Trib. Benevento, sentenza 22/10/2024, n. 1000

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Benevento, sentenza 22/10/2024, n. 1000
Giurisdizione : Trib. Benevento
Numero : 1000
Data del deposito : 22 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa C A I C,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 965 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. F Parte_1
P ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Salvatore Telesino, via
Cerreto 44,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce CP_1 alla memoria di costituzione, dagli avv. M D M e S S, nello studio dei quali elettivamente domicilia in S. Maria Capua Vetere, via Albana 77,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2023, il ricorrente ha convenuto in giudizio la CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale
• accertare e dichiarare che la sanzione disciplinare relativa al risarcimento danni, così come intimata con provvedimento del 22.02.2023, è illegittima, inefficace e comunque nulla;
per quanto riportato in fatto ed in diritto, risulta essere fuori da ogni logica lavorativa;

• accertare e dichiarare che, il licenziamento individuale orale intimato al ricorrente con provvedimento del 22.02.2023, al ricorrente dalla società è nullo e/o inefficace Controparte_1
e/o illegittimo per tutti i motivi di cui al presente ricorso;
per l'effetto, ordinare alla società in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 sede in Faicchio (BN) alla Strada Statale 372 snc,
• al pagamento della retribuzione del mese di novembre e dicembre 2022, di fatto non goduta dal ricorrente a causa del suddetto provvedimento disciplinare, oltre al trattamento di fine rapporto dall'assunzione al 31 dicembre 2022, ed oltre al bonus sociale domandato dal ricorrente e non riconosciuto;

• Accertare e dichiarare che, a causa dell'illegittima condotta della società in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. con sede in Faicchio (BN) alla strada CP_2
Statale 372 snc, P.IVA concretizzatasi nel comportamento gravemente P.IVA_1
1
discriminatorio culminato con le sanzioni disciplinari, il ricorrente ha subito un danno alla salute e biologico;
per l'effetto condannare la società resistente, anche ai sensi degli artt. 1226
e 2056 cod. civ., al risarcimento del danno subito dal ricorrente da valutarsi e determinarsi in via equitativa e comunque in maniera non inferiore ad € 1.500,00 (millecinquecento) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle stesse;

• al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara a tal fine antistatario.
In via gradata, si chiede condannare il datore di lavoro:
• al pagamento della retribuzione del mese di novembre e dicembre 2022, di fatto non goduta dal ricorrente a causa del suddetto provvedimento disciplinare, oltre al trattamento di fine rapporto dall'assunzione al 31 dicembre 2022, ed oltre al bonus sociale domandato dal ricorrente e non riconosciuto;

• al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara a tal fine antistatario.
In via ulteriormente gradata si chiede condannare il datore di lavoro:
• al pagamento della retribuzione del mese di novembre 2022, di fatto non goduta dal ricorrente
a causa del suddetto provvedimento disciplinare, oltre al trattamento di fine rapporto dall'assunzione al 31 dicembre 2022, ed oltre al bonus sociale domandato dal ricorrente e non riconosciuto;

• al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara a tal fine antistatario”.
A sostegno della domanda, ha esposto:
- di essere stato dipendente della resistente, in virtù di contratti a tempo determinato, dall'1.02.2022 al 31.12.2022;

- di avere espletato mansioni di manovale edile e di essere stato inquadrato nel I livello del
CCNL edilizia – industria;

- che alla data del 25.11.2022 la datrice stava realizzando la copertura di un tetto presso un cantiere in Faicchio, via Cortesano snc, e che in tale lavoro erano impiegati lui, il muratore, sig. e un altro operaio, sig. ;
Persona_1 Persona_2
- che il legale rappresentante della resistente si recava saltuariamente sul cantiere e vi si tratteneva pochi minuti, per impartire le direttive al muratore;

- che sul cantiere non vi erano un preposto o un responsabile;

- che le sue mansioni erano di supporto al muratore, per cui gli porgeva i materiali o fissava
i pannelli ai listelli di legno, seguendo le istruzioni del muratore;

- che il 25.11.2022, terminati i lavori, il muratore, coadiuvato da lui e dall'altro operaio, aveva messo in sicurezza il cantiere;

- che nella notte del 26.11.2022 forti raffiche di vento avevano sollevato alcuni pannelli, disseminandoli nei dintorni;

- che il 27.11.2022 (domenica) il legale rappresentante dell'impresa edile, avvertito dell'accaduto, gli si era rivolto con rimproveri e ingiurie all'interno di un gruppo whatsapp costituito fra i vari dipendenti dell'impresa, riprendendolo per il lavoro mal fatto e chiedendogli di contattare il muratore e di andare insieme a lui sul cantiere per riparare il tetto;

2
- che dopo vari tentativi era riuscito a parlare con il muratore, il quale gli aveva assicurato che aveva già provveduto lui stesso a recuperare i pannelli e che il danno era molto lieve;

- che nel frattempo il datore di lavoro aveva continuato a insultarlo sul gruppo whatsapp, con messaggi che poi provvedeva a cancellare, e che con uno di questi messaggi gli aveva intimato di non recarsi più al lavoro dal giorno seguente, ovvero dal 28.11.2022;

- che i messaggi ingiuriosi erano notati anche dagli altri membri del gruppo;

- che alle ingiurie lui aveva replicato al titolare “di imparare l'educazione”;

- che, ritenendosi licenziato, non si era recato al lavoro, né il giorno seguente né nei giorni successivi;

- che non aveva ricevuto la retribuzione del mese di novembre;

- che il 14.12.2022 aveva ricevuto una prima lettera di contestazione disciplinare per inosservanza delle disposizioni aziendali e assenza ingiustificata dal 28.11.2022 al
30.11.2022;

- che con successive contestazioni gli era stata contestata l'assenza ingiustificata dall'1.12 al

2.12 e poi dal 5.12 al 31.12;

- che il 26.01.2023 era stato convocato per essere sentito a sua difesa;

- che con comunicazione pervenuta il 22.02.2023 la gli aveva comunicato CP_1
l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione della retribuzione per tutti i giorni di assenza ingiustificata dal 28.11.2022 al 31.12.2022 e gli aveva chiesto il risarcimento del danno;

- che aveva invano tentato di ottenere bonariamente le proprie spettanze, ma che il datore aveva inteso trattenere le retribuzioni come forma di compensazione rispetto al danno subito.
Si è ritualmente costituita la resistente, chiedendo rigettarsi il ricorso in quanto infondato e dichiararsi la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente.
Ammesse ed espletate la prova per interrogatorio formale richiesta dal ricorrente e la prova per testi richiesta da entrambe le parti, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente è stato alle dipendenze della resistente dall'1.02.2022 al 31.12.2022, in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e relative proroghe (cfr. mod. C2
e ), con mansioni di manovale edile e inquadramento nel I livello del CCNL applicato Pt_2 in azienda (Edilizia – industria).
Con lettera del 30.11.2022, la datrice di lavoro gli ha contestato quanto segue: “in data 25/11/2022, Lei non osservava le disposizioni aziendali nell'esecuzione dei lavori sul cantiere sito in Faicchio alla Via Cortesano n. 246, laddove al termine della giornata di lavoro non veniva posto in sicurezza, come disposto dall'Azienda, il cantiere relativo ad interventi di copertura del tetto di guisa che, a causa delle successive forti raffiche di vento, venivano divelti i materiali utilizzati per la realizzazione della copertura stessa arrecando un danno all'azienda pari ad €.
3.000,00 (Tremila/00) e, successivamente, allorquando l'Azienda la convocava per impartire le istruzioni volte al ripristino il danno, lei non si recava al lavoro per adempiere a quanto disposto;
nei giorni 28/11/2022, 29/11/2022 e 30/11/2022 la S.V. non si recava sul posto di lavoro per espletare la propria attività lavorativa, senza giustificare l'assenza;
in data 30/11/2022, alle ore
11:39 circa, si recava presso la sede legale della in Faicchio (Bn), alla Strada Controparte_1 3
Statale 372, laddove reperiva lo scrivente legale rappresentante e, dichiarando di non voler più lavorare, con fare minaccioso ed intimidatorio, pretendeva di essere licenziato dall'Azienda onde poter accedere al beneficio della NASPI. A seguito di ciò, dopo essere stato invitato a non perpetrare tali richieste, evidentemente illegittime, nonché a ricomporsi nei modi e nei toni, si allontanava, salvo reiterare con ripetuti contatti telefonici, con i medesimi toni, illegittima richiesta di licenziamento onde poter accedere al beneficio della NASPI”.
La lettera non veniva consegnata per rifiuto del destinatario (cfr. copia busta in prod. , CP_1 sicché la datrice provvedeva a notificarla a mezzo UNEP in data 14.12.2022, unitamente a un'altra, datata 3.12.2022, con cui gli contestava, ulteriormente, quanto segue: “- nei giorni
01/12/2022 e 02/12/2022 la S.V. non si recava sul posto di lavoro per espletare la propria attività lavorativa, senza giustificare l'assenza;
- in data 02/12/2022, alle ore 11:28 l'utenza telefonica mobile 351 8858354 in uso al sig. , socio dell'Azienda, riceveva una
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