Trib. Pescara, sentenza 08/11/2024, n. 1260
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Testo completo
N. 1637/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente
dott.ssa Patrizia Medica Giudice
dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1637/2024 r.g.
promossa da:
c.f: , elettivamente domiciliata ad Parte_1 C.F._1
ZZ (AQ) in Via Monte Grappa n. 7 presso e nello Studio Legale dell'Avv. Silvia Tiburzi che la rappresenta e difende giusta procura allegata/in, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA
OGGETTO: autorizzazione al trattamento chirurgico per modifica identità di genere. Rettificazione anagrafica.
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, persona Parte_2
transgender non coniugata e senza figli, all'epoca cittadino straniero con permesso di soggiorno italiano, chiedeva a questo Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi al trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali femminili a quelli maschili, con contestuale rettifica di attribuzione di sesso da femminile a maschile nei registri dello Stato
Civile, con il nome di " " (R.G. 4487/2022) Persona_1
2. All'esito di tale giudizio, in data 06/03/2023, il Tribunale di Pescara emetteva la sentenza n.
345/2023, così disponendo: “ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita
(Porlamar – Venezuela) di rettificare l'atto di nascita della predetta attrice, nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestataria
[...]
” debba invece leggersi ed intendersi ” e laddove si Parte_2 Persona_1 legge, quanto al sesso dell'intestataria, la dicitura “femminile” debba leggersi ed intendersi invece quella “maschile”.
3. Nelle more, l'odierno ricorrente veniva riconosciuto dal proprio padre, cittadino italiano, dinanzi al Consolato Generale d'Italia a Marsiglia ed acquisiva il cognome paterno in sostituzione di quello materno, diventando (allegato 2 fascicolo Parte_1 parte ricorrente), ed avviava il procedimento amministrativo volto all'acquisto della cittadinanza italiana che si concludeva positivamente in data 10/04/2024, (cfr allegati 3 e 4 fascicolo parte ricorrente laddove si legge che l'Ufficio di Stato Civile di Pescara comunicava all'odierno ricorrente la conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana ex art. 2 c. 2 L. 91/1992, con contestuale trascrizione del di lui atto di nascita al n. 28 p.s. II B uff.
2 anno 2024 dei Registri delle Nascite del Comune di Pescara)
4. Nella richiamata comunicazione di acquisto della cittadinanza italiana del 10 aprile 2024,
l'Ufficiale di Stato Civile di Pescara deduceva anche quanto segue: “In calce all'atto sopra citato sono state apposte le seguenti annotazioni: Annotazione di riconoscimento di filiazione da parte del Sig. con relativa scelta di sostituire
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente
dott.ssa Patrizia Medica Giudice
dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1637/2024 r.g.
promossa da:
c.f: , elettivamente domiciliata ad Parte_1 C.F._1
ZZ (AQ) in Via Monte Grappa n. 7 presso e nello Studio Legale dell'Avv. Silvia Tiburzi che la rappresenta e difende giusta procura allegata/in, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA
OGGETTO: autorizzazione al trattamento chirurgico per modifica identità di genere. Rettificazione anagrafica.
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, persona Parte_2
transgender non coniugata e senza figli, all'epoca cittadino straniero con permesso di soggiorno italiano, chiedeva a questo Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi al trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali femminili a quelli maschili, con contestuale rettifica di attribuzione di sesso da femminile a maschile nei registri dello Stato
Civile, con il nome di " " (R.G. 4487/2022) Persona_1
2. All'esito di tale giudizio, in data 06/03/2023, il Tribunale di Pescara emetteva la sentenza n.
345/2023, così disponendo: “ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita
(Porlamar – Venezuela) di rettificare l'atto di nascita della predetta attrice, nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestataria
[...]
” debba invece leggersi ed intendersi ” e laddove si Parte_2 Persona_1 legge, quanto al sesso dell'intestataria, la dicitura “femminile” debba leggersi ed intendersi invece quella “maschile”.
3. Nelle more, l'odierno ricorrente veniva riconosciuto dal proprio padre, cittadino italiano, dinanzi al Consolato Generale d'Italia a Marsiglia ed acquisiva il cognome paterno in sostituzione di quello materno, diventando (allegato 2 fascicolo Parte_1 parte ricorrente), ed avviava il procedimento amministrativo volto all'acquisto della cittadinanza italiana che si concludeva positivamente in data 10/04/2024, (cfr allegati 3 e 4 fascicolo parte ricorrente laddove si legge che l'Ufficio di Stato Civile di Pescara comunicava all'odierno ricorrente la conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana ex art. 2 c. 2 L. 91/1992, con contestuale trascrizione del di lui atto di nascita al n. 28 p.s. II B uff.
2 anno 2024 dei Registri delle Nascite del Comune di Pescara)
4. Nella richiamata comunicazione di acquisto della cittadinanza italiana del 10 aprile 2024,
l'Ufficiale di Stato Civile di Pescara deduceva anche quanto segue: “In calce all'atto sopra citato sono state apposte le seguenti annotazioni: Annotazione di riconoscimento di filiazione da parte del Sig. con relativa scelta di sostituire
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