Trib. Civitavecchia, sentenza 27/11/2024, n. 176
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Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. G G Presidente relatore
Dott.ssa S V Gdice
Dott. A B Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 962/2024 proposta in via congiunta da
, nata in [...] il [...] Parte_1
. A D G;
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. A D G;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento agli interessi dei figli minori;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M
.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in TARQUINIA (VT) in data 6.6.2004, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di TARQUINIA, dell'anno 2004, al N. 21, Parte II, Serie A, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1. COLLOCAZIONE, AFFIDAMENTO E DIRITTO DI VISITA DEL MINORE
Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Per_1
prevalentemente presso la mamma.
Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla