Trib. Milano, decreto 13/02/2025

TRIB Milano
Decreto
13 febbraio 2025
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Decreto
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, decreto 13/02/2025
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero :
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

N. 3449-1 /25 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Pietro Caccialanza presidente dott.ssa Elisabetta Meyer giudice dr.ssa Emanuela Rossi giudice relatore nel procedimento camerale ex artt. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n. 3449/25 R.G. promosso da ER OH NE ([...]), CUI 06E0Y nato a [...], il [...], difeso dall'Avv. Giuseppa Minniti
ricorrente contro
MINISTERO DELL'INTERNO - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano convenuti ha emesso il seguente DECRETO
Il Collegio, sentito il relatore, PREMESSO CHE
- il ricorrente ha formalizzato domanda di protezione internazionale;

- con provvedimento in data 17.12.2024, notificato il 15.01.2025, la Commissione territoriale di Milano, adottata nei confronti del ricorrente la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis co. 2 lett. c) d.lgs. n. 25/2008 sul presupposto della sua provenienza da un Paese designato di origine sicura ai sensi dell'art. 2-bis (nella specie, NI ), ha dichiarato manifestamente infondata la sua domanda ai sensi dell'art. 28-ter co. 1 lett. b);


- il ricorrente ha tempestivamente proposto ricorso in data 28.01.2025 contestando la decisione dell'autorità amministrativa e chiedendo sospendersi gli effetti esecutivi del diniego ai sensi dell'art. art. 35-bis, co. 4, d.lgs. n. 25/2008, giusta il quale tale efficacia può essere sospesa “quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni”; RILEVATO CHE
- la disciplina sopra indicata, e con essa la non automaticità dell'effetto sospensivo della proposizione del ricorso (che costituisce invece, ai sensi dell'art. 35-bis co. 3 d.lgs. n. 25/2008, la regola generale), trova applicazione solo se è stata adottata correttamente già in fase amministrativa la procedura accelerata1;
- che
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