Trib. Roma, sentenza 19/01/2024, n. 1044
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciatoex
artt. 281 decies e segg. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. R.G. 24515/2023 instaurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
decies c.p.c. e vertente tra
UNIONE FARMACISTI LIGURI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Salvadeo, giusta procura in calce all'atto di citazione
RICORRENTE
e
ENEL ENERGIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avv. Nicola Palombi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data 9.5.2023 l'Unione Farmacisti
Liguri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha agito in giudizio nei confronti
di Enel Energia s.p.a. nelle forme del procedimento semplificato di cognizione al fine di
ottenerne la condanna al pagamento in suo favore dell'importo di € 13.358,54 a titolo di
restituzione delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, ai sensi dell'art. 2033
c.c., oltre agli accessori di legge;
si costituiva in giudizio Enel Energia s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, che, nel contestare integralmente l'avversa domanda ne
chiedeva l'integrale rigetto.
La causa, rientrante nella competenza del Tribunale in composizione monocratica, risulta
sussumibile nelle previsioni di cui all'art. 281 decies c.p.c., in considerazione della sua natura
prettamente documentale stante la possibilità di decisione immediata sulla base degli atti, è stata
decisa nelle forme del rito semplificato per le motivazioni che seguono.
L'azione introdotta dall'Unione Farmacisti Liguri s.p.a. ha ad oggetto la ripetizione di quanto
versato in forza dei contratti di somministrazione di energia elettrica in essere con la società
convenuta a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica (c.d. addizionale provinciale) di
cui all'art. 6, comma 2, D.L. 511/1988 (novellato dal D.Lgs. n. 26 del 2007), norma
successivamente abrogata dal legislatore con decorrenza 1.1.2012 per le Regioni a statuto
ordinario (art. 18 comma 5 D.Lgs. n. 68 del 2011) e con decorrenza 1.4.2012 per le Regioni a
statuto speciale (art. 4 comma 10 D.L. n. 16 del 2012) in relazione agli anni 2010 e 2011, in
quanto in contrasto con la Direttiva comunitaria n. 2008/118/CE;
parte attrice, a sostegno delle
proprie domande, ha prodotto le fatture comprensive della quota di addizionale alle accise ed i
relativi mandati di pagamento ed ha evidenziato come il rilevato contrasto della norma italiana
rispetto a quella comunitaria in materia di addizionale all'accisa, e la conseguente
disapplicazione della prima rispetto alla seconda, determinassero "ex se" il venir meno della
causa del pagamento, rendendo pertanto indebito il pagamento medesimo.
La società convenuta non ha specificamente contestato le circostanze in fatto relative
all'esistenza del rapporto di fornitura di energia elettrica oltre che all'avvenuta fatturazione ed al
pagamento, da parte del Consorzio attore, degli importi fatturati (circostanze che possono quindi
considerarsi incontroverse ed essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell' art. 115
c.p.c.), ma ha formulato domanda di riduzione del quantum dovuto per il caso di accoglimento
dell'avversa domanda, tenendo conto dell'abrogazione della direttiva 92712/CEE con efficacia
dal 1.4.2010.
Nel merito, in ordine al diritto di parte attrice alla ripetizione delle somme pagate a titolo di
addizionale sulle accise per gli anni 2010 e 2011, si rileva che la Corte di Cassazione, con una
serie di recenti pronunce, ha affermato che “…l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione
temporis…va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per
come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-
553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17…” (così Cass.22343/2020;
cfr., negli stessi termini
e con le medesime argomentazioni, tra le più recenti, Cass. 16142/2020;
Cass. 10691/2020;
Cass. 27101/2019;
Cass. 15198/2019).
In particolare osserva la Corte che “…l'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE afferma che “I
prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione
dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare
oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino
le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base
imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”. Tale disposizione è pressoché
sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, nella specie
applicabile ratione temporis, per la quale “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti
sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano
conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore
aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo
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