Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 261

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 261
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 261
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Lidia Greco Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./ est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7963/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VINCENZO CARMELO MARIA C.F._1
PELLERITI, giusta procura in atti;

CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONELLA BONA, giusta C.F._2
procura in atti;

Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
Rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 18/12/2024.
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 23/07/2024, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dal marito con cui ha contratto Controparte_1
matrimonio in Acate (RG) il 12/12/2015, dal quale, il 18/11/2018, è nato il figlio
[...]
;
la ricorrente ha inoltre avanzato domanda di addebito della separazione al marito Persona_1
chiedendo porsi a carico di quest'ultimo la corresponsione di un assegno a titolo di contributo
per il proprio mantenimento e per quello del figlio, del quale ha chiesto disporsi l'affido
condiviso, con collocazione prevalente presso di sé ed assegnazione in proprio favore della
casa familiare.
Costituendosi con memoria depositata telematicamente in data 06.11.2024,
[...]
ha esposto che nelle more era stato raggiunto un accordo in ordine alle CP_1
condizioni della separazione, liberamente sottoscritto dalle parti ed allegato all'istanza
congiuntamente depositata in pari data.
All'udienza del 18/12/2024, fissata dinanzi al giudice delegato per la comparizione
personale dei coniugi, questi ultimi, personalmente presenti, hanno confermato l'accordo
sottoscritto e prodotto in atti, dichiarando di non volersi riconciliare e chiedendo al Tribunale
la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni concordate, sicché la causa è
stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale, introdotta in forma contenziosa
dalla RA , va accolta. Pt_1
In base all'accordo liberamente raggiunto e sottoscritto nelle more dell'udienza di
comparizione, le parti hanno concordemente stabilito che:
“1) I coniugi vivranno separati senza arrecarsi reciproche molestie.
2
2) Le parti prevedono l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con
collocazione presso l'abitazione della madre sita in Santa Maria di Licodia Vico Castro n.
18 adibita a casa coniugale.
Pertanto la casa coniugale rimarrà assegnata in godimento con gli arredi tutti alla madre
con cui vive il minore. Resteranno a carico della IG.ra le volture e gli oneri per le Pt_1
utenze.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale con diligenza ed in via
congiunta.
Le decisioni straordinarie e le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno essere
comunque adottate congiuntamente e previo accordo tra le parti;
solo limitatamente alle
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i
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