Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/01/2025, n. 6
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 22 novembre 2024, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1281/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra OR MA, rappresentata e difesa dall'avv. Leo Stilo, con cui elettivamente domicilia in Bovalino, alla via Giuseppe Calfapetra n. 4, giusta procura in atti;
-ricorrente-
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27 marzo 2023, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000418090, notificatale da INPS in data 08.03.2023, per l'importo complessivo di € 10.006,60 a titolo di sanzioni amministrative, in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, L. 638/83, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016. Nello specifico, deduceva la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito ingiunto. Deduceva, altresì, la nullità dell'ordinanza per omessa motivazione sulla determinazione nonché sproporzione delle somme richieste a titolo di sanzione.
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Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l'INPS chiedendo: “[...]nel merito: l'annullamento e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento impugnata, per i motivi su esposti;
- in via più gradata, voler ridurre l'importo di cui all'ordinanza ingiunzione di pagamento per manifesta eccessiva sproporzione tra la somma pretesa a mezzo dell'avviso di accertamento e la consequenziale ordinanza ingiunzione di pagamento”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l'INPS che, ricostruendo la natura del giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione, eccepiva la corretta notificazione dell'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza di ingiunzione impugnata e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza. Rilevava, inoltre, la mancata maturazione del termine di prescrizione del credito, anche in ragione della sospensione disposta durante il periodo emergenziale Covid- 19. Rappresentava, infine, di aver provveduto a rideterminare in via di autotutela le sanzioni amministrative applicate, conformemente alle intervenute precisazioni ministeriali, ora ridotte ed adeguate secondo i nuovi criteri previsti dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. n. 85/2023. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rettificato delle sanzioni. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione. Sul punto, avverso le ordinanze-ingiunzione, l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 prevede che “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro