Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 23

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 23
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 23
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

Proc. n. 12526/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N.12526/24 V.G. sul ricorso svolto da e da ;
Parte_1 Parte_2
letti gli atti ed i documenti allegati;

lette le condizioni concordate dalle parti ed il Visto del P.M. ;

ritenutane l'equità e congruità;

rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;

visto l'art.473-bis .51 c.p.c.
DISPONE
in conformità a quanto indicato nelle note congiunte del 9.12.24, e, segnatamente: ” 1. La piccola verrà Per_1 affidata congiuntamente a entrambi i genitori, i quali si impegnano a curarla, educarla e istruirla con costanza e continuità;
i genitori,


durante la permanenza della figlia con ciascuno di loro, eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente con impegno ad assumere, comunque, di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;

2. la minore continuerà a essere Per_1 collocata prevalentemente presso l'abitazione materna, sita in Roma, Via Costanzo Casana n. 147, ove ha l'attuale residenza;

3. la minore continuerà a frequentare la Scuola dell'Infanzia “Istituto Santa Chiara” sita in Ostia Lido (RM), Viale della Pineta Per_1
n. 26;

4. per quanto attiene i successivi gradi di istruzione, i genitori, di comune accordo, hanno convenuto che la minore frequenterà le scuole primarie e secondarie di primo grado più vicine alla residenza di quest'ultima;

5. quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà prendere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore. In caso di disaccordo varranno, comunque, le seguenti modalità: a) ogni
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