Trib. Trani, sentenza 18/12/2024, n. 1725

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 18/12/2024, n. 1725
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 1725
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 772/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione iscritto al n. 772/2017 del Registro Generale affari contenziosi, promosso con ricorso, depositato in data 8.02.2017,
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella de BA giusta mandato in atti;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Centrone giusta mandato in atti;
Controparte_1
resistente
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.02.2017 chiedeva pronunziarsi la separazione Parte_1
personale dalla resistente Premetteva: Controparte_1
- di aver contratto con la predetta matrimonio concordatario in Molfetta il 27 agosto 1994;

- che dal matrimonio sono nati due figli (n. il 16 agosto 1997) e (n. il 9 settembre Per_1 Per_2
1999);

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- che dopo anni di un sereno matrimonio, a partire dalla fine del 2015 la resistente avrebbe iniziato a manifestare segni di insofferenza verso la famiglia e verso il coniuge disinteressandosi completamente dell'organizzazione domestica e tenendo una condotta molto diversa da quella serbata negli anni precedenti, trascorrendo molto tempo al telefono, frequentando chat e predisponendo codici di protezione sul proprio apparecchio telefonico fino a che, il 19 marzo 2016, gli avrebbe finalmente confessato di avere una relazione con tale manifestando Persona_3
l'intenzione di lasciare la casa familiare per andare a vivere con il predetto. Ne derivava un acceso litigio tra i due;

- che grazie alla mediazione dei figli e del nonno materno la resistente sarebbe ritornata sui suoi passi tornando a casa ma, di fatto, non mutando il proprio comportamento continuando a disinteressarsi della famiglia, dei figli e della organizzazione familiare trascorrendo molte ore fuori casa, allontanandosi di primo mattino nei giorni prefestivi e festivi rientrando in tarda serata fino a quando il 7.11.2016 si sarebbe allontanata definitivamente trasferendosi a Carrara adducendo di avere ivi trovato una occasione lavorativa consegnando le chiavi di casa al figlio;

- che nelle more, la resistente sarebbe rientrata a Molfetta il 25.12.2016 tanto comunicando mediante un messaggio pretendendo di soggiornare nella casa familiare fino al 1.01.2017 sostanzialmente continuando a tenere la sopra descritta condotta e di fatto disinteressandosi dei figli dei quali si sarebbe sempre occupato esclusivamente il padre;

- che in una circostanza (il 25.12) avrebbe simulato una aggressione da parte del marito nel tentativo di estrometterlo dall'abitazione, chiudendolo in veranda e chiedendo l'intervento dei carabinieri, nel mentre lo stesso avrebbe subito contattato i figli immediatamente rientrati;

- di essere informatore scientifico dipendente della Piam farmaceutici s.p.a. di Genova e di percepire un reddito netto annuo di euro 21.641,00 e di essere comproprietario con la resistente della casa familiare sita in Molfetta alla via Sergio Fontana n.12 gravata da un mutuo ipotecario con rateo mensile di euro 600,00 circa nonché di due autovetture;

- che la resistente, avente qualifica di tecnico della prevenzione, era dipendente ASL Carrara con retribuzione mensile di euro 2000,00.
Su tali premesse concludeva chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del figlio (all'epoca) minore la collocazione di quest'ultimo presso il padre unitamente al figlio maggiorenne Per_2
non autonomo economicamente;
disporre a carico della resistente a titolo di concorso nel Per_1
mantenimento del figlio la somma mensile di euro 400,00 oltre aggiornamento Istat;
nulla Per_2
disporre a titolo di assegno di mantenimento nei confronti della resistente essendo autonoma economicamente ed attese le violazioni di cui all'articolo 151 co. II c.c.;
porre a carico della
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resistente l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie e relative al figlio
dichiarare la separazione con addebito alla resistente alla luce di tutti i superiori elementi, Per_2
il tutto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa con domanda riconvenzionale la resistente la quale, per contro, deduceva che il ricorrente si sarebbe sempre comportato come padre padrone anche in ragione della sua posizione economica trattandola come la serva della casa, estromettendola da ogni decisione di natura economica relegandola al mero svolgimento delle sole faccende domestiche ed alla crescita dei due figli venendo costantemente offesa e denigrata dal marito;
di avere sempre sopportato silenziosamente il comportamento del marito sino a quando nel mese di marzo 2016 avrebbe rinvenuto all'interno dell'abitazione coniugale all'utenza portatile del coniuge>> constatando la frequenza in entrata ed in uscita di un numero di telefono relativo ad una persona estranea alla famiglia (<>) sicché si sarebbe determinata ad approfondire la circostanza scoprendo che l'interlocutrice in questione sarebbe stata una donna nominativamente indicata con la quale, per quanto riferito da più persone di Molfetta e Giovinazzo, luogo, quest'ultimo, di residenza della stessa, il ricorrente avrebbe intrattenuto da anni una relazione sentimentale per cui da tale momento sarebbe venuto meno il rapporto di fiducia tra i coniugi divenendo la convivenza intollerabile sebbene l'odierno ricorrente le avesse riferito trattarsi di una semplice collega di lavoro.
Negava di avere mai compiuto alcun atto di infedeltà né di avere mai trascorso alcuna notte insieme a tale che in realtà sarebbe solo un collega di , unica persona che le avrebbe Persona_3
offerto sostegno nei momenti difficili.
Deduceva che da marzo 2016 i coniugi hanno vissuto da separati in casa e che la convivenza sarebbe divenuta sempre più intollerabile a causa del comportamento aggressivo del tanto Pt_1
che ella sarebbe stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso a causa dell'ennesimo litigio sicché, al fine di non aggravare la situazione, e ciò anche a tutela dei figli, ella avrebbe deciso di accettare un temporaneo incarico di lavoro presso la città di Carrara per la durata di 12 mesi presso la (fine lavoro previsto per il 15 novembre 2017) allorquando la Parte_2
resistente faceva rientro presso la casa coniugale continuando a subire minacce e vessazioni da parte del marito tanto che in data 1° gennaio 2017 sporgeva denuncia querela per un'aggressione subita in casa il giorno 25 dicembre 2016.
Deduceva che il ricorrente presta la propria attività come capo area nelle regioni Puglia, Basilicata,
Abruzzo e Molise ed è sempre fuori sede, più volte al mese si reca presso la sede di Genova dove si
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ferma per giorni;
che il ricorrente svolge da circa vent'anni la professione di impiegato di livello A1 come capo area presso la ditta indicata dallo stesso ricorrente con sede in Genova e che il reddito netto dallo stesso percepito ammonta ad euro 55.455,00 per 13 mensilità pari ad euro 4.265,81 mensili a cui aggiungersi l'indennità di trasferta per 12 mensilità pari ad euro 625,00 € per un totale di euro 4891,00 oltre ulteriori emolumenti rapportati al fatturato sicchè l'effettivo reddito mensile netto del ricorrente ammonterebbe a circa 6.000,00 € mensili a cui aggiungersi un investimento finanziario per complessive euro 40.000,00.
Quanto al mutuo deduceva che lo stesso è stato anticipatamente estinto da entrambi i coniugi in data
2 settembre 2010.
Con riguardo alla propria situazione economica deduceva di avere svolto piccoli lavori saltuari essendosi sempre occupata della famiglia e che l'ultimo rapporto di lavoro risalirebbe al luglio 2014 con mansione di operatrice telefonica part time percependo una retribuzione di circa 650,00 € mensili;
di aver lavorato per la durata di 12 mesi presso la Asl Toscana nord ovest con mansioni di collaboratore professionale sanitario con scadenza al 14 novembre 2017 percependo una retribuzione mensile di poco più di 1.000,00 € da cui detrarre l'importo del canone di locazione di euro 400,00 mensili oltre alle spese di vita quotidiana. Confermava di essere proprietaria al 50% della casa coniugale;
di avere goduto, in costanza di matrimonio, di un elevato tenore di vita sicché chiedeva in proprio favore il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 800,00 mensili oltre aggiornamento Istat.
Deduceva che il figlio, maggiorenne, , è autonomo economicamente svolgendo attività Per_1
lavorativa retribuita presso una Sanitaria sita in BA di cui è socio nella misura del 50% mentre il figlio, all'epoca minore, era studente al terzo anno di scuola superiore per cui chiedeva Per_2
riconoscersi in proprio favore a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore Per_2
l'assegno di euro 800,00 mensili o della diversa misura ritenuta di giustizia spese straordinarie>>.
Indi, concludeva chiedendo, previa declaratoria di addebito della separazione al ricorrente, disporsi
l'affido condiviso del figlio minore con sua collocazione presso di sé con conseguente Per_2
assegnazione della casa coniugale;
regolamentare gli incontri padre-figlio;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di corresponsione
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