Trib. Ancona, sentenza 09/07/2024, n. 303
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte con termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al 4.7.2024;
richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 18.6.2024, 25.6.2024, 2.7.2024;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 610/2023 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Av procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, via Niccolò Tommaseo, n. 15;
RICORRENTE Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_2 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso dall'avv. Giammaria, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Po 25/b, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni ;
Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzioni.
PAROLE CHIAVE: OBBLIGAZIONE SOLIDALE EX ART. 29 D.LGS. 276/2003 – INTERRUZIONE GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI LITISCONSORTE FACOLTATIVO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Il ricorrente allega di essere stato assunto dalla con contratto a tempo determinato dal 10.5.2017 con vari Controparte_1 ine con soluzione di continuità e da ultimo con contratto a
1
tempo determinato avente decorrenza dal 1.6.2020 poi trasformato in contratto a tempo indeterminato;
precisa di avere lavorato presso la di Ancona come dipendente di Afferma di Controparte_2 Controparte_1 essersi dimesso in data 6.4.2023 per mancato pagamento delle ultime mensilità. Lamenta la mancata corresponsione di alcune poste retributive e in particolare: delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità prevista dall'art. 15 del CCNL di settore, dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi, del TFR. Precisa di avere azionato con diverso procedimento le somme dovute a titolo di XIII e XIV mensilità, ferie e permessi non goduti sino al 31.12.2021. Adduce di avere sempre prestato attività in appalto presso la di CP_2
Ancona, sicché agisce oltre che nei confronti del datore di lavoro, anche nei confronti di quest'ultima ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e ai sensi dell'art. 1676 c.c. Costituendosi in giudizio, la eccepisce che il ricorrente Controparte_2 non ha provato di avere lavorato in esclusiva e continuativamente nell'ambito degli appalti stipulati tra la convenuta e la Nega che possano Controparte_1 rientrare nell'obbligo solidale del commi me aventi natura risarcitoria quali l'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, questi ultimi, peraltro, in parte goduti dal ricorrente come risulta dalle buste paga. Osserva che la mancata produzione di tutti i cedolini di paga impediva la ricostruzione di quanto erogato, sicché non era stata fornita prova di non aver percepito quanto richiesto. Evidenzia che il rapporto di appalto con CP_1 [...] era stato interrotto da in data 20.3.2023, sicché nulla CP_1 Controparte_2 va essere preteso per il . Rileva che non si comprende il conteggio delle festività richieste e che non erano stati considerati i periodi di malattia risultanti dagli atti. Contesta che possa essere azionato il diritto vantato ai sensi dell'art. 1676 c.c., essendo stata solo genericamente allegata la sussistenza di un credito dell'appaltatore nei confronti del committente, elemento costitutivo del diritto fatto valere, senza che potesse a ciò ovviarsi con la richiesta di produzione delle fatture ex art. 210 c.p.c., del tutto generica ed esplorativa. Eccepisce, inoltre, la prescrizione dei crediti maturati prima del 21.6.2018, essendo stata interrotta la prescrizione con la notifica dell'atto introduttivo in data 21.6.2023. In subordine, propone domanda di manleva nei confronti dell'appaltatore debitore principale in qualità di datore di lavoro. Nonostante la regolare notifica nei suoi confronti la società Controparte_1 non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa all'esito con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. In sede di note conclusionali la chiedeva l'interruzione Controparte_2 del giudizio allegando e provando era stata posta in Controparte_1 liquidazione giudiziale in data 24.4.2024.
2. Interruzione del processo. Nelle note autorizzate per la discussione la ha allegato l'apertura della procedura di liquidazione Controparte_2
2
giudiziale in data 24.4.2024 della chiedendo l'interruzione del Controparte_1 giudizio ai sensi dell'art. 299 ss c.p Al riguardo, si osserva che per giurisprudenza costante citata anche da parte ricorrente “nel caso di cumulo di cause l'evento interruttivo riguardante una causa non si pro-paga all'altra e il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause, sicché, ove non si avvalga di tale facoltà, una volta mancata la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo e determinatasi l'estinzione (parziale) del giudizio nei confronti di quest'ultima, il processo relativo all'altra controversia deve continuare non potendosi pro-filare l'estinzione anche di tale giudizio” (Cass. 32228/2018);
“in caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei con-fronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal sud-detto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il pro-cesso nei confronti degli altri litisconsorti.” (Cass. 8123/2020). Conseguentemente, colpendo la vicenda interruttiva un litisconsorte non necessario, la domanda formulata nei confronti della da parte del Controparte_1 ricorrente, nonché quella di manleva esercitata Controparte_2 andranno separate da quella proposta dal
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte con termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al 4.7.2024;
richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 18.6.2024, 25.6.2024, 2.7.2024;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 610/2023 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Av procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, via Niccolò Tommaseo, n. 15;
RICORRENTE Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_2 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso dall'avv. Giammaria, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Po 25/b, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni ;
Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzioni.
PAROLE CHIAVE: OBBLIGAZIONE SOLIDALE EX ART. 29 D.LGS. 276/2003 – INTERRUZIONE GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI LITISCONSORTE FACOLTATIVO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Il ricorrente allega di essere stato assunto dalla con contratto a tempo determinato dal 10.5.2017 con vari Controparte_1 ine con soluzione di continuità e da ultimo con contratto a
1
tempo determinato avente decorrenza dal 1.6.2020 poi trasformato in contratto a tempo indeterminato;
precisa di avere lavorato presso la di Ancona come dipendente di Afferma di Controparte_2 Controparte_1 essersi dimesso in data 6.4.2023 per mancato pagamento delle ultime mensilità. Lamenta la mancata corresponsione di alcune poste retributive e in particolare: delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità prevista dall'art. 15 del CCNL di settore, dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi, del TFR. Precisa di avere azionato con diverso procedimento le somme dovute a titolo di XIII e XIV mensilità, ferie e permessi non goduti sino al 31.12.2021. Adduce di avere sempre prestato attività in appalto presso la di CP_2
Ancona, sicché agisce oltre che nei confronti del datore di lavoro, anche nei confronti di quest'ultima ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e ai sensi dell'art. 1676 c.c. Costituendosi in giudizio, la eccepisce che il ricorrente Controparte_2 non ha provato di avere lavorato in esclusiva e continuativamente nell'ambito degli appalti stipulati tra la convenuta e la Nega che possano Controparte_1 rientrare nell'obbligo solidale del commi me aventi natura risarcitoria quali l'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, questi ultimi, peraltro, in parte goduti dal ricorrente come risulta dalle buste paga. Osserva che la mancata produzione di tutti i cedolini di paga impediva la ricostruzione di quanto erogato, sicché non era stata fornita prova di non aver percepito quanto richiesto. Evidenzia che il rapporto di appalto con CP_1 [...] era stato interrotto da in data 20.3.2023, sicché nulla CP_1 Controparte_2 va essere preteso per il . Rileva che non si comprende il conteggio delle festività richieste e che non erano stati considerati i periodi di malattia risultanti dagli atti. Contesta che possa essere azionato il diritto vantato ai sensi dell'art. 1676 c.c., essendo stata solo genericamente allegata la sussistenza di un credito dell'appaltatore nei confronti del committente, elemento costitutivo del diritto fatto valere, senza che potesse a ciò ovviarsi con la richiesta di produzione delle fatture ex art. 210 c.p.c., del tutto generica ed esplorativa. Eccepisce, inoltre, la prescrizione dei crediti maturati prima del 21.6.2018, essendo stata interrotta la prescrizione con la notifica dell'atto introduttivo in data 21.6.2023. In subordine, propone domanda di manleva nei confronti dell'appaltatore debitore principale in qualità di datore di lavoro. Nonostante la regolare notifica nei suoi confronti la società Controparte_1 non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa all'esito con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. In sede di note conclusionali la chiedeva l'interruzione Controparte_2 del giudizio allegando e provando era stata posta in Controparte_1 liquidazione giudiziale in data 24.4.2024.
2. Interruzione del processo. Nelle note autorizzate per la discussione la ha allegato l'apertura della procedura di liquidazione Controparte_2
2
giudiziale in data 24.4.2024 della chiedendo l'interruzione del Controparte_1 giudizio ai sensi dell'art. 299 ss c.p Al riguardo, si osserva che per giurisprudenza costante citata anche da parte ricorrente “nel caso di cumulo di cause l'evento interruttivo riguardante una causa non si pro-paga all'altra e il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause, sicché, ove non si avvalga di tale facoltà, una volta mancata la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo e determinatasi l'estinzione (parziale) del giudizio nei confronti di quest'ultima, il processo relativo all'altra controversia deve continuare non potendosi pro-filare l'estinzione anche di tale giudizio” (Cass. 32228/2018);
“in caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei con-fronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal sud-detto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il pro-cesso nei confronti degli altri litisconsorti.” (Cass. 8123/2020). Conseguentemente, colpendo la vicenda interruttiva un litisconsorte non necessario, la domanda formulata nei confronti della da parte del Controparte_1 ricorrente, nonché quella di manleva esercitata Controparte_2 andranno separate da quella proposta dal
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi