte le spese processuali.
* * *
L'attore precisa da ultimo che la pretesa risarcitoria è formulata per responsabilità da fatto illecito della convenuta “ai sensi dell'art. 2043 e ss. c.c., in ordine all'intervento di revisione protesica effettuato sul sig. AR IN nel Gennaio 2016, resosi necessario per la sopravvenuta insorgenza di osteolisi periprotesica e sindrome algo-disfunzionale da metallosi conseguenti ai vizi dell'impianto ASR MoM prodotto dalla convenuta ed impiantato sul paziente nel Gennaio 2008” (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17.5.2024, che riprende le conclusioni della prima memoria istruttoria), benché avesse inizialmente formulato, per verità, una domanda risarcitoria legata alla responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 114 e ss. Codice del Consumo per prodotto difettoso
(cfr. ricorso introduttivo, p. 7: “…- Accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della EP
NA LTD in relazione all'accertato difetto di fabbricazione/produzione della protesi d'anca impiantata sul sig. AR IN nel Gennaio 2008 a Este (PD), oggetto di revisione chirurgica nel
Gennaio 2016 in VO di MO (PD) per la sopravvenuta insorgenza nel paziente di osteolisi periprotesica e sindrome algo-disfunzionale da metallosi, conseguentemente condannarsi la stessa EP NA LTD al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti e subendi dal ricorrente, da liquidarsi nella misura già indicata in narrativa ovvero in quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia, da devalutarsi alla data del sinistro e da maggiorarsi per rivalutazione monetaria e interessi sino al saldo effettivo, secondo il meccanismo di calcolo di cui alla sentenza n.
1712/95 della S.C.;…”).
Correttamente l'attore precisa poi che la pretesa risarcitoria fondata sulla disciplina consumeristica è ben differente da quella che discende dall'applicazione della clausola generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., poiché nell'un caso, trattandosi di responsabilità per colpa presunta, il pagina 4 di 11
danneggiato non è tenuto ad offrire la prova della colpa del produttore, bensì deve limitarsi a provare il difetto del prodotto, il danno e il nesso di causa tra la difettosità ed il danno, mentre nell'altro caso la responsabilità non può prescindere dall'accertamento giudiziale della colpa, sicché il danneggiato ha l'onere di allegare e provare tutti gli elementi della fattispecie, vale a dire il fatto illecito, l'elemento soggettivo della colpa del danneggiante, il danno evento ed il relativo collegamento causale.
Ciononostante, la giurisprudenza di legittimità consente alle parti di precisare differentemente le proprie conclusioni in prima memoria (emendatio libelli) allorché sostanzialmente restino fermi i fatti e le circostanze su cui la pretesa si fonda. Ne discende allora che, anche se l'attore ha modificato il titolo della responsabilità extracontrattuale invocata (da colpa presunta a colposa) a fronte del quale chiede il risarcimento del danno, detta emendatio, non fondandosi su fatti ed allegazioni differenti da quelli introdotti con l'atto iniziale, risulta ammissibile (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un., Sentenza n. 12310 del 15/06/2015
).
Ciò posto, va tuttavia chiarito che spetta sempre al giudicante, nell'ambito della sua attività di cognizione piena, il potere-dovere di interpretare e correttamente qualificare la domanda giudiziale proposta, a prescindere dai principi e dal titolo richiamati espressamente dalle parti, dando in tal modo concreta veste al principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c., con l'unico limite di non pronunziare oltre i limiti della domanda (art. 112 c.p.c.), bensì tenendo ferma la prospettazione fattuale su cui essa precipuamente si fonda (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/05/2024, n.12534: “In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'articolo 113, comma 1, del Cpc, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'articolo 112 del Cpc, in
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