Trib. Caltanissetta, sentenza 16/07/2024, n. 624
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. G C Presidente dr. M Tra Giudice dr. A F Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1315 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a San Cataldo (CL), in data 2.5.1965, (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, C.F._1
Via Rampolla n. 5, presso lo studio dell'Avv. V M (pec:
, che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nato a San Cataldo (CL), in data 5.4.1961, Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in San Ca- C.F._2
taldo, Via Mimiani n. 166, presso lo studio dell'Avv. N S
(pec: , che lo rappresenta e di- Email_2
fende giusta procura in atti;
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
17.1.2024, alle quali si rinvia.
Il P.M. si è rimesso alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.8.2021, , premesso di Parte_1
avere contratto matrimonio con in San Cataldo Controparte_1
(CL), in data 29.4.1980, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1980, parte II, serie A, n. 27, e che da tale unione erano nati i figli il 15.2.1983, il Persona_1 Per_2
3.6.1987 e il 3.12.1991, ha dedotto che con sentenza n. Per_3
646/2019 del 4-5.12.2019, passata in giudicato il 9.9.2020, il Tri- bunale di Caltanissetta, nella contumacia del convenuto, aveva pro- nunciato la separazione personale dei coniugi, posto a carico di
l'obbligo di versare a un assegno di € Controparte_1 Parte_1
150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat relativi ai prezzi al consumo, condannato a rifondere le spese Controparte_1
del giudizio in favore di disponendo il pagamento a Parte_1
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favore dell'Erario.
Sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, la ricor- rente ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite dalla sentenza di sepa- razione.
Costituendosi in giudizio, il resistente non si è opposto alla pro- nuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha conte- stato la richiesta avversaria di corresponsione di un assegno divor- zile in favore della ricorrente, in quanto ha dedotto che quest'ultima svolgeva attività lavorativa di collaboratrice domestica e di badante
e, dunque, era economicamente autosufficiente.
Pertanto, il resistente ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con addebito alla ricorrente per reiterata infedeltà coniugale, rigettare la richiesta di assegno divorzile avan- zata dalla ricorrente, assegnare la casa coniugale sita in San Cataldo
(CL), Via Santo Agostino n. 11 allo stesso, abitazione in cui vive e per cui paga un canone mensile di locazione di € 190,00, tenuto conto che la ricorrente vive con la madre nell'abitazione sita in San
Cataldo (CL), Via Pignato n. 173.
Con ordinanza presidenziale del 29.3.2022 sono stati emanati i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti consistenti sostan- zialmente nella revoca dell'assegno di mantenimento disposto in fa- vore della ricorrente.
Con memoria integrativa depositata il 2.5.2022, la ricorrente ha precisato che, diversamente da quanto affermato dal resistente,
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viveva separatamente dalla madre e non aveva una condizione eco- nomica stabile, in quanto non percepiva il reddito di cittadinanza, ma soltanto il reddito derivante dai lavori svolti saltuariamente, a differenza del resistente che percepiva il reddito di cittadinanza di €
500,00, oltre al reddito derivante da attività lavorativa svolta senza un regolare contratto.
Ha chiesto, dunque, di porre a carico del resistente ed in suo fa- vore un assegno mensile di € 200,00 mensili a titolo di manteni- mento;richiesta a cui si è opposto il resistente affermando che
l'eventuale revoca del reddito di cittadinanza era dovuta alla perdita dei requisiti reddituali, ciò in quanto la ricorrente e il suo nucleo familiare percepivano redditi elevati.
All'udienza del 17.1.2024, tenuta con modalità cartolare, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con note di trattazione scritta e con contestuale ordinanza la causa è stata posta in deci- sione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero si è rimesso alla decisione del Collegio.
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Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, essendo tra- scorso il termine di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Caltanissetta nel procedi- mento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 646/2019 del 4-5.12.2019, passata in giudicato il 9.9.2020, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita
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materiale e spirituale tra i coniugi, come si desume dalle dichiara- zioni delle parti in udienza e dalle rispettive difese.
Deve poi dichiararsi l'inammissibilità della domanda di addebito formulata nella memoria di costituzione dal resistente atteso che
l'art. 152 c.c. prevede la possibilità per il Giudice, ricorrendone le circostanze, di pronunciare l'addebito della separazione ma non cer- tamente del divorzio.
Quanto alle richieste di natura economica, con riferimento alla richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile formulata da Pt_1
occorre sottolineare che l'onere di provare l'esistenza delle
[...]
condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'asse- gno sono poste a carico del richiedente;grava, dunque, sul richie- dente l'onere di provare non solo l'insussistenza di redditi adeguati, ma anche (trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato) la ri- conducibilità della sperequazione reddituale esistente all'epoca del divorzio a scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali l'uno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo con- tribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla forma- zione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (così, da ultimo,
Cass Civ. nn. 10781 e 10782 del 2019).
Applicando tale principio al caso di specie, rileva il Tribunale che da quanto risulta agli atti del giudizio la situazione reddituale delle parti è sostanzialmente equivalente, essendo entrambe prive di oc- cupazione. Nulla ha chiarito la ricorrente in relazione alla perdita
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del beneficio del reddito di cittadinanza, inizialmente percepito dalla stessa e, secondo quanto successivamente dichiarato negli atti di- fensivi, non più corrisposto per ragioni sconosciute.
Alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene il Collegio che non ri- corrono le condizioni per riconoscere a il diritto all'as- Parte_1
segno divorzile, sicché la domanda dalla stessa proposta deve essere rigettata.
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale avan- zata dal resistente, va confermato quanto stabilito in sede presiden- ziale, tenuto conto che i figli sono tutti maggiorenni ed economica- mente autosufficienti, sicchè non ricorrono i presupposti per di- sporne l'assegnazione.
In ragione dell'esito del giudizio e della soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.