Trib. Messina, sentenza 14/01/2025, n. 61
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 14/01/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2823 2024 R.G. e vertente
TRA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 80185250588 rappresentat e difeso, dall'avv. SERRANÒ MARILENA giusta procura in atti
ricorrente
CONTRO
OR TO [...]IS
(ME) 22/08/1980 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCO SANTINA giusta procura in atti
1
Resistente
E di tutti i contorinteressati
contumaci
OGGETTO: pubblico impiego
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'oggetto del presente procedimento è l'inserimento in prima fascia delle GPS di coloro i quali hanno il possesso congiunto del diploma/laurea e i 24 CFU.
Sussistendo la giurisdizione del giudice adito (cfr. Cass. S.U., n.
21196/2017), e la competenza (cfr. domanda di messa a disposizione), in riforma dell'ordinanza cautelare, nel merito si osserva che:
- ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 131/2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 124/1999) il Dirigente Scolastico costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola ai fini del conferimento delle supplenze (comma 1);
“i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” (comma 2);
tali graduatorie, di validità triennale, erano articolate in tre fasce, da utilizzare nell'ordine: - la prima comprendeva gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;
- la seconda quelli forniti “di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso”;
- la terza quelli forniti solo di un titolo valido per l'insegnamento (comma 3);
-
l'art. 2 del D.M. 374/2017 (Aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo
2
per il triennio scolastico 2017/2018 - 2019/2010) ha stabilito che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del suindicato D.M. n. 131/2007, cit. “… hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II … gli aspiranti … non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012,
D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: l) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);
2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249/2010;
4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i
Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al
Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e
s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell' istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201;
5) diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell' ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e
A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.;
6) abilitazione o idoneità
3
conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni;
7) laurea in Scienze della formazione primaria valida, per
l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria;
8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare
Ministeriale Il febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di
Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la
Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro
l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante.
Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991,
n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le
Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la
Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
10) idoneità o abilitazione all'insegnamento
4
conseguita all'estero riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e
2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni;
11) Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello
C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa. Relativamente alle classi di concorso istituite con il
D.P.R. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al
D.M. 39/1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo di accesso,
l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento.
Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo…”;
- la Legge n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) ha previsto, al comma 110 dell'art. 1, che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento […]”. Tale legge, ai commi 180-181, ha delegato il
Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere
5
al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla stessa legge e nel rispetto di alcuni criteri direttivi, tra i quali l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale, con accesso riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale (o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali) coerente con la classe disciplinare di concorso;
con la determinazione a tal fine di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;
- il D.lgs. n. 59/2017 emanato in attuazione di tale delega ha previsto come requisito di accesso al concorso non già
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi