Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 304

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 304
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 304
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 62735 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 10 luglio 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Gefipa Italia – Gestione Finanziaria Partecipazioni S.r.l., in persona dell'A.U. Sig. DA GO, elettivamente domiciliata in Roma,
Viale G. Mazzini 88, presso lo Studio dell'Avv. Mauro Amiconi, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
Consorzio Cerreto in liquidazione, in persona dei Commissari
Liquidatori, Avv. Carlo Moracci e Giovanni Rovagna, elettivamente domiciliato in Roma, Via Domenico Chelini 9, presso lo Studio dell'Avv. Carlo Moracci, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'Avv. Giovanni Rovagna, ex art. 86 c.p.c.
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 luglio 2024, parte opposta concludeva riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Gefipa Italia – Gestione
Finanziaria Partecipazioni S.r.l. proponeva opposizione al decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 2 agosto 2021, e con cui le era stato ingiunto il pagamento, nei confronti del Consorzio Cerreto in liquidazione, della somma di euro 161.884,54, oltre interessi e spese.
Contestava l'opponente il credito azionato in sede monitoria da controparte, eccependo il difetto di legittimazione attiva di controparte, attesa la cessazione della partita IVA, la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese e la durata prevista nello Statuto;
rilevava altresì come i procuratori avessero patrocinato l'azione in proprio, ex art. 86 c.p.c., senza autorizzazione del Presidente del
Tribunale di Civitavecchia;
eccepiva poi la prescrizione delle somme richieste, in riferimento sia alle quote consortili che agli interessi, contestando la ricezione della comunicazione di controparte del marzo
2011.
Contestava altresì la ripartizione degli oneri per come alla società imputata, anche di quelli successivi alla data del 28 novembre 2004, perché non approvati dall'assemblea oltre che degli interessi domandati.
Rilevava infine l'inattività del Consorzio dal 2004 e concludeva richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il Consorzio Cerreto in liquidazione, che contestava le eccezioni e deduzioni attoree e concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, il Consorzio Cerreto in liquidazione ha posto le quote consortili scadute e non pagate dall'opponente, oltre che gli interessi maturati, per come risultanti dalla ripartizione delle spese approvate dall'assemblea del 28 novembre 2004.
Ora, introducendo il presente giudizio di opposizione, Gefipa Italia
S.r.l. ha in primo luogo eccepito il difetto di legittimazione attiva di controparte, oltre che l'inammissibilità dell'azione.
Sul punto, ed a fronte delle deduzioni dalle parti, per come tempestivamente svolte, deve innanzi tutto rilevarsi che, come da
Statuto, il
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