Trib. Castrovillari, sentenza 03/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 03/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 4
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 2868/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;

esaminata la documentazione prodotta;

preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Salvatore
Sammarro per parte opponente e dalla dott.ssa Rossella Scalercio per parte opposta, nelle note
scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e
trascritte;


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decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2868 del R.G.A.C. 2022 (avente ad oggetto
opposizione ad ordinanza ingiunzione), promossa da:
CI RE (c.f. [...]), in proprio e in qualità di titolare dell'omonima azienda Agricola “PU Lorenzina”, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore
Sammarro;

- opponente - contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI COSENZA (C.F. 98032390787), in
persona del direttore pro tempore, rappresentato dai Funzionari dott.sse Rossella Scalercio,
Elisabetta Bavasso e Silvana Massaro;

- parte opposta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integramente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato per via telematica il 9.12.2022 l'odierna ricorrente - in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima azienda Agricola “PU Lorenzina” - ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 181/2022, emessa in data 12.7.2022 (prot. 26076 del 28.10.2022) e notificata il 10.11.2022, con la quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza le aveva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 4.338,75 (di cui € 4.320,00 per sanzioni amministrative ed € 18,75 per spese di notifica), in ragione dell'asserita violazione dell'art. 3, commi 3 e 3-quater del d.l. 22.2.2002 n. 12, convertito nella legge 73/02 (come modificato dall'art.
22 del d. lgs. n. 151/2015
), “per aver occupati irregolarmente in regime di sommerso in data 27.11.2019 il minore in età non lavorativa MO YE (nato in [...] il [...])”, come accertata con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CS00000/2020-197-01 del
23.01.2020.
Nel merito, ha dedotto i motivi di opposizione così compendiati: “

1. Nullità dell'ordinanza ingiunzione in quanto il minore YE MO non prestava attività lavorativa presso l'Azienda Agricola “PU Lorenzina”
;


2. Nullità derivata dell'ordinanza-Ingiunzione n. 181/2022 per difetto di motivazione e nullità del verbale presupposto (nr. CS00000/2020-197-01 del 23/01/2020)

- violazione del diritto di difesa e del contraddittorio”;


3. Applicazione dell'art. 4 co.1, lett. a) e b) L. 183/2010 e modifiche della L. 92 del 2012 (riforma Fornero)
”;


4. Applicazione del D.Lgs. 151 del 2015 art. 22 co.1 lett. a)
”;
“5. Valutazione discrezionale della sanzione da parte dell'organo giudicante, ex art. 11, L. 689 del 1981, come modificata ex art. 3 co. 3 secondo periodo, D. L. nr.
12 del 2002. Successiva condotta del ricorrente”, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, disporre la sospensione dell'ordinanza ingiunzione impugnata stante la fondatezza delle motivazioni in fatto e in diritto addotte nel ricorso;

2. In via Principale ed nel merito accogliere il ricorso dichiarando nulla e/o annullabile e/o illegittima e/o inefficace e/o irregolare e/o improduttiva di effetti giuridici l'ordinanza1ingiunzione n. 181/2022 emanata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza in data 12.07.2022 e notificata in data

10.11.2022 per tutti i motivi di cui in narrativa.

3. In via subordinata ricalcolare la sanzione amministrativa inflitta, ed oggi opposta, alla luce della L. 183 del 2010 art. 4 co. 1 lett. a) nel limite di 1.000,00;

4. In via ulteriormente gradata ricalcolare la sanzione inflitta, ed oggi opposta, alla luce del D.L. 12/2002 integrato dall'art. 22 lett. a) L. 151 del 2015 nel limite di 1.500,00;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, Nel caso di mancato accoglimento del presente ricorso la compensazione delle spese di lite
”.
Con memoria depositata telematicamente il 28.9.2023 si è costituito in giudizio l'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Cosenza, il quale ha contestato gli assunti di parte ricorrente insistendo per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, con il favore delle spese di lite.
Il giudizio veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE


1. Giova preliminarmente evidenziare come, per giurisprudenza ampiamente consolidata, “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'amministrazione - pur essendo formalmente convenuta in giudizio - assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad
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