Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 17
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Testo completo
N. 8642/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8642/2016 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità ex artt. 18 e 38 c.c.
TRA
FALLIMENTO FONDAZIONE PAGANI CITTA' DI SANTI ARTISTI E MERCANTI -
ONLUS, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Spirito, presso il cui studio è elett.te dom.to in Salerno, alla via Cantarella n. 7, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed autorizzazione del G.D. del 06/03/24
ATTORE
E
GAMBINO ALBERICO, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Egidio Felice Egidio, presso il cui studio è elett.te dom.to in
Salerno, alla via Mercanti n. 46
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 22/05/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione rinotificato il 17/11/17, il Fallimento Fondazione Pagani Città di Santi Artisti
e Mercanti - ONLUS conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, NO RI, assumendo che la predetta Fondazione era stata costituita il 05/03/03 dal Comune di Pagani per
l'esercizio e la gestione dei servizi culturali, turistici e del tempo libero, diretti al miglioramento
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della vita sul territorio comunale;
che alla Fondazione era stato assegnato in dotazione un patrimonio di € 50.000,00 e che tra i soci fondatori della stessa vi era il convenuto, il quale, come risultava dall'art. 8 dell'atto costitutivo, si era impegnato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui al d.P.R. n. 361/02 per l'ottenimento della personalità giuridica in favore dell'ente;
che, con delibera n. 25 del 26/07/10, il Consiglio Comunale di Pagani, sostenendo che in base al d.l. n.
78/2010 non poteva più detenere partecipazioni nella Fondazione, aveva disposto lo scioglimento della Fondazione con contestuale nomina del liquidatore;
che nel corso degli anni la Fondazione aveva accumulato debiti per oltre € 800.000,00, tanto che, con sentenza n. 23 del 26/03/15, il
Tribunale di Nocera Inferiore, dando rilievo all'attività prettamente commerciale svolta dalla stessa, ne aveva dichiarato il fallimento;
che dalla predetta sentenza era emersa la irregolare tenuta delle scritture contabili, alcune delle quali redatte in modo errato, ossia i bilanci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8642/2016 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità ex artt. 18 e 38 c.c.
TRA
FALLIMENTO FONDAZIONE PAGANI CITTA' DI SANTI ARTISTI E MERCANTI -
ONLUS, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Spirito, presso il cui studio è elett.te dom.to in Salerno, alla via Cantarella n. 7, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed autorizzazione del G.D. del 06/03/24
ATTORE
E
GAMBINO ALBERICO, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Egidio Felice Egidio, presso il cui studio è elett.te dom.to in
Salerno, alla via Mercanti n. 46
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 22/05/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione rinotificato il 17/11/17, il Fallimento Fondazione Pagani Città di Santi Artisti
e Mercanti - ONLUS conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, NO RI, assumendo che la predetta Fondazione era stata costituita il 05/03/03 dal Comune di Pagani per
l'esercizio e la gestione dei servizi culturali, turistici e del tempo libero, diretti al miglioramento
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della vita sul territorio comunale;
che alla Fondazione era stato assegnato in dotazione un patrimonio di € 50.000,00 e che tra i soci fondatori della stessa vi era il convenuto, il quale, come risultava dall'art. 8 dell'atto costitutivo, si era impegnato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui al d.P.R. n. 361/02 per l'ottenimento della personalità giuridica in favore dell'ente;
che, con delibera n. 25 del 26/07/10, il Consiglio Comunale di Pagani, sostenendo che in base al d.l. n.
78/2010 non poteva più detenere partecipazioni nella Fondazione, aveva disposto lo scioglimento della Fondazione con contestuale nomina del liquidatore;
che nel corso degli anni la Fondazione aveva accumulato debiti per oltre € 800.000,00, tanto che, con sentenza n. 23 del 26/03/15, il
Tribunale di Nocera Inferiore, dando rilievo all'attività prettamente commerciale svolta dalla stessa, ne aveva dichiarato il fallimento;
che dalla predetta sentenza era emersa la irregolare tenuta delle scritture contabili, alcune delle quali redatte in modo errato, ossia i bilanci
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