Trib. Bologna, sentenza 19/02/2024, n. 542
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 3379/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3379/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DORI SARA e dell'avv. Parte_1 C.F._1
MENNA MARTINE ( ) VIA BELVEDERE 10 40121 BOLOGNA;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BELVEDERE 10 BOLOGNA presso il difensore avv. DORI SARA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTA Controparte_1 C.F._3
VALERIA, elettivamente domiciliata in VIA DELLA ZECCA N. 1 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MAZZOTTA VALERIA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 27.02.2023, (nato a [...] il [...]) adiva questo tribunale Parte_1 per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contro la coniuge Controparte_1
(nata a [...] il [...]). Si premette che le parti avevano contratto matrimonio concordatario a Bologna con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al numero 316, parte 2, serie A, anno 1994.
Dalla loro unione sono nate tre figlie: (Bologna, 31.12.1993, oggi trent'anni, Persona_1 economicamente autosufficiente);
(Bologna, 28.06.2001, oggi ventidue anni, non Persona_2 ancora economicamente autosufficiente);
(Faenza, 13.02.2008, oggi sedici anni). Persona_3 In seguito ad insanabili contrasti ed incompatibilità caratteriali, ravvisando l'impossibilità di proseguire nella convivenza, divenuta ormai intollerabile, le parti si separavano personalmente come da verbale di pagina 1 di 5
prima comparizione davanti al presidente del Tribunale di Bologna in data 22.04.2013 e pedissequo decreto di omologa in data 22.05.2013. Nell'ambito del presente giudizio, la convenuta si costituiva e contestava in toto le avverse allegazioni e domande, proponendo anche una diversa descrizione della situazione di fatto a monte del procedimento odierno.
Oggi si rimanda per le originarie domande delle parti, rispettivamente, al ricorso ed alla memoria difensiva, in quanto, nel prosieguo, le stesse parti sono giunte ad un accordo, rassegnando conclusioni congiunte, ed è rispetto a queste ultime che il Collegio deve oggi pronunciarsi.
Queste le conclusioni congiunte delle parti, precisate in udienza (come da foglio di p.c. precedentemente depositato in atti): pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 11.6.1994 a Bologna e trascritto nel Registro dello Stato civile del predetto Comune all'anno 1994, n. 316 parte 2 serie A;
- confermare l'Ordinanza Presidenziale in data 12.06.2023 e per l'effetto disporre la revoca del mantenimento di da parte Per_1 del padre;
disporre l'obbligo per ciascun genitore di versare l'importo di euro 300,00 per il mantenimento direttamente alla figlia oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese Per_2 straordinarie per la stessa;
- confermare l'affido condiviso della figlia minore con Per_3 collocazione prevalente presso la madre;
- disporre che per quanto riguarda la frequentazione della figlia minore da parte del padre, essa si svolgerà liberamente, secondo l'accordo dei genitori e di concerto con la stessa figlia (vista la sua età) secondo il desiderio di , i suoi impegni e le sue Per_3 personali esigenze e senza forzature nei suoi riguardi: premesso questo, anche i periodi di vacanza saranno liberi, con la possibilità che la minore trascorra con ciascun genitore indicativamente 15 giorni durante le vacanze estive;
durante quelle natalizie i genitori alterneranno la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale e S. Stefano nonché i giorni di Capodanno e dell'Epifania;
durante quelle pasquali, i genitori alterneranno il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
- disporre che il sig. versi Pt_1 alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di 550 CP_1 Per_3 Org_ euro, con blocco dell'adeguamento agli indici fino a dicembre 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna, in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3379/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DORI SARA e dell'avv. Parte_1 C.F._1
MENNA MARTINE ( ) VIA BELVEDERE 10 40121 BOLOGNA;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BELVEDERE 10 BOLOGNA presso il difensore avv. DORI SARA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTA Controparte_1 C.F._3
VALERIA, elettivamente domiciliata in VIA DELLA ZECCA N. 1 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MAZZOTTA VALERIA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 27.02.2023, (nato a [...] il [...]) adiva questo tribunale Parte_1 per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contro la coniuge Controparte_1
(nata a [...] il [...]). Si premette che le parti avevano contratto matrimonio concordatario a Bologna con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al numero 316, parte 2, serie A, anno 1994.
Dalla loro unione sono nate tre figlie: (Bologna, 31.12.1993, oggi trent'anni, Persona_1 economicamente autosufficiente);
(Bologna, 28.06.2001, oggi ventidue anni, non Persona_2 ancora economicamente autosufficiente);
(Faenza, 13.02.2008, oggi sedici anni). Persona_3 In seguito ad insanabili contrasti ed incompatibilità caratteriali, ravvisando l'impossibilità di proseguire nella convivenza, divenuta ormai intollerabile, le parti si separavano personalmente come da verbale di pagina 1 di 5
prima comparizione davanti al presidente del Tribunale di Bologna in data 22.04.2013 e pedissequo decreto di omologa in data 22.05.2013. Nell'ambito del presente giudizio, la convenuta si costituiva e contestava in toto le avverse allegazioni e domande, proponendo anche una diversa descrizione della situazione di fatto a monte del procedimento odierno.
Oggi si rimanda per le originarie domande delle parti, rispettivamente, al ricorso ed alla memoria difensiva, in quanto, nel prosieguo, le stesse parti sono giunte ad un accordo, rassegnando conclusioni congiunte, ed è rispetto a queste ultime che il Collegio deve oggi pronunciarsi.
Queste le conclusioni congiunte delle parti, precisate in udienza (come da foglio di p.c. precedentemente depositato in atti): pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 11.6.1994 a Bologna e trascritto nel Registro dello Stato civile del predetto Comune all'anno 1994, n. 316 parte 2 serie A;
- confermare l'Ordinanza Presidenziale in data 12.06.2023 e per l'effetto disporre la revoca del mantenimento di da parte Per_1 del padre;
disporre l'obbligo per ciascun genitore di versare l'importo di euro 300,00 per il mantenimento direttamente alla figlia oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese Per_2 straordinarie per la stessa;
- confermare l'affido condiviso della figlia minore con Per_3 collocazione prevalente presso la madre;
- disporre che per quanto riguarda la frequentazione della figlia minore da parte del padre, essa si svolgerà liberamente, secondo l'accordo dei genitori e di concerto con la stessa figlia (vista la sua età) secondo il desiderio di , i suoi impegni e le sue Per_3 personali esigenze e senza forzature nei suoi riguardi: premesso questo, anche i periodi di vacanza saranno liberi, con la possibilità che la minore trascorra con ciascun genitore indicativamente 15 giorni durante le vacanze estive;
durante quelle natalizie i genitori alterneranno la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale e S. Stefano nonché i giorni di Capodanno e dell'Epifania;
durante quelle pasquali, i genitori alterneranno il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
- disporre che il sig. versi Pt_1 alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di 550 CP_1 Per_3 Org_ euro, con blocco dell'adeguamento agli indici fino a dicembre 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna, in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi