Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/12/2024, n. 161
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 871 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] Parte_1 C.F._1
TERME (CZ) in data 06/06/1973, residente in [...], 10 88040 PIANOPOLI (CZ) e sig.
- CF – nato a [...] ed in data 06/06/1957, residente in Parte_2 C.F._2
CORSO UMBERTO I 89844 NICOTERA (VV), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAZZUCA ANGELA - CF
- elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._3 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 15 novembre 2024.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 08/11/2024 - che i ricorrenti, in data 23/03/2018, contraevano matrimonio secondo il rito civile in Pianopoli (CZ), con atto trascritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 1 dell'anno
2018, parte I (vedi estratto dell'atto di matrimonio;
in atti);
- che il regime patrimoniale scelto dalla famiglia era stato quello della separazione dei beni e che dal matrimonio erano nati a Catanzaro - il 26 agosto 2017 - due figli gemelli: e Persona_1 ER
(vedi certificato in atti);
-che la dimora coniugale era stata fissata in Pianopoli (CZ), alla via Monsignor
[...]
Romero n° 10, di proprietà esclusiva della IG.ra , come da atto notarile di acquisto in Parte_1 allegato;
2
-che il marito era attualmente occupato a tempo indeterminato come dirigente medico veterinario, dipendente
ASP ed aveva un reddito imponibile annuo pari nel 2024 ad € 77.642,00, come risultava dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi allegate in atti;
– che la moglie era attualmente occupata come dirigente medico veterinario dipendente ASP ed aveva un reddito imponibile annuo 2024 pari ad € 64.499,00, come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi allegate in atti;
– che, per incompatibilità caratteriali e per effetto di incomprensioni maturate negli anni (che si erano via via sempre più acuite nel tempo), era del tutto venuta meno l'affectio coniugalis e la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica dei figli;
- che, a tale scopo, i coniugi avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti l'affido
e la gestione della prole, nonché sui rapporti economici e patrimoniali: pertanto - in merito al richiamato art.
473-bis. 5 ultimo comma c.p.c. - non ritenevano necessario l'ascolto dei due figli minori;
– che i ricorrenti, con la sottoscrizione del ricorso, dichiaravano altresì – in rito - di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
Tutto ciò premesso e considerato, gli stessi coniugi - come in epigrafe meglio generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati - ricorrevano al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme affinché, dopo aver preso atto del sopra esteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, volesse egli fissare l'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., ovvero - autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso altresì atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare
e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere – volesse di seguito rimettere gli atti al
Collegio per omologare la separazione consensuale alle seguenti e concordate condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto e privacy, liberi di fissare, ove credano, la propria residenza;
qualora cambino indirizzi, domicili o residenze attuali si impegnano a darne immediata comunicazione all'altro coniuge, pure durante i periodi di vacanze con i figli, andranno comunicati i domicili.
2) I due figli di anni 7, entrambi minori, saranno affidati in modo condiviso ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Pianopoli (CZ), via Monsignor Romero n° 10;
3) Entrambi i genitori - nel prevalente interesse della prole e seguendo il principio di bigenitorialità - ne cureranno l'educazione e l'istruzione, in un rapporto equilibrato e continuativo, al fine di perseguire l'armonico sviluppo psico-fisico degli stessi minori, curando altresì di far conservare ai figli rapporti significativi anche con
i parenti dei due gruppi familiari;
tutte le decisioni di maggiore rilevanza per le scelte future della prole verranno prese, sempre, di comune accordo tra i genitori;
4) Il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita e frequentazione dei figli liberamente, sempre previo accordo con la madre dei minori, comunque ed ogni qualvolta i figli lo desidereranno, curando di non separare
i