Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2024, n. 872

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2024, n. 872
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 872
Data del deposito : 11 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 2923/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriella Anna Leonardi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2923/2018 promossa da:
Fallimento di N.E.S. NUOVA EDILIZIA SICILIANA S.R.L. (01454710896) in persona del
curatore avv. Laura Leone, domiciliato in Viale Scala Greca n. 181/F Siracusa, rappresentato e difeso
dall'avv. DI LUCIANO SEBASTIANO giusta procura in atti
ATTORE
contro
EL COSTRUZIONI DEL GEOM. ND EL SOCIETA'
UNIPERSONALE AR.L. (02062720814) domiciliato in Via Italia n. 42 Siracusa presso lo studio
dell'avv. Alessia Puleo, rappresentato e difeso dall'avv. POMA CATERINA giusta procura in atti
CONVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/12/2023, tenuta con modalità cartolari, le parti
hanno concluso come in verbale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione il Fallimento di NE SR conveniva in giudizio RE NI ARL al
fine di sentirla condannare al pagamento di € 278.537,31 o di diversa somma accertata in corso di
causa oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs 231/2002.
A supporto della domanda l'attore esponeva che la NE aveva stipulato con la convenuta due contratti
di subappalto (il primo del 10.06.2009 e il secondo del 06.07.2010 entrambi registrati in Trapani) per la
realizzazione di opere edili iniziate nel 2009 e terminate nel 2012, in ragione delle quali era rimasta
creditrice della somma di € 278.537,31.
Si costituiva tempestivamente la convenuta RE NI eccependo l'infondatezza della
domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, preliminarmente eccepiva il difetto di competenza del
Tribunale adito in ragione della sussistenza nei contratti di clausola arbitrale;
nel merito contestava
irregolarità e difetti nelle opere eseguite invocando il diritto alla riduzione del prezzo pattuito ex art.
1668 cc
;
assumeva anche l'omissione nella contabilizzazione dei pagamenti della somma di €
140.000,00 effettuata il 20.09.2011 a mezzo assegno bancario;
contestava altresì la richiesta di
pagamento della somma di € 53.999,68 sul presupposto che la relativa fattura 25/13 era stata annullata
dalla nota di credito 2/14 e che successivamente venivano emesse due fatture per le stesse causale e per
l'importo complessivo corrispondente alla fattura annullata. Pertanto, in ragione dell'inadempimento di
parte attrice riteneva non dovuto il saldo, quanto meno nella misura richiesta.
pagina 2 di 7
Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 cpc la causa veniva rinviata per la precisazione
delle conclusioni e all'udienza del 28.12.2023, la prima tenuta da questo Decidente, la causa veniva
posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura ridotta (20+20) e
veniva decisa come da dispositivo che segue.
Preliminarmente occorre valutare l'eccezione di incompetenza del Tribunale in favore di un Collegio
arbitrale, tempestivamente sollevata da parte convenuta.
A tal uopo giova rilevare che in entrambi i contratti di subappalto (prodotti da entrambe le parti) è
presente all'art. 12 “Modalità di risoluzione delle controversie” la pattuizione che prevede il
deferimento ad apposito collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 109/1994 come recepita
dalla L.R. 2 agosto 2002 n. 7, di tutte le controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione di
lavori.
Giova inoltre evidenziare che
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi