Trib. Torino, sentenza 14/06/2024, n. 3494
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Testo completo
N. R.G. 5950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 5950/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Andrea Scozzaro e dall'avv. Giacomo Venesia
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito reiectiis contrariis e previe le declaratorie del caso, IN VIA PRELIMINARE con l'emissione di un provvedimento inaudita altera parte disporsi l'immediata sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, fino alla conclusione del presente giudizio, e, conseguentemente, ordinare alla Questura di Torino di restituire la relativa ricevuta;
NEL MERITO in via principale: Accertare il diritto al soggiorno quale familiare di cittadino dell'Unione Europea della ricorrente e, per l'effetto Annullare il provvedimento di rigetto adottato dal Questore di Torino, il 20 febbraio e notificato il 21 marzo 2024, ordinando all'Amministrazione di provvedere al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'U.E., in favore della ricorrente;
1 in via subordinata: Accertare l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, D. Lgs. 30/2007 e per l'effetto disapplicarlo o, previa sospensione del procedimento, sollevare questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale per violazione con l'art. 3 Costituzione e, per il tramite dell'art. 117 Costituzione, degli artt. 18 T.F.U.E. e 21, Carta dei Diritti fondamentali dell'U.E., Annullare il provvedimento di rigetto adottato dal Questore di Torino, il 20 febbraio e notificato il 21 marzo 2024, ordinando all'Amministrazione di provvedere al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'U.E., in favore della ricorrente;
In via ulteriormente subordinata: Accertare il diritto al soggiorno quale familiare di cittadino italiano della ricorrente, ex art. 23, c. 1-bis, D. Lgs. 30/2007, e per l'effetto, Annullare il provvedimento di rigetto adottato dal Questore di Torino, il 20 febbraio e notificato il 21 marzo 2024, ordinando all'Amministrazione di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (denominato “famit” dal
[...]
). CP_1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
ha così concluso: Controparte_1
“Rigettarsi il ricorso perché manifestamente infondato. Vinte le spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.4.2024, ha impugnato il Parte_1
decreto emesso dal Questore di Torino in data 20.2.2024, notificatole in data 21.3.2024, chiedendone in via preliminare la sospensione degli effetti e, nel merito, l'annullamento con le conseguenziali declaratorie. Rilevava in particolare la ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla PA nel decreto opposto, nel suo caso continuerebbe a trovare applicazione l'art. 23 d.lgs. 30/2007 nella sua versione originaria, in quanto: (i) la domanda di rilascio della carta di soggiorno è stata presentata in data 28.4.2023, mentre l'art. 23 cit. è stato modificato dall'art. 18-ter d.l. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. 103/2023, in vigore dal 14.6.2023;
e (ii) il principio tempus regit actum, invocato dalla PA, non trova applicazione laddove la domanda abbia ad oggetto il riconoscimento di un diritto soggettivo.
Con decreto in data 8.4.2024, il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, assegnando al ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
In data 3.6.2024 si è costituita in giudizio il , con l'assistenza Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, ribadendo in particolare l'applicabilità al caso di specie della nuova versione dell'art. 23 d.lgs 30/2007, in virtù del principio tempus regit actum.
2
All'udienza del 4.6.2024 è comparsa la sola parte ricorrente, che ha insistito per
l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso;
all'esito, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2. La questione giuridica preliminare, e fondamentale ai fini della decisione della presente controversia, riguarda l'applicabilità del novellato art. 23 d.lgs. 30/2007 anche alle domande presentate anteriormente alla sua entrata in vigore (14.6.2023), ma decise successivamente.
2.1. A tal fine, occorre innanzi tutto risolvere la seguente ulteriore questione preliminare: cioè, se il diritto dello straniero al rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30/2007 abbia natura di diritto soggettivo, ovvero di interesse legittimo.
Sul punto, occorre richiamare innanzi tutto il dato testuale dell'art. 3 d.l. 13/2017, istitutivo delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione presso i tribunali ordinari, il quale espressamente afferma la competenza delle sezioni specializzate (e, dunque, la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 5950/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Andrea Scozzaro e dall'avv. Giacomo Venesia
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito reiectiis contrariis e previe le declaratorie del caso, IN VIA PRELIMINARE con l'emissione di un provvedimento inaudita altera parte disporsi l'immediata sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, fino alla conclusione del presente giudizio, e, conseguentemente, ordinare alla Questura di Torino di restituire la relativa ricevuta;
NEL MERITO in via principale: Accertare il diritto al soggiorno quale familiare di cittadino dell'Unione Europea della ricorrente e, per l'effetto Annullare il provvedimento di rigetto adottato dal Questore di Torino, il 20 febbraio e notificato il 21 marzo 2024, ordinando all'Amministrazione di provvedere al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'U.E., in favore della ricorrente;
1 in via subordinata: Accertare l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, D. Lgs. 30/2007 e per l'effetto disapplicarlo o, previa sospensione del procedimento, sollevare questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale per violazione con l'art. 3 Costituzione e, per il tramite dell'art. 117 Costituzione, degli artt. 18 T.F.U.E. e 21, Carta dei Diritti fondamentali dell'U.E., Annullare il provvedimento di rigetto adottato dal Questore di Torino, il 20 febbraio e notificato il 21 marzo 2024, ordinando all'Amministrazione di provvedere al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'U.E., in favore della ricorrente;
In via ulteriormente subordinata: Accertare il diritto al soggiorno quale familiare di cittadino italiano della ricorrente, ex art. 23, c. 1-bis, D. Lgs. 30/2007, e per l'effetto, Annullare il provvedimento di rigetto adottato dal Questore di Torino, il 20 febbraio e notificato il 21 marzo 2024, ordinando all'Amministrazione di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (denominato “famit” dal
[...]
). CP_1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
ha così concluso: Controparte_1
“Rigettarsi il ricorso perché manifestamente infondato. Vinte le spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.4.2024, ha impugnato il Parte_1
decreto emesso dal Questore di Torino in data 20.2.2024, notificatole in data 21.3.2024, chiedendone in via preliminare la sospensione degli effetti e, nel merito, l'annullamento con le conseguenziali declaratorie. Rilevava in particolare la ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla PA nel decreto opposto, nel suo caso continuerebbe a trovare applicazione l'art. 23 d.lgs. 30/2007 nella sua versione originaria, in quanto: (i) la domanda di rilascio della carta di soggiorno è stata presentata in data 28.4.2023, mentre l'art. 23 cit. è stato modificato dall'art. 18-ter d.l. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. 103/2023, in vigore dal 14.6.2023;
e (ii) il principio tempus regit actum, invocato dalla PA, non trova applicazione laddove la domanda abbia ad oggetto il riconoscimento di un diritto soggettivo.
Con decreto in data 8.4.2024, il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, assegnando al ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
In data 3.6.2024 si è costituita in giudizio il , con l'assistenza Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, ribadendo in particolare l'applicabilità al caso di specie della nuova versione dell'art. 23 d.lgs 30/2007, in virtù del principio tempus regit actum.
2
All'udienza del 4.6.2024 è comparsa la sola parte ricorrente, che ha insistito per
l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso;
all'esito, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2. La questione giuridica preliminare, e fondamentale ai fini della decisione della presente controversia, riguarda l'applicabilità del novellato art. 23 d.lgs. 30/2007 anche alle domande presentate anteriormente alla sua entrata in vigore (14.6.2023), ma decise successivamente.
2.1. A tal fine, occorre innanzi tutto risolvere la seguente ulteriore questione preliminare: cioè, se il diritto dello straniero al rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30/2007 abbia natura di diritto soggettivo, ovvero di interesse legittimo.
Sul punto, occorre richiamare innanzi tutto il dato testuale dell'art. 3 d.l. 13/2017, istitutivo delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione presso i tribunali ordinari, il quale espressamente afferma la competenza delle sezioni specializzate (e, dunque, la
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