Trib. Pordenone, sentenza 09/05/2024, n. 343
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco
Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1071/2023 del R.A.C.C. in data
19/05/2023, iniziata con atto di citazione notificato in data 13 maggio '23
d a
- RT RI, (C.F. [...])
elettivamente domiciliato in Udine, Via Cernazai n. 2, con il patrocinio
dell'avv. PELOS ROBERTO,
ATTORE/OPPONENTE
c o n t r o
- Avv. to FRANCESCO MAIORANA, (C.F. [...])
elettivamente domiciliato in VIA CAIROLI, n. 1, 33097 SPILIMBERGO,
con il patrocinio dell'avv. MAIORANA FRANCESCO,
CONVENUTO/OPPOSTO
avente per oggetto: Prestazione d'opera intellettuale, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26
gennaio 2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice/opponente come da foglio di p.c. depositato
telematicamente ovvero “Preliminarmente in rito: accertata l'incompetenza
Pag. 1 territoriale del Tribunale di Pordenone nell'emissione del Decreto Ingiuntivo
opposto, revocare lo stesso in quanto nullo. Con conseguente vittoria di spese e competenze professionali di lite per l'opposizione al Decreto
Ingiuntivo. Nel merito in via principale: accogliere la presente opposizione
e dichiarare che null'altro è dovuto all'ingiungente convenuto per le ragioni
in fatto e in diritto esposte e conseguentemente revocarsi il Decreto
Ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto e illegittimo, opponendosi altresì sin da ora all'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà dello stesso, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e comunque vertente
su questioni di pronta e facile soluzione. Per l'effetto condannare l'avv.
Maiorana alla rifusione delle spese legali per l'opposizione al Decreto
Ingiuntivo”;
per parte convenuta/opposta come da foglio di p.c. depositato
telematicamente ovvero “Voglia il Tribunale di Pordenone adito, disattesa
ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, per tutte le causali esposte
in Narrativa: - in via Preliminare: non ci si oppone alla eccezione
preliminare in punto competenza;
- in via Principale di Merito: respingere le
domande proposte, perché infondate in fatto ed in diritto. Previo
accertamento della attività compiuta e applicazione dei parametri di cui al
D.M. 2014, n. 55 valevoli nei rapporti tra Cliente e Avvocato, si chiede la liquidazione del compenso dovuto per tutta l'attività prestata in favore del
signor RI e come precisata in Narrativa (fase stragiudiziale,
negoziazione, procedimento penale, compenso giudiziale, aumento per
collegamento ipertestuale). Con conseguente condanna di Parte opponente
alla sua corresponsione in favore del Deducente Difensore, oltre agli
interessi dal dì del dovuto al saldo. - in ogni caso: Spese ed onorari di causa
rifusi, ivi compresi quelli di cui al Procedimento monitorio (Cass. Civ., Sez.
II, 9.8.2022, n. 24482) ed alla richiesta di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone”.
Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Giusta Decreto Ingiuntivo n.2193/2023 emesso dal Tribunale di
Pordenone in data 27.02.2023, notificato al Sig. DR in data 05.04.2023,
veniva allo stesso ingiunto, su istanza dell'Avv.to Francesco Maiorana, il pagamento della somma di € 25.069,34 dovuta a titolo di compensi per
l'attività penale, stragiudiziale e giudiziale prestata a favore del Sig. DR
a seguito del sinistro stradale allo stesso accorso il giorno 20.06.2017, oltre
interessi come da domanda e spese per la procedura di ingiunzione liquidate in € 567,00 per compenso avvocato, oltre rimborso forfetario 15%, ed in €
145,50 per esborsi, oltre spese successive e c.p.a.
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