Trib. Parma, sentenza 02/08/2024, n. 1113

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Parma, sentenza 02/08/2024, n. 1113
Giurisdizione : Trib. Parma
Numero : 1113
Data del deposito : 2 agosto 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IL TRIBUNALE DI PARMA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1362/2023 R.G. vertente tra
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Cecilia Cortesi Venturini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore ricorrente
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. _1
HE Dalla Valle del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: separazione giudiziale - causa trattenuta in decisione sulle conclusioni come precisate dalle parti con note scritte depositate, rispettivamente, il 15 e il 20 maggio 2024. Parte ricorrente ha concluso chiedendo pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito e alle seguenti condizioni: “1) Affidare il figlio minore in via Persona_1 esclusiva alla madre, con collocazione e domiciliazione presso di essa, in Parma via Felice Corini n. 13, con visite del padre definite secondo le volontà del figlio;
2) Assegnare la casa familiare sita in Parma, via Felice Corini n. 13 con tutto il proprio mobilio alla moglie che la abiterà con il figlio minore HE e la figlia maggiorenne 3) Porre a carico del sig. un Per_2 CP_2 contributo al mantenimento del figlio minore nella misura di euro 500,00 mensili, oltre al rimborso dell'80% delle spese straordinarie e un contributo di euro 300,00 per la moglie;
4) Disporre l'allontanamento del sig. dalla casa familiare e non avvicinamento alla sig.ra e ai Pt_1 Pt_1 luoghi dalla stessa frequentati;
5) con vittoria di spese e compensi legali”. Parte resistente ha invece chiesto dichiarare la separazione dei coniugi, disponendo: “l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio HE, con la più ampia libertà di frequentazione del padre, compresi pernottamenti;
laddove ritenuto disporre il mantenimento in favore del figlio minore a carico del padre, contenerlo nella misura minima ritenuta dal Tribunale, non eccedente
Euro 150,00 mensili, stanti le condizioni economiche del sig. e porre le spese _1 straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
assegnazione della casa coniugale al sig. nulla disporre in ordine alla figlia maggiorenne ed _1 Per_2 economicamente autosufficiente;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello, oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4 aprile 2023 allegava di avere contratto (in Albania) Parte_1 matrimonio con in data 8 settembre 1995 e che dalla loro unione erano nati i figli _1
(il giorno 11 luglio 1995), (il 10 marzo 1998) e HE (il 17 giugno 2007). Per_2 Per_3
Rappresentava che il matrimonio era entrato definitivamente in crisi a causa dei comportamenti del marito, dedito al gioco e all'abuso alcolico, il quale, causa la sua gelosia, si era infine prodotto in condotte ingiuriose e di aggressione fisica (tanto da essere stata indotta a presentare nei suoi confronti formale atto di denuncia-querela).
Soggiungendo che il legame di coabitazione era in corso di protrazione presso l'abitazione sita in Parma, via Felice Corini n. 13, e fornendo allegazioni in ordine alle rispettive risorse economiche, chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge con altrui addebito, affidarsi in proprio favore il figlio HE con collocazione presso sé medesima, rimettere alle volontà del minore le sue frequentazioni con il padre, assegnare a proprio vantaggio il godimento della suddetta casa familiare e porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole _1 mediante la corresponsione mensile di un importo in denaro pari ad Euro 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nonché di versare un assegno pari ad Euro 300,00 al mese ai sensi dell'art. 156 c.c.
Sotto altro profilo, poi, chiedeva, ex artt. 473 bis.69 e ss. c.p.c., ordinarsi al convenuto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi a lei stessa e ai luoghi da lei abitualmente frequentati.
Iscritto il procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.42 c.p.c., abbreviati conseguentemente i termini processuali e depositate da parte ricorrente le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del 31 maggio 2023 erano sentiti i coniugi e all'udienza del 14 giugno 2023 si procedeva all'ascolto del minorenne . Persona_1
Nel frattempo interveniva il Pubblico Ministero il quale inoltrava all'Ufficio gli atti dei procedimenti penali pendenti a carico di . _1
Con ordinanza del 14-17 giugno 2024 erano pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti con i quali i coniugi erano autorizzati a vivere separati, era disposto l'affidamento condiviso del figlio minorenne della coppia, erano rimesse alla sua volontà le visite con il genitore non collocatario ed era affidato ai Servizi Sociali un ampio incarico psicosociale.
La Corte di Appello di Bologna, adita in sede di reclamo dalla difesa della ricorrente, riformava parzialmente (con decreto del 3-23 novembre 2023) l'ordinanza, disponendo la preferenziale collocazione di presso la madre e attribuendo alla medesima il Persona_1 Parte_1 godimento della casa familiare.
Il 24 novembre 2023 si costituiva tardivamente in giudizio , aderendo alla domanda di _1 separazione giudiziale dei coniugi, tuttavia contestando l'avversaria spiegazione delle cause della crisi matrimoniale e dolendosi del comportamento tenuto dalla moglie la quale, in data 7 settembre 2023, aveva deciso di abbandonare il tetto coniugale portando via con sé il figlio HE.
Chiedeva pertanto l'affidamento condiviso del minore, l'assegnazione in proprio favore della casa familiare, rimettersi alle scelte di HE i tempi di permanenza con l'uno o con l'altro genitore e porsi eventualmente a proprio carico un contributo per il mantenimento della prole non superiore all'importo mensile di Euro 150,00, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Il processo era quindi istruito con l'assunzione di prove per testimoni, nelle persone di
[...]
e , e con l'officiosa acquisizione delle relazioni redatte dai Servizi Sociali Per_4 Persona_5 nelle date del 9 novembre 2023 e del 22 luglio 2024.
Indi, precisate le conclusioni con note scritte nei termini riportati in epigrafe, depositate comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza celebrata il 23 luglio 2024 la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
* * *
Va, in primo luogo, accolta la comune domanda intesa alla declaratoria di separazione personale dei coniugi.
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha rappresentato la sussistenza di uno stato di grave crisi matrimoniale ascrivendone le cause ai contegni prevaricatori e aggressivi del marito.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha contestato l'addebito ascrittogli, ma ha comunque dato conto della cessazione del legame di coabitazione dal settembre 2023.
Nel corso dell'udienza di comparizione tenuta il 31 maggio 2023 entrambe le parti hanno dato conto della crisi matrimoniale in corso.
Lo sviluppo processuale ha confermato la protrazione della crisi familiare, univocamente attestata dalla richiesta d'ordine di protezione formulata dalla ricorrente e dalle sopravvenienze connotanti il processo penale in corso a carico dell'imputato . _1
Si ricava pertanto da tali elementi una impossibile prosecuzione o, meglio, un implausibile ripristino della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Procedendosi, quindi, allo scrutinio delle ulteriori domande, esigenze di logica redazionale suggeriscono di prendere anzitutto in disamina quella intesa all'altrui addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
A detto riguardo, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Grava, per vero, sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questo comportamento nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (in termini, da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 16691 del 5 agosto 2020).
Nel caso di specie ha dedotto che l'irreversibile crisi coniugale è stata Parte_1 determinata dal contegno del marito dedito al gioco e all'abuso alcolico, il quale, _1
causa la sua gelosia, si era infine adoperato in comportamenti prevaricatori e aggressivi in proprio danno.
La donna ha
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