Trib. Bergamo, sentenza 26/06/2024, n. 1430
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Testo completo
N. R.G. 1507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa V M Presidente dott.ssa R C Giudice Relatore dott.ssa P G Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1507/2024 promossa da:
nata in NEPAL il 10/02/2000, rappresentata e difesa dall'Avv. CARDINI Parte_1
ALESSANDRA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti
RICORRENTE contro
nato a PRISTINA il 18/08/1995 (C.F. ) CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da verbale di udienza del 12/06/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/03/2024, chiedeva di dichiarare, in parziale Parte_1
modifica del decreto n. cronol. 3284 del 14.06.2022 di questo Tribunale, il resistente CP_1
decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della minore nata a Bergamo il Persona_1
24.07.2029, già affidata in via c.d. super-esclusiva alla madre.
Con decreto reso in data 12.03.2024, il Giudice relatore delegato, preso atto della assenza di altri procedimenti pendenti tra le parti e considerato il disposto di cui all'art. 38 disp. att. c.c., come modificato dalla Riforma Cartabia, sollevava la questione d'incompetenza del Tribunale Ordinario in favore del Tribunale per i Minorenni e invitava parte ricorrente a prendere posizione sul punto. pagina 1 di 3
La difesa di parte ricorrente, con note scritte depositate in data 12/04/2024, riteneva la competenza del
TO, rilevando come i provvedimenti ex art. 330 e 333 c.c. siano di fatto privi di decisorietà e paventando un possibile contrasto tra decisioni rese da due diverse autorità in ordine alla titolarità e all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore . Persona_1
Anche all'udienza del 12/06/2024, svoltasi con modalità da remoto, la difesa di parte ricorrente insisteva nella domanda e il Giudice relatore delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, il Collegio ritiene che il Tribunale Ordinario adito sia incompetente in ordine alla domanda avanzata in questa sede dalla ricorrente.
E invero, l'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., come modificato dal D.Lgs. 149/2022 (c.d. riforma
Cartabia), statuisce che “Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898”, mentre, al di fuori dei predetti casi, le domande di decadenza vanno proposte al competente Tribunale per i Minorenni.
Ora, nel caso di specie, non risulta pendente alcun procedimento innanzi a questo Tribunale, essendo ormai definito tra le parti il giudizio instaurato dalla ricorrente nell'anno 2022 e all'esito del quale sono state regolamentate, con decreto non reclamato, sia le questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore (prevedendo in particolare l'affido super-esclusivo di alla Per_1
madre e delegando ai Servizi Sociali la regolamentazione dei rapporti tra padre e figlia), sia gli aspetti economici relativi al mantenimento della prole.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non vi è alcun rischio di contrasto di regolamentare “in modo contraddittorio e incoerente” la responsabilità genitoriale sulla minore, atteso che l'affido super- esclusivo della minore alla madre, oggi già in vigore, ben potrebbe rappresentare
l'effetto naturale della eventuale declaratoria di decadenza da parte del Tribunale per i Minorenni di
Brescia.
Le spese di lite, vista la mancata costituzione del resistente, debbono dichiararsi irripetibili.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa V M Presidente dott.ssa R C Giudice Relatore dott.ssa P G Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1507/2024 promossa da:
nata in NEPAL il 10/02/2000, rappresentata e difesa dall'Avv. CARDINI Parte_1
ALESSANDRA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti
RICORRENTE contro
nato a PRISTINA il 18/08/1995 (C.F. ) CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da verbale di udienza del 12/06/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/03/2024, chiedeva di dichiarare, in parziale Parte_1
modifica del decreto n. cronol. 3284 del 14.06.2022 di questo Tribunale, il resistente CP_1
decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della minore nata a Bergamo il Persona_1
24.07.2029, già affidata in via c.d. super-esclusiva alla madre.
Con decreto reso in data 12.03.2024, il Giudice relatore delegato, preso atto della assenza di altri procedimenti pendenti tra le parti e considerato il disposto di cui all'art. 38 disp. att. c.c., come modificato dalla Riforma Cartabia, sollevava la questione d'incompetenza del Tribunale Ordinario in favore del Tribunale per i Minorenni e invitava parte ricorrente a prendere posizione sul punto. pagina 1 di 3
La difesa di parte ricorrente, con note scritte depositate in data 12/04/2024, riteneva la competenza del
TO, rilevando come i provvedimenti ex art. 330 e 333 c.c. siano di fatto privi di decisorietà e paventando un possibile contrasto tra decisioni rese da due diverse autorità in ordine alla titolarità e all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore . Persona_1
Anche all'udienza del 12/06/2024, svoltasi con modalità da remoto, la difesa di parte ricorrente insisteva nella domanda e il Giudice relatore delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, il Collegio ritiene che il Tribunale Ordinario adito sia incompetente in ordine alla domanda avanzata in questa sede dalla ricorrente.
E invero, l'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., come modificato dal D.Lgs. 149/2022 (c.d. riforma
Cartabia), statuisce che “Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898”, mentre, al di fuori dei predetti casi, le domande di decadenza vanno proposte al competente Tribunale per i Minorenni.
Ora, nel caso di specie, non risulta pendente alcun procedimento innanzi a questo Tribunale, essendo ormai definito tra le parti il giudizio instaurato dalla ricorrente nell'anno 2022 e all'esito del quale sono state regolamentate, con decreto non reclamato, sia le questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore (prevedendo in particolare l'affido super-esclusivo di alla Per_1
madre e delegando ai Servizi Sociali la regolamentazione dei rapporti tra padre e figlia), sia gli aspetti economici relativi al mantenimento della prole.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non vi è alcun rischio di contrasto di regolamentare “in modo contraddittorio e incoerente” la responsabilità genitoriale sulla minore, atteso che l'affido super- esclusivo della minore alla madre, oggi già in vigore, ben potrebbe rappresentare
l'effetto naturale della eventuale declaratoria di decadenza da parte del Tribunale per i Minorenni di
Brescia.
Le spese di lite, vista la mancata costituzione del resistente, debbono dichiararsi irripetibili.
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