Trib. Teramo, sentenza 06/12/2024, n. 1336
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Testo completo
N. 632/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente estensore
Dott.ssa Mariangela Mastro Giudice
Dott. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 632/2023, promossa
DA
assistito dall'avv. Franco Patella, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
. CP_1
Resistente - contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 26/06/2024, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/02/2023, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile a Teramo in data 25/02/1988 con , da CP_1
cui non erano nati figli, ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi e l'assegnazione della casa coniugale.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- viveva separato dalla moglie dal 2005, anno
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente estensore
Dott.ssa Mariangela Mastro Giudice
Dott. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 632/2023, promossa
DA
assistito dall'avv. Franco Patella, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
. CP_1
Resistente - contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 26/06/2024, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/02/2023, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile a Teramo in data 25/02/1988 con , da CP_1
cui non erano nati figli, ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi e l'assegnazione della casa coniugale.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- viveva separato dalla moglie dal 2005, anno
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