Trib. Busto arsizio, sentenza 08/01/2025, n. 19
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Manuela Palvarini Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 1013/2024 promossa con ricorso del 15/03/2024 da
[...] rappresentato e difeso dall'avv. SCIBILIA NICOLETTA contro Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GONZATI MARIA Controparte_1
GRAZIA;
, con ricorso del 15/03/2024 conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo la regolamentazione del rapporto genitori- Controparte_1
figli.
Preliminarmente deve revocarsi la dichiarazione di contumacia del resistente, tardivamente costituitosi in giudizio.
In corso di causa le parti raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito così giudicare: 1) I figli minori e Persona_1
vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Persona_2
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli per tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione (inclusa la scelta delle attività extrascolastiche, sportive e ricreative) e ad ogni altra di straordinaria amministrazione, mentre per tutte le altre questioni attinenti all'ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà decidere separatamente dall'altro durante il tempo di permanenza dei minori presso di sé. 3) La casa familiare, con quanto l'arreda, sita a 21047 Saronno (VA) via Carugati n. 25, viene assegnata alla sig.ra collocataria dei minori, la quale provvederà alla Parte_1
volturazione a suo nome del contratto di locazione in essere il 01 febbraio 2025, data coincidente con la naturale scadenza del medesimo contratto. 4) La regolamentazione degli incontri dei figli minori con il padre si svolgerà secondo questo calendario: a) Incontri infrasettimanali. tenuto conto
1
delle esigenze dei minori, degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi dei genitori, il padre potrà stare con i figli tre giorni infrasettimanali – il lunedì, il martedì e il giovedì – dal termine delle lezioni scolastiche fino alle ore 21.00, con rientro a casa dalla madre dopo cena. Nei giorni indicati il padre si occuperà di prelevare da scuola L'inserimento di un pernotto notturno ogni settimana, coincidente Persona_2
con il giorno di riposo dal lavoro del padre dei minori, verrà effettuato non appena egli avrà reperito una nuova abitazione. Sino a quando il sig. non avrà reperito una propria Controparte_2
abitazione in cui ospitare i figli, egli potrà trattenersi con loro presso l'abitazione familiare fino all'orario concordato (ore 21.00), facendo cenare i figli in attesa del rientro dal lavoro della madre.
E' fatto sempre salvo un diverso accordo tra i genitori. b) Vacanze natalizie e pasquali: b.1) ad anni alterni con la madre dei minori, il padre trascorrerà con i figli l'intera giornata di Natale o di Santo
Stefano. L'alternanza potrà essere modificata, previa comunicazione da darsi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Manuela Palvarini Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 1013/2024 promossa con ricorso del 15/03/2024 da
[...] rappresentato e difeso dall'avv. SCIBILIA NICOLETTA contro Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GONZATI MARIA Controparte_1
GRAZIA;
, con ricorso del 15/03/2024 conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo la regolamentazione del rapporto genitori- Controparte_1
figli.
Preliminarmente deve revocarsi la dichiarazione di contumacia del resistente, tardivamente costituitosi in giudizio.
In corso di causa le parti raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito così giudicare: 1) I figli minori e Persona_1
vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Persona_2
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli per tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione (inclusa la scelta delle attività extrascolastiche, sportive e ricreative) e ad ogni altra di straordinaria amministrazione, mentre per tutte le altre questioni attinenti all'ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà decidere separatamente dall'altro durante il tempo di permanenza dei minori presso di sé. 3) La casa familiare, con quanto l'arreda, sita a 21047 Saronno (VA) via Carugati n. 25, viene assegnata alla sig.ra collocataria dei minori, la quale provvederà alla Parte_1
volturazione a suo nome del contratto di locazione in essere il 01 febbraio 2025, data coincidente con la naturale scadenza del medesimo contratto. 4) La regolamentazione degli incontri dei figli minori con il padre si svolgerà secondo questo calendario: a) Incontri infrasettimanali. tenuto conto
1
delle esigenze dei minori, degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi dei genitori, il padre potrà stare con i figli tre giorni infrasettimanali – il lunedì, il martedì e il giovedì – dal termine delle lezioni scolastiche fino alle ore 21.00, con rientro a casa dalla madre dopo cena. Nei giorni indicati il padre si occuperà di prelevare da scuola L'inserimento di un pernotto notturno ogni settimana, coincidente Persona_2
con il giorno di riposo dal lavoro del padre dei minori, verrà effettuato non appena egli avrà reperito una nuova abitazione. Sino a quando il sig. non avrà reperito una propria Controparte_2
abitazione in cui ospitare i figli, egli potrà trattenersi con loro presso l'abitazione familiare fino all'orario concordato (ore 21.00), facendo cenare i figli in attesa del rientro dal lavoro della madre.
E' fatto sempre salvo un diverso accordo tra i genitori. b) Vacanze natalizie e pasquali: b.1) ad anni alterni con la madre dei minori, il padre trascorrerà con i figli l'intera giornata di Natale o di Santo
Stefano. L'alternanza potrà essere modificata, previa comunicazione da darsi
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