Trib. Genova, sentenza 13/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 13/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 5
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 5517/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
07/12/1972, residente in [...]7, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Simone Modenesi (C.F.
), che lo rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_2 C.F._3
ivi residente in [...]1, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
Orsola Ricca (C.F. ), che la rappresenta e la difende, anche C.F._4
disgiuntamente dall'Avv. Giovanna Spada (C.F. , come da procura C.F._5
in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 25-
26/11/2024

Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1

MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;

Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;

Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 15/07/1999 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;

b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
09/06/2020 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;

Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;

Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della