Trib. Busto arsizio, sentenza 31/10/2024, n. 699

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Busto arsizio, sentenza 31/10/2024, n. 699
Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
Numero : 699
Data del deposito : 31 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 953/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 953/2024 promossa da:
RA CA IS (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Starna ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Roma,
Viale Giuseppe Mazzini, n. 25, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti per
Notaio dott. Roberto Fantini in Fiumicino in data 22 marzo 2024, rep. 37875, ed elettivamente domiciliato in Varese, via A. Volta, n. 3,
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto che:

1. Con ricorso depositato telematicamente in data 31.05.2024 RA EN NI - esponendo di aver lavorato alle dipendenze della compagnia aerea EGO AIRWAYS s.p.a.
(ora in liquidazione) a far data dal 03.02.2020 al 23.06.2023, in virtù di contratto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato full time, con qualifica di funzionario direttivo (cfr. buste paga - doc. 1 ricorrente;
CCAL/regolamento EGO – doc. 2 ricorrente) – ha dedotto:
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a. di essere stata collocata in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria con conseguente sospensione del rapporto a seguito di diversi decreti ministeriali via via succedutisi per il periodo complessivo novembre 2020-giugno 2023;

b. che il datore di lavoro avrebbe anticipato la prestazione di Cassa Integrazione;

c. di non aver ricevuto il pagamento di quanto dovuto a titolo di integrazione ex Fondo
Straordinario per il Trasporto Aereo precisando che l'integrazione prevista dal fondo è tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti l'istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario.
La ricorrente ha convenuto in giudizio l'NP al fine di ottenere la condanna al pagamento della prestazione integrativa da parte del FSTA nella misura prevista dalla legge, quantificata nell'importo lordo di €. 17.780,66 quale differenza tra quanto dovuto e quanto erogato per il periodo novembre/dicembre 2020 e agosto 2021/giugno 2023.
Ha chiesto pertanto quanto segue: “accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione integrativa da parte del FSTA nella misura prevista dalla legge dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'importo lordo di €. 17.780,66 quale differenza tra quanto dovuto e quanto erogato per il periodo novembre/dicembre 2020 e agosto
2021/giugno 2023, ovvero in subordine la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, anche attraverso CTU tecnico-contabile, in caso di contestazione dei conteggi, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
per l'effetto, condannare l'NP -Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo lordo di €. 17.780,66 per i suddetti titoli, ovvero in subordine la maggiore o minore somma che verrà accertata
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