Trib. Roma, sentenza 10/10/2024, n. 10065
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa A B, all'udienza del 03/10/2024 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6020 R.G. 2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO SALVATORE (c.f. ) e GIANNATTASIO ANDREA C.F._2
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi telematici: C.F._3
e Email_1 Email_2 contro
, in persona del tempore Controparte_1 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. 6020/2024 la sig.ra , ha Parte_1 convenuto in giudizio il chiedendo a questo Tribunale di accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ E/O INEFFICACIA CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE 1) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui
(Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli
Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei.
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il periodo di lavoro a tempo determinato svolto negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 1.125,52 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999.
CONDANNARE la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 1.125,52 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.”.
A sostegno di queste domande, la ricorrente premesso di essere stata destinataria negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in qualità di docente, di reiterati incarichi di supplenza breve e saltuaria, come dettagliatamente indicati in ricorso, ha dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del Comparto Scuola del 15.03.2001.
La ricorrente, operati brevi cenni in punto di competenza territoriale del giudice adito, ha richiamato la normativa pattizia di riferimento (art. 7 del CCNL del Comparto Scuola biennio 2000-
2001 e art. 25 del CCNI del 31.08.2119) rilevando che la stessa, nella parte in cui riserva al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo), ovvero con contratto a tempo determinato ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 (supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche), il diritto a percepire la retribuzione professionale di cui al cit. art. 7, costituisce violazione del principio costituzionale di cui agli artt. 3 e 97 della Carta fondamentale, nonché della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato (CES-CEEP-UNICE), allegato alla direttiva 1999/70/CE, il quale, impone la parità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Ha quindi eccepito l'illegittimità della normativa collettiva appena richiamata chiedendone la disapplicazione e, conseguentemente, ha rivendicato il suo diritto a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, con condanna del al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive calcolate in ricorso - sulla base dell'art. 25 del CCNI 31.08.1999 e dell'art. 38 nonché della Tabella E1.1 del CCNL di settore (triennio 2016-2018) - in complessivi € 1.125,52, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria.
Il , seppur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto Controparte_3 contumace.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa dal giudice con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito illustrati. L'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, rubricato “Retribuzione professionale docenti” prevede: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il