Trib. Napoli, sentenza 24/09/2024, n. 4064
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
M C, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3824/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Pozzuoli, alla Trav. Maroder n. 3, presso lo studio dell'avv.
F G, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
[...]
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Ponte della Maddalena n. 55, rappresentato
e difeso dal Dirigente V R
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/03/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_1
, chiedendo “1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al
[...]
riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata come docente di scuola materna
statale di ruolo come anzianità utile ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico nel ruolo di docente di scuola media. 2. Condannare il convenuto ad emettere CP_1
un nuovo provvedimento d'inquadramento retributivo della ricorrente nel ruolo di docente di scuola media che tenga conto di tutta l'anzianità di servizio dalla stessa maturata come insegnante di scuola materna di ruolo. 3. Condannare il CP_1
convenuto a provvedere alla ricostruzione di carriera della ricorrente ed al suo inquadramento nel profilo di docente di scuola media, computando nell'anzianità utile
a fini giuridici ed economici tutta l'anzianità di servizio maturata come docente di scuola materna di ruolo, con tutte le conseguenze in ordine al trattamento economico.
4. Condannare il convenuto ad attribuire in favore della ricorrente il CP_1 trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata, comprensiva dei servizi di ruolo prestati nella scuola materna, e, per l'effetto, condannare lo stesso a pagare alla lavoratrice le differenze retributive sinora maturate che si quantificano in € 14.563,95, per il periodo da settembre 2011 a novembre 2020, come da conteggio facente parte integrante del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con riserva di agire in separato giudizio per le ulteriori differenze retributive maturande in epoca successiva a detto periodo. 5. Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, ivi compreso rimborso forfetario spese generali 15%, oltre alla rifusione del contributo unificato, con attribuzione all'Avv. F G per anticipo fattone”.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di aver prestato servizio come docente supplente nella scuola secondaria di secondo grado Istituto Tecnico Statale Volta di Aversa ininterrottamente dal
20/01/1197 al 14/06/1197;
b) Di esser stata assunta a tempo indeterminato come insegnante di scuola materna
di ruolo con decorrenza giuridica dal 01/09/1997 ed economica dal 08/10/1997;
c) Di aver prestato servizio come insegnante di ruolo di scuola materna fino al
31/08/2000;
d) Che dal 01/09/2001, a seguito di mobilità professionale, ha conseguito il passaggio nel ruolo di personale docente della scuola media;
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e) Di prestare attualmente servizio presso l'Istituto Comprensivo Beethoven di
Casaluce;
f) Che, con decreto n. 876 datato 06/10/2008, l'amministrazione scolastica ha provveduto a ricostruire la carriera della ricorrente nel ruolo di docente di scuola media, con conseguente inquadramento economico retributivo;
g) Che il le ha illegittimamente riconosciuto soli anni 2 mesi 8 giorni 13 CP_1
alla data del 01/09/2001;
h) Di avere diritto al riconoscimento dell'effettiva anzianità di servizio computata anche con riferimento agli anni di insegnamento nella scuola materna, oltre al servizio pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di secondo grado nell'a.s.
1996/1997 e a tutte le conseguenze economiche che ne derivano.
Ritualmente citato in giudizio, il si è costituito tardivamente ed ha chiesto CP_2
a vario titolo il rigetto della domanda.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, contestando parzialmente le determinazioni cui è giunto il consulente nominato.
Ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito riportate.
La questione oggetto del presente giudizio è relativa alla ricostruzione di carriera del personale docente che ha, nel corso della sua carriera, effettuato passaggi di ruolo.
Tale questione, in punto di diritto, è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata a Sezioni Unite affermando che “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del
d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione” (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/05/2016, n.9144).
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Il principio di diritto appena riportato conclude la ricognizione operata dai giudici di legittimità della normativa applicabile in materia, che si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. per ragioni di economia processuale: “Il problema sottoposto alle sezioni unite è quello di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione applicato dal , o abbia invece diritto al riconoscimento integrale del periodo CP_1
di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna.
Sul tema si è espressa, positivamente per il docente, Cass., sez. lav., 29 gennaio
2013, n. 2037. In senso analogo si esprimeva, quando la materia rientrava nella sua giurisdizione, la giurisprudenza amministrativa (in particolare, cfr. Consiglio di Stato,
27 agosto 2001, n. 4512). Non vi sono sentenze di legittimità di segno contrario. Una decisione ha affrontato il caso in cui un insegnante di ruolo di scuola materna cessato dal servizio, in seguito, con soluzione di continuità, aveva intrapreso un nuovo rapporto di lavoro come docente di scuola secondaria. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistente in quella fattispecie il requisito del "passaggio" da una scuola all'altra in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta quindi di una situazione diversa.
La normativa di rilievo è la seguente.
La disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel D.P.R. 31 maggio 1974, n.
417, "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato".
In particolare, l'art. 77 di tale D.P.R. n. 417 del 1974, sotto la rubrica,
"Passaggi di ruolo", dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni....".
Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo
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inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "Nuovo assetto retributivo- funzionale del personale civile e militare dello Stato".
Di rilievo, ai fini di questa causa è l'art. 57, in base al quale, "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.".
Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore.
L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
L'art. 57 ha dilatato la previsione del D.P.R. n. 407 del 1974, art. 77, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.".
In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli
(necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.
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Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicchè la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni.
L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione”.
A fronte dell'orientamento riportato, ormai consolidato nella giurisprudenza di merito, e condiviso da questo giudice, non può quindi esservi alcun dubbio quanto alla necessità di ricostruire la carriera del personale docente che ha effettuato passaggi di ruolo, provvedendo al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio effettivamente prestata.
Nel presente giudizio, quindi, all'esito dell'incarico peritale affidato al dott.
è risultato effettivamente che la ricostruzione di carriera operata dal non Per_1 CP_1 ha riconosciuto tutta l'anzianità di servizio maturata dalla ricorrente.
Il consulente, infatti, ha calcolato che, alla data del passaggio di ruolo da docente di scuola materna a docente di scuola secondaria, la ricorrente aveva maturato un'anzianità di servizio effettiva pari ad anni 4 mesi 3 e giorni 20, con diritto all'inquadramento nel gradone retributivo 3-8 anni, a fronte degli anni 02 mesi 8 e giorni 13 determinati dal convenuto. CP_1
In risposta alle osservazioni fatte pervenire dalla parte ricorrente deve osservarsi che il consulente ha correttamente operato attendendosi a quanto prescritto al momento del conferimento dell'incarico. Ed invero, egli ha puntualmente effettuato una valutazione del solo periodo di servizio effettivamente svolto dalla ricorrente fino al
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passaggio nel ruolo di docente della scuola media. Come emerge dai principi richiamati in precedenza, infatti, è necessario verificare se il periodo riconosciuto dal sia CP_1
più favorevole rispetto al periodo di lavoro effettivamente prestato, con la conseguenza che il consulente inevitabilmente deve procedere scomputando i periodi fittiziamente riconosciuti dall'amministrazione, al fine di verificare l'effettività del servizio.
L'ausiliario ha, pertanto, correttamente precisato che: “In adesione a specifica richiesta del Magistrato, quindi, è offerto un breve ed organico commento delle osservazioni ricevute, che sono di seguito riportate e commentate per quanto di diretta competenza.
osservazione 1 DECORRENZA SERVIZIO DI RUOLO « in relazione al calcolo dell'anzianità maturata, il conteggio da lei elaborato non sembra tener conto del fatto che la nomina in ruolo della ricorrente quale docente di scuola materna sia stata retrodatata a fini giuridici dal 01.09.1997 (Cfr. All. 3 pg. 1). Sul punto appare evidente che, non considerare il periodo dal 01.09.1997 al 08.10.1997 come utile ai fini della progressione stipendiale, svuoterebbe di ogni significato la retrodatazione della nomina in ruolo operata dalla stessa P.A.»
risposta c.t.u.: Con il mandato peritale il Magistrato ha chiesto allo scrivente di definire l'anzianità di servizio maturata dalla ricorrente, avuto riguardo di specifici criteri d'indagine. In particolare, ha chiesto il «calcolo dell'anzianità di servizio sulla base solo ed esclusivamente del periodo di lavoro effettivo od equiparato», con «divieto di applicazione di eventuali presunzioni o regole di equivalenza previste dalla normativa vigente in tema di ricostruzione di carriera». Per aderire fedelmente alle richiamate indicazioni peritali, questo consulente ha considerato iniziato il servizio di ruolo dell'anno scolastico 1997/1998 il giorno 8 ottobre 1997. A tal fine si è tenuto conto che, per nozione comune: - la decorrenza giuridica del servizio di ruolo è sempre retrodata all'inizio dell'anno scolastico ogni qualvolta l'inizio del servizio avviene ad anno scolastico già avviato, - la decorrenza economica (e del diritto alla retribuzione) del servizio di ruolo viene a coincidere sempre con la data di effettiva presa di servizio.
Nel caso di specie, le regole convenzionali appena ricordate trovano conferma della
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parte narrativa del decreto di ricostruzione di carriera n. 5216 del 24.11.2006 nel quale è riportato all'articolo 1 «A decorrere dal 08/10/1997, data di effettiva assunzione in servizio, l'ins. (…)». Ciò posto, per tener conto della Parte_1 sola l'anzianità di servizio effettiva o equiparata, per l'anno scolastico 1997/98 si è considerata una decorrenza effettiva dall'8.10.1997.
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osservazione 2 ANZIANITÀ MATURATA NELL'ANNO SCOLASTICO
1996/1997 «in relazione al calcolo dell'anzianità maturata nell'a.s. 1996/1997 come insegnante di scuola primaria con contratto a tempo determinato, il conteggio da lei elaborato tiene conto solo del periodo di servizio dal 20.01.1997 al 14.06.1997 . In proposito, si segnala come tale periodo sia stato valutato dalla stessa P.A. come "anno intero" (cfr. All. 3 art. 2 ove viene riconosciuta un'anzianità di un anno pre ruolo) trattandosi di servizio prestato ininterrottamente da data anteriore al 01 febbraio sino al termine degli scrutini finali».
risposta c.t.u. Anche la seconda osservazione si pone, ad avviso di questo consulente, in contrasto con le chiare indicazioni peritali. Risulta utile ancora una volta richiamare i quesiti formulati dal Magistrato, con particolare riferimento alla parte in cui è fatto espresso «divieto di applicazione di eventuali presunzioni o regole di equivalenza previste dalla normativa vigente in tema di ricostruzione di carriera».
Dunque, benché sono note le previsioni di cui all'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, nell'ambito della presente l'anzianità può esser considerata solo nella sua entità effettiva, come concretamente espletata dalla ricorrente, senza far ricorso, appunto, alle presunzioni o regole di equivalenza di legge.
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Parte ricorrente conclude le proprie osservazioni come segue: «Tanto premesso, pur nella consapevolezza che le predette osservazioni involgono questioni di diritto riservate al vaglio del giudice , si chiede di voler elaborare uno specifico conteggio delle differenze retributive sulla base di un'anzianità calcolata considerando il periodo di retrodatazione della nomina in ruolo (01.09.1997 - 08.10.1997) ed il servizio pre
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ruolo relativo all'a.s. 1996/1997 da valutarsi come anno intero. In alternativa si chiede di chiarire che il conteggio delle differenze retributive da lei elaborato diverge parzialmente da quello facente parte integrante del ricorso, essenzialmente in ragione del mancato computo dell'anzianità relativa al periodo 01.09.1997 - 08.10.1997 e del mancato computo come anno intero del servizio pre ruolo reso nell'a.s. 1996/1997».
Come correttamente rilevato dalla parte, le osservazioni poste coinvolgono questioni di diritto che, chiaramente, non possono esser affrontate da questo ausiliario tecnico. In conseguenza, per aderire pedissequamente al perimetro d'indagine tracciato dal Magistrato, lo scrivente ritiene di non poter accogliere le richieste prospettate dalla parte al fine di non agire ultra petitum. Con possibili conseguenze sull'ammissibilità dell'indagine. Le questioni sono, dunque, prudenzialmente rimesse all'apprezzamento del Magistrato per ogni valutazione di competenza”.
Da ultimo, rispetto alle differenze retributive che parte ricorrente asserisce di aver maturato a fronte del calcolo operato dal , deve rilevarsi che dalla CP_1
consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio (allegato 4 alla consulenza) è risultato un credito pari ad € 13.412,68.
Conclusivamente deve essere dichiarato il diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera che consideri l'anzianità di servizio effettivamente maturata e alle differenze retributive maturate così come quantificate dal consulente nominato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste a carico del resistente e si liquidano CP_1
con separato decreto.