Trib. Modena, sentenza 28/11/2024, n. 607

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 28/11/2024, n. 607
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 607
Data del deposito : 28 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa E R Presidente dott.ssa S Z Giudice Rel. dott. E B Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2959/2024 v.g. promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti MARCHETTI MATTEO e FRANCESCO BIAGINI
C.F. con il patrocinio Parte_2 C.F._2 degli avv.ti MARCHETTI MATTEO e FRANCESCO BIAGINI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli
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oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) RESIDENZE: I coniugi continueranno a vivere entrambi nell'immobile adibito a residenza familiare sito in 41056 – Savignano sul Panaro (MO) Via Reno 53, di proprietà esclusiva del marito sig.
, essendo lo stesso comodamente divisibile in natura in due Pt_1 unità distinte.
In particolare, si dà atto che il marito, oramai da un anno, vive da solo al piano terra dello stabile mentre la moglie e la figlia si sono trasferite al piano primo, come da planimetria che si allega come doc.12, all'interno della quale sono stati specificati gli spazi di ciascuno. Si precisa che le due abitazioni hanno accessi autonomi e distinti fra loro, ma spazi esterni comuni.
Le parti, per mero tuziorismo, a futura memoria, precisano che il protrarsi della coabitazione nello stesso stabile dipende unicamente da ragioni di risparmio economico ma non farà cessare gli effetti della separazione, in quanto i coniugi non intendono riprendere l'affectio coniugalis.
2) AFFIDO FIGLIA MINORE : I coniugi intendono optare Per_1 per l'affido condiviso della figlia minore . La responsabilità Per_1 genitoriale, fatto salvo il suo esercizio separato in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, come peraltro espressamente previsto dall'art.337 ter c.c., sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3) DIRITTO DI VISITA E FREQUENTAZIONE: Poiché i ricorrenti continueranno a vivere nello stesso stabile, da sempre utilizzato come residenza familiare-coniugale, non viene prevista alcuna regolamentazione del diritto di visita e frequentazione del padre. In
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particolar modo il padre potrà vedere la figlia anche tutti i giorni, vivendo sotto di ella. Marito e moglie avranno invece cura di alternarsi nella 'custodia' e nella gestione della figlia durante i week end, al fine di garantirsi adeguati spazi da dedicare alla rispettiva vita privata, da soggetti tecnicamente separati.
4) MANTENIMENTO ORDINARIO FIGLIA: Fintanto che i coniugi continueranno a vivere nello
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