Trib. Sassari, sentenza 13/11/2024, n. 480
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Testo completo
RGL n. 1021 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 12/11/2024), nella causa n. 1021/2023 RGL, promossa da:
, ass. dall'avv.to MARONE GUIDO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, difeso ex art. 417bis c.p.c dalla dott.ssa A D, dal dott. e dalla dott.ssa M MA nonché dai dirigenti Controparte_2
Scolastici Dott.ssa , Dott.ssa , Dott.ssa CP_3 Controparte_4 CP_5
Dott. , Dott.ssa e Dott. ,
[...] CP_6 CP_7 CP_8
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
Con ricorso depositato in data 03/07/2023 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999) alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: CP_1
2016/2017 dal 05.12.2016 al 30.06.2017 per n. 24 ore settimanali
2017/2018 dal 21.09.2017 al 30.06.2018 per n. 24 ore settimanali
2018/2019 dal 21.09.2018 al 30.06.2019 per n. 24 ore settimanali
2019/2020 dal 26.09.2019 al 30.06.2020 per n. 24 ore settimanali
2020/2021 dal 29.09.2020 al 30.06.2021 per n. 24 ore settimanali
2021/2022 dal 10.09.2021 al 31.08.2022 per n. 24 ore settimanali
2022/2023 dal 10.09.2022 al 30.06.2023 per n. 24 ore settimanali.
1
Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del CP_1 beneficio economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente. Precisava altresì di essere attualmente dipendente, quale docente, a tempo determinato del convenuto. CP_1
Costituitosi tempestivamente in giudizio, il Controparte_1 sosteneva la legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente ex art. 2948 n. 4) c.c. con riferimento al riconoscimento del beneficio della Carta docente relativamente agli aa.ss. 2016/2017 – 2017/2018 - 2018/2019.
In data 29/1/2024 parte ricorrente ha depositato diffida datata 27/10/23 e parte resistente ha contestato la tardività del deposito.
Ritenuto che:
L'art. 1, commi 121-122 e 124, l. 107/2015 prevede che:
«121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_9 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
e con il Ministro Controparte_10 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del
2 sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima […]
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_10
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».
[...]
In attuazione della normativa primaria sopra richiamata è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015 (Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU n. 243 del 19-10-2015), successivamente sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016).
L'art. 2 d.p.c.m. 23 settembre 2015 prevede che:
«1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile. […]
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 […]
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio».
Allo stesso modo, l'art. 3 d.p.c.m. 28 novembre 2016 prevede che:
«1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in