Trib. Torino, sentenza 30/07/2024, n. 2048

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 30/07/2024, n. 2048
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 2048
Data del deposito : 30 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa S C ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RGL n. 1454/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. L ADRO Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
rappresentata e difesa dall'avv. RICCIARDI CALDERARO CP_1
CHRISTIAN
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente chiedeva accertare e dichiarare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro domestico da giugno 2018 al 4 febbraio 2022 con mansioni di collaboratrice domestica ascrivibili al livello C super del CCNL Colf e B, o per il diverso periodo o contratto collettivo accertato in corso di causa, e per l'effetto condannare al pagamento della somma di € 61.207,44 a titolo di CP_1
retribuzioni dirette (incluso straordinario) - € 86.207,44 meno l'acconto di €
25.000,00 -, oltre ad € 3.985,08 per tredicesima, € 3.985,08 per ferie e permessi non pagati, € 513,17 per indennità sostitutiva del preavviso, o la somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudice non ritenesse provata la titolarità del rapporto di lavoro in capo alla sig.ra CP_1
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, bensì in capo alla defunta (indicata formalmente quale datrice CP_1 Parte_2
di lavoro), accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la sig.ra , Parte_2
madre della convenuta, era intercorso un rapporto di lavoro domestico da giugno 2018 al 4 febbraio 2022, con qualifica di collaboratrice domestica livello C super del CCNL
Colf e B, o per il diverso periodo o contratto collettivo che verrà accertato in corso di causa, accertare e dichiarare che era rimasta nel possesso CP_1
dei beni di dopo la morte della stessa e non aveva redatto Parte_2
l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, dovendo così essere considerata erede pura e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c., o comunque ai sensi dell'art. 476 c.c., e che, per l'effetto, l'atto di rinuncia all'eredità lasciata da
del 29 novembre 2022, a firma del Notaio , Parte_2 Persona_1
repertorio n. 3419, raccolta n. 2840, sottoscritto da e dal di lei CP_1
figlio sig. , chiamato in rappresentazione, era invalido e/o nullo Controparte_2
e/o inefficace nei confronti di questi ultimi, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la quota di eredità di era pari al 100 %, essendosi accresciuta ai CP_1
sensi dell'art. 522 c.c. in seguito alla rinuncia all'eredità del fratello Controparte_3
(di cui al citato atto di rinuncia all'eredità), e, per l'effetto, condannare CP_1
, in qualità di erede di , al pagamento della complessiva somma
[...] Parte_2
sopra indicata, o quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, dal dovuto al saldo;
parte convenuta eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in merito alla richiesta declaratoria di inefficacia e/o nullità dell'atto di rinuncia all'eredità eccepiva il difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza del giudice adito, chiedeva respingere ogni domanda formulata dalla ricorrente;
il ricorso è parzialmente fondato;
in merito alla durata del rapporto di lavoro la ricorrente affermava di aver lavorato continuativamente dal 4 giugno 2018 al 4 febbraio 2022, la convenuta
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contestava soltanto la data di cessazione del rapporto, affermando che dopo il decesso della madre la ricorrente non prestava più alcuna attività lavorativa. La ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, non forniva alcuna prova della prosecuzione del rapporto dopo il 23 gennaio 2022;
in merito al luogo ove la ricorrente svolgeva la prestazione lavorativa, la convenuta sosteneva che non si trattava della propria abitazione, ma di quella di cui la madre era usufruttuaria, sita al primo piano di un immobile composto da due appartamenti indipendenti, mentre la convenuta abitava nell'appartamento sito al piano terra, senza coabitazione. Le difese della convenuta devono ritenersi provate. L'immobile era originariamente la casa familiare dei genitori della convenuta, dopo la morte del padre (mediante atto notarile di donazione del 25 giugno 2012), la nuda proprietà del cespite era stata trasferita alla figlia, mentre la sig.ra aveva mantenuto il Pt_2
diritto di usufrutto / abitazione. In esito all'istruttoria testimoniale (prendendo in considerazione soltanto i testi che deponevano su fatti appresi direttamente o da persone estranee al giudizio, e non quelli che deponevano su fatti appresi dalla ricorrente, deposizioni de relato ex parte, che possiedono rilevanza probatoria soltanto se vertenti su circostanze sfavorevoli alla parte medesima), emergeva che dal 2018 la ricorrente lavorava a casa della madre della convenuta, quest'ultima stava al piano di sotto e la madre e la badante al piano di sopra (teste , Controparte_3
fratello della convenuta), la convenuta stava al piano terreno e la madre al piano di sopra, l'ingresso era unico, una scala interna consentiva l'accesso ai due diversi appartamenti (teste , la madre della convenuta viveva con la badante, la figlia Tes_1
abitava al piano di sotto (teste , erano appartamenti autonomi (teste ;
Tes_2 Tes_3
la ricorrente sosteneva che la sig.ra (nata il 5 marzo 1929) sin dal 2018, e Pt_2
a maggior ragione negli anni successivi, era incapace di intendere e di volere e
comunque certamente incapace di concludere negozi giuridici e/o assumere personale e/o gestirlo”. L'istruttoria testimoniale smentiva tali asserzioni. Il medico
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curante riferiva che la sig.ra aveva problemi di deambulazione, da giovane Pt_2
aveva subito un importante intervento all'anca, poi aveva avuto problemi al ginocchio, da molti anni prima della morte utilizzava la carrozzina, per il resto era sempre stata una donna sana, aveva sempre goduto di buona salute, aveva subito un intervento di plastica valvolare, forse nel 2020, dopo l'operazione aveva avuto degli episodi di agitazione per i farmaci, cessati dopo la sospensione degli stessi, utilizzava un apparecchio erogatore di ossigeno, ne aveva bisogno spesso, se lo levava ogni tanto, lo teneva almeno 12 ore al giorno,
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