Trib. Bari, sentenza 14/10/2024, n. 3706

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 14/10/2024, n. 3706
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 3706
Data del deposito : 14 ottobre 2024

Testo completo

Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 3662/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 14/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
ON DI, rappresentato e difeso dall'Avv.to PRESICCI
MICHELE
ricorrente contro
INPS, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità per totale inabilità.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14.10.2024
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, deducendo di essere erede inabile ed a carico della madre, percettrice di pensione erogata dall'Inps fino alla data del suo decesso del 20 marzo 2020;
lamentando l'erroneità delle conclusioni della commissione medica di prima istanza e l'illegittimità della reiezione del beneficio domandato con domanda opportunamente inoltrata in sede amministrativa, previo inutile esperimento di gravame ammnistrativo, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, con richiesta di accertamento tecnico preventivo per l'indagine dei requisiti sanitari previsti dalla legge, con
vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente Inps, in via preliminare eccepiva
l'inammissibilità del promosso ricorso introdotto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e, nel merito, domandava il rigetto della domanda spiegata dalla parte ricorrente per infondatezza, risultando indimostrati gli elementi costitutivi del vantato diritto, ed in particolare quello della vivenza a carico del de cuius, da indagare con particolare rigore in ossequio ai princìpi affermati dalle pronunce della Corte di Cassazione richiamate, con il favore delle spese processuali.
Disposto il mutamento di rito da giudizio ex art. 445 bis c.p.c. a giudizio previdenziale ordinario ex art. 442 c.p.c., veniva conferito incarico peritale per l'accertamento del requisito sanitario necessario per l'accesso al diritto alla pensione pretesa.
Esperita la consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della camera di consiglio il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Ebbene, la promossa azione giudiziaria è infondata e non meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, occorre partire dall'esame della disciplina concernente il diritto alla pensione di reversibilità secondo quanto disposto dagli artt. 13, comma 3 L. n. 218/1952 e 13 R.D.L. n. 636/1939 che si riportano:
Questo il comma 3 dell'art. 13 della L. n. 218/1952:
<< In mancanza del coniuge l'indennità spetta ai figli, sempreché per essi sussistano le condizioni stabilite dall'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge.>>.
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Questo, invece, l'art. 13 R.D.L. n. 636/1939:
< Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) , e b) , spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico
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