Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 902
Sentenza
28 gennaio 2025
Sentenza
28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
n.5220/2024 RG.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza, riservata con provvedimento del 21/1/2025 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5220/2024 RG tra
RE MI nato a [...] il [...], c.f. [...], rappresentato e difeso,
giusta espressa procura rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Ferdinando Cuomo del Fòro di Torre
Annunziata, c.f. [...], con studio in Castellammare di Stabia alla Via Luigi Denza n.
10 APPELLANTE
E
LF INCORONATA residente in [...];
APPELLATA CONTUMACE
Nonchè
ER NN rapp corso del giudizio di primo grado dall'Avv. Valentina Scibile
APPELLATA CONTUMACE
Nonchè
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. (PI 00885741009), in persona del suo procuratore speciale
Gianluca Ciucci per atto di Notaio Federico Tuccari di Roma dell'11.05.2020 Rep 89742/ Racc
26098 elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Raffaello n. 68, presso lo studio dell' Avv.
Nathalie Mensitieri (CF [...]) che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
oggetto: appello avverso sentenza n. 2186/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli
conclusioni per le parti: come da atti costitutivi e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Con atto di appello ritualmente notificato a tutte le parti, LL CA chiede la riforma della sentenza 2186/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli con la quale , relativamente al sinistro stradale verificatosi in Napoli Via A. Vespucci il giorno 1.8.15, alle ore 12.30 circa, allorchè mentre il LL si trovava alla guida del motociclo Piaggio tg. BW20023 di proprietà di PA PE
con a bordo, quale trasportato, RA IO, veniva tamponato da un altro motociclo Piaggio
tg. BD24766 di proprietà di LF Incoronata ed assicurato con la AM Assicurazioni
S.p.A., proveniente da tergo, ha rigettato le domande risarcitorie avanzate, tra gli altri, dal
LL, per mancata prova del fatto storico all'esito della istruttoria espletata con l'escussione del
teste Notaro Rosaria;
costituendosi la sola compagnia assicuratrice AM Assicurazioni
S.p.A., in contumacia degli altri appellati, ha chiesto il rigetto del gravame.
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto nonché la sua procedibilità
essendosi, l'appellante , costituitosi nei termini ;
di poi va evidenziato che i motivi di appello sono stati specificamente dedotti ed articolati, in ossequio al disposto di cui all'art. 342 cpc.
Premesso che la sentenza di primo grado , in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente alle statuizioni sulla proponibilità e procedibilità della domanda e la legittimazione/titolarità attiva e passiva di tutte le parti, va evidenziato che il primo giudice si è
limitato a rigettare la domanda per mancata prova del fatto storico in base alle dichiarazioni del teste escusso di tal che questo giudice deve esaminare tutte le questioni su cui non si è espresso il giudice di prime cure.
Sul punto ritiene questo giudice che la causa possa essere decisa in base alla ragione più liquida nel senso che, anche a voler ritenere attendibile il teste escusso e provato il tamponamento del veicolo attoreo da parte del motociclo della LF, tuttavia il gravame non può essere accolto ,
con conferma dell'impugnata sentenza, alla luce dell'ammissione, nella lettera di messa in mora del 16/10/2015 in atti, della scopertura assicurativa del motociclo Piaggio tg. BW20023 di proprietà di PA PE, al momento del sinistro , veicolo che di conseguenza, circolava in spregio all'art. 193 CdS .
Infatti ritiene questo giudice che la circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa comporti la non meritevolezza della tutela risarcitoria avanzata dal proprietario o dal conducente del veicolo scoperto, come rilevato alle parti ex art 101 cpc all'udienza del 15/11/2024.
La giurisprudenza