Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 7
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 4065/2021 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

TRA

GI IE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Valentino Miranda, presso il cui studio, sito in San Valentino Torio, Via Annunziata n. 60, elettivamente domicilia;

PARTE OPPONENTE
E
Enel Energia S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura agli atti, dagli avv.ti Giovanni De Rosa e Stefano Autuori, elettivamente domiciliata come in atti;

PARTE OPPOSTA

CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova premettere che la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di opposizione si domandava la revoca del decreto ingiuntivo n. 772/2021 emesso dal
Tribunale di Nocera Inferiore quale corrispettivo della fornitura di energia elettrica e gas, come risultante dalle fatture in atti;
si ingiungeva all'opponente di pagare, in favore di parte opposta, la somma di euro € 13.010,93, oltre spese del procedimento monitorio ed interessi moratori.
L'opponente contestava l'avvenuta fornitura, l'entità della medesima e le modalità di calcolo, richiamando l'altrui onere della prova.
Parte opposta si costituiva, chiedendo la conferma del D.I. emesso, con rigetto dell'opposizione e con vittoria di spese.
In via di premessa, giova precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario processo di cognizione sulla
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