Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18772
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7941 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio;
tra
- nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Amerigo Manili e dall'abogado Dario Manili, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
contro
- ), nata a [...], il [...] e ivi residente in CP_1 C.F._2
Largo Odoardo Tabacchi 5, scala N, interno 302;
-resistente contumace-
nonché contro
- ( , nato a [...] il [...] e ivi residente Controparte_2 C.F._3 in Largo Odoardo Tabacchi 5, scala N, interno 302;
-resistente contumace-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. Parte_1 adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio in Roma il
[...]
17.04.1982 con la sig.ra dal quale nascevano due figli CP_1 Per_1
(10.04.1983) e 23.01.1990);
con sentenza n. 1254/2008 il Tribunale di Roma CP_2 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuendo un assegno paterno per ciascun figlio di € 206,50 mensili nonché un assegno divorzile in favore della sig.ra i € 464 mensili;
successivamente, con decreto n. cronol. 11845/2015 del CP_1
20/04/2015 RG n. 15254/2013, il Tribunale di Roma, in parziale modifica della sentenza di divorzio, revocava l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio
confermando le ulteriori statuizioni. Per_1
Tanto premesso, parte ricorrente rappresentava che nel corso del tempo le condizioni delle parti erano mutate. Difatti, il figlio convivente con la madre, terminato il CP_2 percorso di studi all'età di 16, aveva nel tempo svolto diversi lavori saltuari essendo in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento. Pertanto, avuto riguardo dell'età del ragazzo, ultratrentenne, chiedeva, in via principale, fosse disposta la revoca del contributo in favore di come stabilito nella sentenza n. 1254 del 16.11.2007 e CP_2 confermato nel decreto del 20.04.2015 n. 11485/2015 del Tribunale di Roma, in subordino, la sua riduzione, ferme le ulteriori statuizioni.
Nessuno si costituiva per le parti resistenti.
All'udienza del 26.11.2024 il GD, verificata preliminarmente la notifica alle parti resistenti rimaste contumaci, letti gli atti e la documentazione depositata, sentita parte ricorrente, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, riservava al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Deve essere esaminata la circostanza, dedotta dal padre, che il figlio maggiorenne
35 anni) sia in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento, stante CP_2
l'età e le proprie competenze professionali acquisite.
Come emerso dalle dichiarazioni del sig. all'udienza del 26.11.2024, il ragazzo, Pt_1 terminato il percorso di istruzione conseguito con la scuola secondaria di primo grado, all'età di 16 anni ha manifestato la volontà di entrare nel mondo del lavoro. Difatti, per un periodo a lavorato – senza dare alcuna informazione al padre – presso un CP_2 bar.
Sul punto, giova evidenziarsi che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il Supremo Collegio ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020). Di conseguenza, la cessazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7941 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio;
tra
- nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Amerigo Manili e dall'abogado Dario Manili, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
contro
- ), nata a [...], il [...] e ivi residente in CP_1 C.F._2
Largo Odoardo Tabacchi 5, scala N, interno 302;
-resistente contumace-
nonché contro
- ( , nato a [...] il [...] e ivi residente Controparte_2 C.F._3 in Largo Odoardo Tabacchi 5, scala N, interno 302;
-resistente contumace-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. Parte_1 adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio in Roma il
[...]
17.04.1982 con la sig.ra dal quale nascevano due figli CP_1 Per_1
(10.04.1983) e 23.01.1990);
con sentenza n. 1254/2008 il Tribunale di Roma CP_2 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuendo un assegno paterno per ciascun figlio di € 206,50 mensili nonché un assegno divorzile in favore della sig.ra i € 464 mensili;
successivamente, con decreto n. cronol. 11845/2015 del CP_1
20/04/2015 RG n. 15254/2013, il Tribunale di Roma, in parziale modifica della sentenza di divorzio, revocava l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio
confermando le ulteriori statuizioni. Per_1
Tanto premesso, parte ricorrente rappresentava che nel corso del tempo le condizioni delle parti erano mutate. Difatti, il figlio convivente con la madre, terminato il CP_2 percorso di studi all'età di 16, aveva nel tempo svolto diversi lavori saltuari essendo in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento. Pertanto, avuto riguardo dell'età del ragazzo, ultratrentenne, chiedeva, in via principale, fosse disposta la revoca del contributo in favore di come stabilito nella sentenza n. 1254 del 16.11.2007 e CP_2 confermato nel decreto del 20.04.2015 n. 11485/2015 del Tribunale di Roma, in subordino, la sua riduzione, ferme le ulteriori statuizioni.
Nessuno si costituiva per le parti resistenti.
All'udienza del 26.11.2024 il GD, verificata preliminarmente la notifica alle parti resistenti rimaste contumaci, letti gli atti e la documentazione depositata, sentita parte ricorrente, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, riservava al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Deve essere esaminata la circostanza, dedotta dal padre, che il figlio maggiorenne
35 anni) sia in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento, stante CP_2
l'età e le proprie competenze professionali acquisite.
Come emerso dalle dichiarazioni del sig. all'udienza del 26.11.2024, il ragazzo, Pt_1 terminato il percorso di istruzione conseguito con la scuola secondaria di primo grado, all'età di 16 anni ha manifestato la volontà di entrare nel mondo del lavoro. Difatti, per un periodo a lavorato – senza dare alcuna informazione al padre – presso un CP_2 bar.
Sul punto, giova evidenziarsi che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il Supremo Collegio ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020). Di conseguenza, la cessazione
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