Trib. Crotone, sentenza 12/03/2025, n. 144
TRIB Crotone
Sentenza
12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2011/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 12.3.2025, promossa da:
SC LV in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della
STUDIO CASA CROTONE DI DA LV & C. S.a.s., entrambe rappresentate e difese, con mandato in atti, dall' avv. FILIBERTO NATALE
Opponente
C O N T R O
-ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CATANZARO -
CROTONE in persona della Dott.ssa Annarita Carnuccio, Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Crotone, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dallo stesso dirigente congiuntamente e disgiuntamente alla dr.ssa Maria Grazia Balestrieri opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.09.2023, parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 69/2023 del 17.08.2023 prot. 6442, notificata il 24.08.2023 a mezzo della quale l'Ispettorato Territoriale del lavoro di Catanzaro-
Crotone le ha ingiunto di pagare la complessiva somma di Euro 19.440,00 per aver impiegato la signora GA EL per 884 giorni (dal 01/01/2018 al 09/01/2022) in qualità di “procacciatrice di venditori/acquirenti di immobili” senza la preventiva comunicazione di assunzione, sanzionando le violazioni di cui all' art. 3, comma 3 e 3-quater
D.L. n. 12 del 2002 convertito in L. n. 73 del 2002.
Ciò posto, in via principale contestava la sussistenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione tra le parti, dovendo al più qualificare il rapporto quale di natura autonoma
(procacciatore di affari); in subordine insisteva per la riduzione della sanzione così concludendo “Per le ragioni esposte in atti e quivi integralmente riprese, in via principale annullare
e/orevocare l'ordinanza ingiunzione n. 69/2023 (con data 17.08.2023 prot. 6442) notificata il
24.08.2023 Per gli effetti, accertare che il rapporto di lavoro in essere fra le parti (STUDIO CASA
CROTONE DI DA LV & C. S.a.s. e GA EL) sia da qualificare come attività di collaborazione finalizzata al procacciamento d'affari, così che le odierne parti ricorrenti non sono suscettibili di sanzione perché carente a volontà di occultare il rapporto e di commettere le omissioni oggetto di verifica ispettiva e sanzione. In subordine e solo nell'ipotesi che sia accertata la natura del rapporto subordinato intercorso fra STUDIO CASA CROTONE DI DA LV & C. S.a.s. e
GA EL per il periodo 01.06.2019 /4.01.2022, annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione
n. 69/2023 (con data 17.08.2023 prot. 6442) e disporre che la sanzione tenga conto dei giorni effettivamente lavorati in tale arco temporale e senza alcuna maggiorazione per utilizzo di personale titolare di somme assistenziali da parte dello stato. Condannare ITL KR alla rifusione delle spese legali per il presente giudizio.”
Costituitosi in giudizio, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro contestava la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, rigettate le ulteriori richieste istruttorie, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è così decisa.
***
Parte opponente contesta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la signora EM GA, evidenziando come gravi sull'ITL l'onere probatorio in ordine ai requisiti della subordinazione ex art. 2094
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