Trib. Roma, sentenza 13/02/2024, n. 1775
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A M L M , ha pronunciato, all'udienza del 13 febbraio
2024, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 769 /2023
promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Con l'avv.ABBAGNATO GIUSEPPE
RICORRENTI
contro
CP_1
Con l'avv .CORBO NICOLA e ENZO NOCERINO
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato i ricorrenti in epigrafe elencati premesso che sono dipendenti di con mansioni di macchinista;
che tale CP_1 mansioni comporta l'effettuazione di giornate c.d.” di riserva” , con assenze dall'impianto di appartenenza, che il periodo di assenza dal proprio impianto al rientro è definito dal CCNL “ assenza dalla residenza” che la retribuzione del macchinista è composta da una parte fissa ed una parte variabile;
che il CCNL di categoria prevede varie indennità tra le quali per l'assenza dalla residenza di almeno 3 ore un importo che varia da 1,30 a 2,20 orarie, che l'art 31 del contratto aziendale prevede l'indennità di utilizzazione stabilita da una specifica tabella, che tutti
svolgono attività fuori residenza, che durante i giorni di ferie la società ex art 30 punto 6 del CCNL eroga ai lavoratori elementi retributivi fissi e tra quelli variabili la sola indennità di turno con esclusioni degli elementi variabili accessori e in particolare quelli previsti dall'art 77 CCNL;
che eroga l'indennità di utilizzazione prevista dall'art. 31 comma 4 del contratto aziendale ma non nella misura di euro 1.20 prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
ha adito la società resistente per sentir accogliere le seguenti conclusioni “ritenere e dichiarare nulla la disposizione dell'art. 31. 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del , Organizzazione_1 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80, nonché l'inapplicabilità dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie per violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/ C.E. come interpretato dalla Corte di
Giustizia Europea;- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di
“Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 16.12.2016 e dell'indennità di utilizzazione/condotta e chilometrica prevista dall'art. 31 tabella B dei contratti aziendali 2012 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie
,detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 già riconosciuto e per l'effetto condannare parte convenuta a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive maturate dal mese di settembre 2012 sino alla data del ricorso, dei seguenti importi lordi: euro 5266,39, euro 3.736,22 ;
euro Parte_1 Parte_2 Parte_3
2064,84;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a Contributo Unificato per Euro 259,00, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”
Previe argomentazioni in fatto ed in diritto sull'orientamento giurisprudenziale in ordine all'esistenza nell'ordinamento italiano di una nozione inderogabile di “ retribuzione feriale” derivante dall'art interpretazione dell'art 31 c 2 della Carta di Nizza e della direttiva Europea 2003788 concludevano come sopra . Concludevano come sopra .
Si costituiva contestando quanto asserito in ricorso ed evidenziando CP_1 quale doveva essere la corretta interpretazione della normativa comunitaria e nazionale , contestava i conteggi ed eccepiva la prescrizione per almeno il periodo
antecedente il 15.1.2022 data di notifica del ricorso e da ultimo la tutela sarebbe limitata a 20 giorni lavorativi .Chiedeva il rigetto del ricorso .
All'udienza odierna, depositate le note autorizzate, la causa, previsa discussione veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.
Il ricorso è fondato e va pertanto, accolto per le seguenti argomentazioni.
Una serie di controversie, vertenti su presupposto di fatto e di diritto analoghi a quelli qui in discussione, sono state definite con diverse pronunce conformi del Tribunale di
Roma, che si condividono ed il cui contenuto viene integralmente riportato ai sensi dell'art 118 disp att cpc e in cui il Tribunale – sentenza n. 9819/22 ha così statuito ““ Oggetto del presente ricorso è ottenere la pronuncia di nullità con conseguente disapplicazione dell'art 31. 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del
[...]
, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione Organizzazione_1 professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80, e dell'art. 77.2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie ,per violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea , così da accertare il loro diritto a percepire per ciascun giorno di ferie goduto una retribuzione pari alla retribuzione giornaliera media percepita da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti, comprensiva di parte fissa e variabile, con conseguente condanna della resistente a retribuire i giorni di ferie utilizzando il suesposto criterio di quantificazione.
I ricorrenti basano la loro pretesa sulle interpretazioni date dalle Corti superiori all' art 31 c 2 della Carta di Nizza che prevede :“2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite” ed all'art 7 della Direttiva 2003/88/ CE secondo cui :“1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.”
Il diritto italiano ha poi dato attuazione alle disposizioni comunitarie con l'art 10 L
66/03 che afferma: “ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile ,il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non
inferiore a quattro settimane.”Pertanto la retribuzione percepita durante le ferie deve essere uguale a quella percepita durante l'attività lavorativa. Sulla questione è intervenuta la Suprema Corte con la sentenza 13425/19 seguita da sentenza n.
22401/2020. Sostiene la Corte nella prima sentenza :“in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore”La Corte, dopo aver richiamato le disposizioni sopra indicate, si sofferma sull'esame dell'articolo 7 della Direttiva
2003/88 . La stessa esamina le sentenze della Corte di Giustizia a partire dalla sentenza del 16 marzo 2006 e altri punto 50.In particolare osserva Persona_1 la Corte “ 10. Per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_2 occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr.
1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e Persona_3 altri, punto 58 nonché).
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, Persona_2 nonché e altri, punto 60). Persona_4
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri ( punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come « sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio
del suo lavoro» (v. sentenza e altri cit., punto 23);
pertanto «qualsiasi Per_5 incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un